martedì 16 giugno 2015

QE (OMT), la Corte di Giustizia Europea dà torto alla Corte Costituzionale tedesca


Il tribunale Ue salva la Bce: il piano anti spread non viola la legge
La Corte accoglie la linea dell'avvocato generale: "Il programma di acquisto di titoli di Stato è compatibile con il diritto dell'Unione, non eccede le attribuzioni Bce di politica monetaria e non viola il divieto di finanziamento degli Stati membri"
16 giugno 2015

Segnalo volentieri questa buona notizia, ma con un fondo di rammarico.
La Corte di Giustizia Europea ha giudicato il programma Omt (Outright monetary transactions) deciso nel settembre 2012 dalla Bce contro gli attacchi alla moneta unica ma mai implementato, conforme al trattato UE.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
16 giugno 2015
Io, profano, ne ho discusso negli ultimi 12 mesi con vari esperti, anche professoroni.[1] Io sostenevo che, come l’OMT, il QE non vìola il trattato UE, e che la BCE aveva già acquistato più volte in passato titoli sovrani; essi, invece, che lo violava, e che perciò la BCE non avrebbe potuto vararlo. Perché così aveva deciso la Corte Costituzionale tedesca. Che – ribattevo - invece, oltre al suo carattere non monetario ma economico-fiscale, aveva eccepito soltanto sull’illimitatezza degli acquisti di titoli pubblici, e ovviamente comanda soltanto in Germania.[2]

Io non so se la decisione di oggi della Corte di Giustizia Europea è anche “politica”, ma avevo ragione io. Magra consolazione, però. Perché il QE (tardivo e neppure di ammontare congruo)[3] è stato varato dopo un quinquennio di sacrifici esagerati imposti a centinaia di milioni di cittadini europei. Tra cui, in Italia, il sottoscritto.[4]



Alcuni stralci della sentenza
Sulla scorta di tali circostanze, il Bundesverfassungsgericht ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«
1)a) Se la decisione del Consiglio direttivo della BCE del 6 settembre 2012 in materia di Caratteristiche tecniche delle Operazioni definitive monetarie sia incompatibile con gli articoli 119 TFUE e 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, nonché con gli articoli da 17 a 24 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE, per il fatto che essa travalica il mandato conferito dalle norme suddette alla BCE ai fini della politica monetaria e invade la sfera di competenza degli Stati membri.
Se si configuri un travalicamento del mandato conferito alla BCE a motivo del fatto, in particolare, che la decisione del Consiglio direttivo di quest’ultima del 6 settembre 2012:

i) istituisce un collegamento con programmi di assistenza in materia politico‑economica del FESF o del MES (condizionalità);


ii) prevede l’acquisto di titoli di Stato soltanto di singoli Stati membri (selettività);


iii) prevede l’acquisto di titoli di Stato dei paesi beneficiari di un programma di intervento in aggiunta ai programmi di assistenza del FESF o del MES (parallelismo);


iv) potrebbe aggirare i limiti e le condizioni dei programmi di assistenza del FESF o del MES (aggiramento).

b) Se la decisione del Consiglio direttivo della BCE del 6 settembre 2012 in materia di Caratteristiche tecniche delle Operazioni definitive monetarie sia incompatibile con il divieto di finanziamento monetario dei bilanci pubblici sancito dall’articolo 123 TFUE.
Se alla compatibilità con l’articolo 123 TFUE osti in particolare il fatto che la decisione del Consiglio direttivo della BCE del 6 settembre 2012:

i) non prevede un limite quantitativo per l’acquisto di titoli di Stato (volume);


ii) non prevede uno stacco temporale tra l’emissione di titoli di Stato sul mercato primario e il loro acquisto sul mercato secondario ad opera del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) (formazione del prezzo di mercato);

iii) consente che tutti i titoli di Stato acquistati vengano tenuti fino alla scadenza (interferenza nelle logiche di mercato);


iv) non prevede requisiti specifici quanto all’affidabilità dei titoli di Stato da acquistare (rischio di perdite);


v) prevede una parità di trattamento del SEBC rispetto ai titolari privati e ad altri titolari di titoli di Stato (taglio del debito).

