A causa delle avarie frequenti della piattaforma IlCannocchiale, dove - in 4 anni e 5 mesi - il mio blog Vincesko ha totalizzato 700.000 visualizzazioni, ho deciso di abbandonarla gradualmente. O, meglio, di tenermi pronto ad abbandonarla. Ripubblico qua i vecchi post a fini di archivio, alternandoli (orientativamente a gruppi di 5 al giorno) con quelli nuovi.
Post n. 34 del
24-01-2011 (trasmigrato da IlCannocchiale.it)
Federalismo
fiscale: norme e commenti
Vorrei
riferirmi alla discussione sul tema del federalismo
fiscale, tema importante - eventualmente cruciale, ma soltanto in prospettiva,
se usato strumentalmente - per i destini dell'Italia e degli Italiani.
Non
vorrei aver interpretato male i commenti già pubblicati, ma osservo che forse non si hanno del tutto chiari i termini della
situazione o della legge. Faccio osservare, anche a fini di controllo delle decisioni
del governo, che:
1. il federalismo
fiscale è già legge dello Stato (L. 42/2009
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09042l.htm );
2. l'attuazione del federalismo fiscale deve essere
compatibile con gli impegni finanziari
assunti con il patto europeo di stabilità e di crescita, e, inoltre, deve rispettare
il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del
personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;
3. la nuova legislazione dovrà essere a “costo zero”,
cioè l’insieme dei provvedimenti, compresi i decreti legislativi che ne daranno
attuazione, non dovrà comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;
4. le Regioni già
ora hanno autonomia di spesa dei fondi loro trasferiti;
5. nella nuova
legge, anche i fondi provenienti dal fondo perequativo saranno "senza
vincolo di destinazione";
6. le Regioni
avranno autonomia sia di prelievo che di spesa;
7. anche le
Province ed i Comuni (e le Città metropolitane) avranno potere impositivo
(tasse di scopo e tributi locali);
8. è prevista una
severa azione di controllo della spesa, con un sistema di premi e sanzioni, che
arrivano fino all'ineleggibilità degli amministratori che abbiano provocato
dissesto finanziario;
9. tra gli
obiettivi c‘è anche quello di ridurre, gradualmente, la pressione fiscale: è uno dei compiti principali dei decreti
attuativi, che devono garantire la determinazione periodica del limite massimo
della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i vari livelli di governo;
10. last but not least, è prevista una
perequazione infrastrutturale (porti, aeroporti, strade, rete fognaria, idrica,
elettrica e trasporto e distribuzione del gas).
Allego
una nota del governo, alcuni ampi stralci di un commento analitico del Sole 24 Ore ed il link ad un’ampia
analisi del Servizio Studi della Regione Piemonte; i link al testo ed alcuni commenti
del primo decreto attuativo, quello del federalismo demaniale.
Governo Italiano
– Dossier sul federalismo fiscale - legge n.42 del 5 maggio 2009.
Principi
fondamentali del federalismo fiscale sono - da una parte - il coordinamento dei
centri di spesa con i centri di prelievo, che comporterà automaticamente
maggiore responsabilità da parte degli enti nel gestire le risorse. Dall'altra
parte, la sostituzione della spesa storica, basata sulla continuità dei livelli
di spesa raggiunti l'anno precedente, con la spesa standard. (...).
A favore delle
regioni con minore capacità fiscale - così come prevede l'art.119 della
Costituzione - interverrà un fondo perequativo, assegnato senza vincolo di
destinazione.
(…). Viceversa,
nei confronti degli enti meno virtuosi è previsto un sistema sanzionatorio che
consiste nel divieto di fare assunzioni e di procedere a spese per attività
discrezionali. (…). Sono previsti anche meccanismi automatici sanzionatori
degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli
equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli
enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli
amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato
lo stato di dissesto finanziario. (...).
L’attuazione del
federalismo fiscale deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti
con il patto di stabilità e crescita.
NORME&TRIBUTI
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ARCHIVIO
Federalismo fiscale, tutte le novità dalla A alla Z
Copertura
finanziaria (articolo 28).
Contrasto
all'evasione fiscale (articolo 26).
Costi
standard (articoli 8 e 11).
Fisco
di vantaggio (articolo 16). Previsti, in
armonia con le norme comunitarie, interventi speciali a favore degli enti
locali per il loro sviluppo economico e sociale e per sopperire al deficit
infrastrutturale, a una loro non ottimale collocazione geografica, ai diritti
della persona, ai territori montani e alle isole minori. Obiettivo: colmare il
gap ancora esistente tra Nord e Sud del Paese. L'entità delle risorse stanziate
sarà determinata, annualmente, in sede di manovra finanziaria. Verranno
finanziati da contributi statali speciali, dai fondi europei o da forme di
co-finanziamento nazionale, secondo il metodo della programmazione pluriennale.
Chiarito, poi, che i finanziamenti dell'Unione Europea non possono essere
sostitutivi dei contributi statali speciali.
