Segnalo
volentieri la recentissima sentenza della Corte di Giustizia Europea,[1] che ha rigettato l’accusa, attuando il Quantitative Easing,[2] di avere travalicato il proprio mandato rivolta alla
BCE da ricorrenti tedeschi che si sono rivolti alla Corte Cost. federale
tedesca, la quale, prima di decidere, ha rinviato la questione alla Corte di
Giustizia UE, chiedendole di pronunciarsi su due questioni: se il QE (i) esulasse
dai compiti statutari della BCE e (ii) favorisse singoli Paesi, riferendosi
evidentemente in particolare all’Italia, che sono intervenuti nella causa C‑493/17.
SENTENZA DELLA
CORTE (Grande Sezione)
11
dicembre 2018 (*)
Rinvio
pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Decisione (UE) 2015/774 della
Banca centrale europea – Validità – Programma di acquisto di attività del
settore pubblico sui mercati secondari – Articoli 119 e 127 TFUE – Attribuzioni
della BCE e del Sistema europeo di banche centrali – Mantenimento della
stabilità dei prezzi – Proporzionalità – Articolo 123 TFUE – Divieto di
finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro»
Nella
causa C‑493/17,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale
federale, Germania), con decisione del 18 luglio 2017, pervenuta in cancelleria
il 17 agosto 2017, nel procedimento instaurato da
Heinrich
Weiss e altri,
Bernd Lucke e altri, Peter Gauweiler, Johann Heinrich von
Stein e altri,
con l’intervento
di: Bundesregierung, Bundestag, Deutsche Bundesbank, […]
Evidenzio,
in particolare, i punti della sentenza da 60 a 69, che trattano della vexata questio dell’obiettivo statutario della BCE, che quasi
tutti ritengono sia unico, della stabilità dei prezzi, mentre in effetti lo
statuto BCE (derivato dai Trattati) stabilisce all’art. 2 che gli obiettivi
sono due, anche se il secondo è subordinato e condizionato: fatto salvo l’obiettivo
primario, sostenere le politiche economiche generali dell’Unione, per cui si
può parlare di uno schema “duale-gerarchico”, a differenza della FED (USA), che
ha un mandato duale pieno.[3]
Riporto il punto 60:
Sulla delimitazione della politica monetaria dell’Unione
60 A
questo proposito, è importante sottolineare come l’articolo 127, paragrafo 1,
TFUE stabilisca segnatamente che, da un lato, fatto salvo il suo obiettivo
principale di mantenimento della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le
politiche economiche generali nell’Unione, e che, dall’altro lato, il SEBC deve
agire rispettando i principi di cui all’articolo 119 TFUE. Ne consegue che,
nell’ambito dell’equilibrio istituzionale stabilito dalle disposizioni
contenute nel titolo VIII del Trattato FUE, nel quale si inserisce
l’indipendenza garantita al SEBC dall’articolo 130 e dall’articolo 282,
paragrafo 3, TFUE, gli autori dei Trattati non hanno inteso operare una
separazione assoluta tra la politica economica e quella monetaria.
Credo
che al bugiardo Jens Weidmann, presidente della Bundesbank (partecipante alla causa), che oblitera
sistematicamente il secondo obiettivo, ancor più del presidente della BCE, Mario Draghi, siano fischiate le orecchie.[4]
Riporto altri due punti:
Riporto altri due punti:
– Sull’asserita
equivalenza tra l’intervento del PSPP e l’acquisto di titoli sui mercati
primari
109 Il
giudice del rinvio ipotizza che le modalità del PSPP possano generare, per gli
operatori privati, una certezza di fatto quanto ai riacquisti futuri sui
mercati secondari, da parte del SEBC, dei titoli che costoro potrebbero acquistare
presso gli Stati membri.