Nel merito

– Sulle attribuzioni del SEBC
36 In forza dell’articolo 282, paragrafo 1, TFUE, la BCE e le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l’euro, le quali costituiscono l’Eurosistema, conducono la politica monetaria dell’Unione (sentenza Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 49). Ai sensi dell’articolo 282, paragrafo 4, TFUE, la BCE adotta le misure necessarie all’assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da 127 TFUE a 133 TFUE e dell’articolo 138 TFUE, nonché delle condizioni stabilite dallo Statuto del SEBC e della BCE.
37 In tale contesto, spetta al SEBC, in applicazione dell’articolo 127, paragrafo 2, TFUE, definire e attuare tale politica.
39 Risulta inoltre dall’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, del suddetto protocollo che, per quanto possibile ed opportuno, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC, là dove in questo contesto tali banche sono tenute, in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, del medesimo protocollo, ad agire secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE.
43 Infatti, in virtù degli articoli 127, paragrafo 1, TFUE e 282, paragrafo 2, TFUE, l’obiettivo principale della politica monetaria dell’Unione è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Queste stesse disposizioni stabiliscono inoltre che, fatto salvo tale obiettivo, il SEBC sostiene le politiche economiche generali dell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest’ultima, come definiti all’articolo 3 TUE (v., in tal senso, sentenza Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 54).

– Sulla delimitazione della politica monetaria
54 Orbene, risulta chiaramente dall’articolo 18, paragrafo 1, del Protocollo sul SEBC e sulla BCE, contenuto nel capo IV di quest’ultimo, che, al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i suoi compiti, quali risultanti dal diritto primario, la BCE e le banche centrali nazionali possono, in linea di principio, operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili espressi in euro. Ne consegue che le operazioni evocate dal Consiglio direttivo nel comunicato stampa utilizzano uno degli strumenti della politica monetaria previsti dal diritto primario.
55 Per quanto riguarda il carattere selettivo del programma annunciato nel comunicato stampa, occorre ricordare che tale programma ha come obiettivo di rimediare alle perturbazioni del meccanismo di trasmissione della politica monetaria generate dalla situazione specifica dei titoli del debito pubblico emessi da alcuni Stati membri. Pertanto, date tali circostanze, il semplice fatto che il programma suddetto si limiti specificamente a questi titoli di Stato non può implicare, di per sé, che gli strumenti utilizzati dal SEBC non rientrino nella politica monetaria. Inoltre, nessuna disposizione del Trattato FUE impone al SEBC di intervenire sui mercati finanziari con misure generali che si applichino necessariamente all’insieme degli Stati della zona euro.
56 Sulla scorta di tali elementi, risulta che, tenuto conto degli obiettivi di un programma quale quello annunciato nel comunicato stampa e dei mezzi previsti per raggiungerli, un programma siffatto rientra nell’ambito della politica monetaria.


Aggiornamento

Via libera dei giudici tedeschi allo scudo anti-spread della Bce
La Corte costituzionale approva il programma lanciato al culmine della crisi. Una condizione alla Bce: niente annunci in anticipo sui titoli che vuole acquistare. Draghi al Parlamento Ue: "Crescita moderata. Pronti a tutto su Brexit"
21 giugno 2016


Post e articoli collegati:

Lo ‘schiaffo’ benvenuto di Draghi alla cancelliera Merkel

QE, gli obiettivi ed i poteri della BCE e della FED

Qui la sentenza della CGUE del dicembre 2018 relativa al ricorso della Corte Cost. tedesca contro il QE, e il mio commento:
QE, la Corte di Giustizia UE dà ragione alla BCE e torto alla Germania
https://vincesko.blogspot.com/2018/12/qe-la-corte-di-giustizia-ue-da-ragione.html 

di Jacopo Rosatelli
«Il potere di Draghi si ferma a Karlsruhe»
05/12/2014
Euromanovre/Intervista al giurista Agustìn José Menéndez: per i giudici tedeschi e la Bundesbank il valore fondamentale è la stabilità monetaria
http://www.sbilanciamoci.info/Sezioni/capitali/Il-potere-di-Draghi-si-ferma-a-Karlsruhe-27447
Un “dual mandate” per la Bce
14/02/2014
link sostituito da:
http://old.sbilanciamoci.info/Ultimi-articoli/Un-dual-mandate-per-la-Bce-22383.html


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