Fondo
perequativo statale (articolo 9). Servirà
per sostenere le Regioni con minor capacità fiscale per abitante, garantendo
l'integrale copertura delle spese corrispondenti ai fabbisogni standard per i
livelli essenziali delle prestazioni. Specificato che le quote assegnate per il
trasporto pubblico locale dovranno ridurre adeguatamente le differenze tra i
territori con diverse capacità fiscali per abitante.
Il fondo sarà
alimentato, in particolare, dal gettito prodotto nelle singole Regioni e dalla
compartecipazione all'Iva e le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di
destinazione.
Fondi
perequativi locali (articolo 13). Saranno due,
uno a favore dei Comuni, e l'altro delle Province e delle Città metropolitane,
e verranno inseriti nel bilancio regionale, sebbene finanziati dallo Stato.
Gestione
tributi e compartecipazioni (articolo 25).
Oggetto
e finalità (articoli 1, 2 e 29).
Patrimonio
degli enti locali (articolo 19).
Patto
di convergenza (articolo 18).
Perequazione
infrastrutturale (articolo 22). Prevista una
ricognizione degli interventi infrastrutturali da fare su porti, aeroporti,
strade, rete fognaria, idrica, elettrica e trasporto e distribuzione del gas.
La ricognizione dovrà tener conto, tra l'altro, della valutazione della rete
viaria, con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno, del deficit
infrastrutturale e di sviluppo e delle carenze della dotazione infrastrutturale
esistente in ciascun territorio, specie in quelli di montagna.
Premi
e sanzioni (articolo 17). Arriva un
sistema che premia le amministrazioni più virtuose, anche dal punto di vista
ambientale, e che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile.
Per i cattivi amministratori, invece, strette di cinghia sui trasferimenti,
divieto di assunzione di nuovo personale, fino ad arrivare alla più grave
sanzione "politica" dell'ineleggibilità automatica per quei
responsabili che avranno condotto l'ente amministrato in stato di dissesto finanziario.
Regime
transitorio (articoli 20 e 21).
Regioni
a statuto speciale (articoli 14 e 27).
Roma
capitale (articolo 24).
Spese
Regioni (articoli 7 e 10. Le Regioni
finanzieranno le proprie spese, oltre che con le compartecipazioni al gettito
delle imposte erariali (in via prioritaria a quello dell'Iva), con tre tipi di
tributi: quelli propri derivati, istituiti e regolati da legge statale, con le
aliquote riservate a valere sulle basi imponibili dei tributi statali e con i
tributi propri, istituiti con legge regionale, ma solo su basi imponibili che
non sono già assoggettate a imposizione erariale. Specificato che tali entrate
non hanno vincolo di destinazione. Per la prima tipologia di tributi (e cioè,
quelli propri derivati), le Regioni potranno modificare le aliquote (nei limiti
massimi stabiliti dalla legge statale) e disporre esenzioni, detrazioni e
deduzioni, nel rispetto, anche, della normativa comunitaria. Invece, per le
addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali, le Regioni potranno
introdurre variazioni percentuali delle aliquote addizionali e disporre
detrazioni entro i limiti fissati dalla legge statale. Abolito, poi, il
principio di territorialità nell'attribuzione del gettito dei tributi regionali
istituiti con legge statale e la compartecipazione ai tributi erariali. Il
nuovo principio di riferimento diventa l'articolo 119 della Costituzione,
secondo cui comuni, province, città metropolitane e regioni dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali "riferibile al loro
territorio". Bisognerà, quindi, tener conto, tra l'altro, della
localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio, del luogo di
prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione, e, per i tributi
sui consumi, del luogo del consumo, che s'identifica, per i servizi, nel
domicilio del soggetto fruitore finale. Per le materie di competenza regionale
esclusiva e concorrente, prevista, poi, la cancellazione, dal bilancio statale,
dei stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di
funzionamento, e una riduzione delle aliquote dei tributi erariali, con
conseguente aumento dei tributi propri derivati e dell'aliquota della
compartecipazione all'Iva, destinata ad alimentare il fondo perequativo a
favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della
compartecipazione all'Irpef.
Tasse
di scopo e tributi locali (articoli 12 e 15). I
Comuni potranno introdurre una (o più) tasse di scopo per finanziare la
realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi
sociali o oneri derivanti dalla mobilità urbana o da particolari eventi
turistici. Lo stesso potranno fare Province e Città metropolitane (...).
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/03/abc-federalismo-fiscale.shtml
DECRETI ATTUATIVI:
Federalismo
demaniale (Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85):
Commenti:
Dossier
del Governo:
Analisi
:
Federalismo fiscale: l’unica certezza è che mancano 4 miliardi
Aggiornamento (14/04/2015)
14.04.15
Fare leva sui residui fiscali per sostenere la necessità del
federalismo è sbagliato. Mostrano solo la redistribuzione dai territori con
redditi più alti verso quelli con redditi più bassi. Come vuole la
Costituzione, per garantire a tutti gli stessi diritti. Le responsabilità della
politica.
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