110 A
questo proposito, occorre ricordare che l’intervento del SEBC sarebbe
incompatibile con l’articolo 123, paragrafo 1, TFUE qualora gli operatori
possibili acquirenti di titoli di Stato sui mercati primari avessero la
certezza che il SEBC procederà al riacquisto di questi titoli entro un termine
e a condizioni tali da permettere ad essi operatori di agire, de facto, come
intermediari del SEBC per l’acquisto diretto di detti titoli presso le autorità
e gli organismi pubblici dello Stato membro in questione (sentenza del 16
giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 104).
Al riguardo, un elemento di riflessione è che il Tesoro USA, per il quale vige un analogo divieto di acquisto diretto dei titoli del Tesoro sul mercato primario, lo fa abitualmente attraverso accordi con i suoi dealer.[5]
Riporto,
infine, la conclusione della sentenza:
Per
questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’esame
delle questioni pregiudiziali prima, seconda, terza e quarta non ha rivelato
alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione (UE) 2015/774
della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di
attività del settore pubblico sui mercati secondari, come modificata dalla
decisione (UE) 2017/100 della Banca centrale europea, dell’11 gennaio 2017.
2) La
quinta questione pregiudiziale è irricevibile.
Firme
Firme
Rimarco che la
CGUE si era già pronunciata in modo analogo nella sua sentenza del 2015
relativa al ricorso tedesco contro le OMT. La relativa sentenza in italiano,
con il mio commento, è riportata più sotto nel post collegato.
In tale sentenza,
la CGUE ha anche affermato che le banche centrali nazionali facenti parte del
SEBC «sono tenute ad agire secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE»:
«39 Risulta
inoltre dall’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, del suddetto protocollo
che, per quanto possibile ed opportuno, la BCE si avvale delle banche centrali
nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC, là dove
in questo contesto tali banche sono tenute, in forza dell’articolo 14,
paragrafo 3, del medesimo protocollo, ad agire secondo gli indirizzi e le
istruzioni della BCE.»
E che la BCE può acquistare titoli di Stato di singoli Paesi
in modo differenziato:
«55 Per quanto riguarda
il carattere selettivo del programma annunciato nel comunicato stampa, occorre
ricordare che tale programma ha come
obiettivo di rimediare alle perturbazioni del meccanismo di trasmissione della
politica monetaria generate dalla situazione specifica dei titoli del debito
pubblico emessi da alcuni Stati membri. Pertanto, date tali circostanze, il
semplice fatto che il programma suddetto si limiti specificamente a questi
titoli di Stato non può implicare, di per sé, che gli strumenti utilizzati dal
SEBC non rientrino nella politica monetaria. Inoltre, nessuna disposizione del
Trattato FUE impone al SEBC di intervenire sui mercati finanziari con misure
generali che si applichino necessariamente all’insieme degli Stati della zona
euro.»
________________
Note
DECISIONE
(UE) 2015/774 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del
4 marzo 2015
su
un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari
(BCE/2015/10)
DECISIONE
(UE) 2015/774 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del
4 marzo 2015
su
un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari
(BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20)
Modificata
da: Gazzetta ufficiale n. pag. data ►M1 Decisione (UE) 2015/2101 della Banca
centrale europea del 5 novembre 2015 L 303 106 20.11.2015 ►M2 Decisione (UE)
2015/2464 della Banca centrale europea del 16 dicembre 2015 L 344 1 30.12.2015
►M3 Decisione (UE) 2016/702 della Banca centrale europea del 18 aprile 2016 L
121 24 11.5.2016 ►M4 Decisione (UE) 2017/100 della Banca centrale europea
dell'11 gennaio 2017
[3] Dialogo sulla politica economica del
Governo e la politica monetaria della BCE
[4] Il bugiardo e imbroglione Jens Weidmann e la
massima di Goebbels
[5] QE, gli obiettivi ed i poteri della BCE e
della FED
Post collegato:
QE
(OMT), la Corte di Giustizia Europea dà torto alla Corte Costituzionale tedesca
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