mercoledì 25 marzo 2015

Federalismo fiscale: norme e commenti

A causa delle avarie frequenti della piattaforma IlCannocchiale, dove - in 4 anni e 5 mesi - il mio blog Vincesko ha totalizzato 700.000 visualizzazioni, ho deciso di abbandonarla gradualmente. O, meglio, di tenermi pronto ad abbandonarla. Ripubblico qua i vecchi post a fini di archivio, alternandoli (orientativamente a gruppi di 5 al giorno) con quelli nuovi.

Post n. 34 del 24-01-2011 (trasmigrato da IlCannocchiale.it)
Federalismo fiscale: norme e commenti

Vorrei riferirmi alla discussione sul tema del federalismo fiscale, tema importante - eventualmente cruciale, ma soltanto in prospettiva, se usato strumentalmente - per i destini dell'Italia e degli Italiani.
Non vorrei aver interpretato male i commenti già pubblicati, ma osservo che forse  non si hanno del tutto chiari i termini della situazione o della legge. Faccio osservare, anche a fini di controllo delle decisioni del governo, che:
1. il federalismo fiscale è già legge dello Stato (L. 42/2009          http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09042l.htm );
2. l'attuazione del federalismo fiscale deve essere compatibile con gli impegni  finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e di crescita, e, inoltre, deve rispettare il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;
3. la nuova legislazione dovrà essere a “costo zero”, cioè l’insieme dei provvedimenti, compresi i decreti legislativi che ne daranno attuazione, non dovrà comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;
4. le Regioni già ora hanno autonomia di spesa dei fondi loro trasferiti;
5. nella nuova legge, anche i fondi provenienti dal fondo perequativo saranno "senza vincolo di destinazione";
6. le Regioni avranno autonomia sia di prelievo che di spesa;
7. anche le Province ed i Comuni (e le Città metropolitane) avranno potere impositivo (tasse di scopo e tributi locali);
8. è prevista una severa azione di controllo della spesa, con un sistema di premi e sanzioni, che arrivano fino all'ineleggibilità degli amministratori che abbiano provocato dissesto finanziario;
9. tra gli obiettivi c‘è anche quello di ridurre, gradualmente, la pressione fiscale: è  uno dei compiti principali dei decreti attuativi, che devono garantire la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i vari livelli di governo;
10. last but not least, è prevista una perequazione infrastrutturale (porti, aeroporti, strade, rete fognaria, idrica, elettrica e trasporto e distribuzione del gas).

Allego una nota del governo, alcuni ampi stralci di un commento analitico del Sole 24 Ore ed il link ad un’ampia analisi del Servizio Studi della Regione Piemonte; i link al testo ed alcuni commenti del primo decreto attuativo, quello del federalismo demaniale. 

Governo Italiano – Dossier sul federalismo fiscale - legge n.42 del 5 maggio 2009.
Principi fondamentali del federalismo fiscale sono - da una parte - il coordinamento dei centri di spesa con i centri di prelievo, che comporterà automaticamente maggiore responsabilità da parte degli enti nel gestire le risorse. Dall'altra parte, la sostituzione della spesa storica, basata sulla continuità dei livelli di spesa raggiunti l'anno precedente, con la spesa standard. (...).
A favore delle regioni con minore capacità fiscale - così come prevede l'art.119 della Costituzione - interverrà un fondo perequativo, assegnato senza vincolo di destinazione.
(…). Viceversa, nei confronti degli enti meno virtuosi è previsto un sistema sanzionatorio che consiste nel divieto di fare assunzioni e di procedere a spese per attività discrezionali. (…). Sono previsti anche meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario. (...).
L’attuazione del federalismo fiscale deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

NORME&TRIBUTI
ILSOLE24ORE.COM > Notizie Norme e Tributi  ARCHIVIO 
Federalismo fiscale, tutte le novità dalla A alla Z
Copertura finanziaria (articolo 28).
Contrasto all'evasione fiscale (articolo 26).
Costi standard (articoli 8 e 11).
Fisco di vantaggio (articolo 16). Previsti, in armonia con le norme comunitarie, interventi speciali a favore degli enti locali per il loro sviluppo economico e sociale e per sopperire al deficit infrastrutturale, a una loro non ottimale collocazione geografica, ai diritti della persona, ai territori montani e alle isole minori. Obiettivo: colmare il gap ancora esistente tra Nord e Sud del Paese. L'entità delle risorse stanziate sarà determinata, annualmente, in sede di manovra finanziaria. Verranno finanziati da contributi statali speciali, dai fondi europei o da forme di co-finanziamento nazionale, secondo il metodo della programmazione pluriennale. Chiarito, poi, che i finanziamenti dell'Unione Europea non possono essere sostitutivi dei contributi statali speciali.
Fondo perequativo statale (articolo 9). Servirà per sostenere le Regioni con minor capacità fiscale per abitante, garantendo l'integrale copertura delle spese corrispondenti ai fabbisogni standard per i livelli essenziali delle prestazioni. Specificato che le quote assegnate per il trasporto pubblico locale dovranno ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante.
Il fondo sarà alimentato, in particolare, dal gettito prodotto nelle singole Regioni e dalla compartecipazione all'Iva e le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione.
Fondi perequativi locali (articolo 13). Saranno due, uno a favore dei Comuni, e l'altro delle Province e delle Città metropolitane, e verranno inseriti nel bilancio regionale, sebbene finanziati dallo Stato.
Gestione tributi e compartecipazioni (articolo 25).
Oggetto e finalità (articoli 1, 2 e 29).
Patrimonio degli enti locali (articolo 19).
Patto di convergenza (articolo 18).
Perequazione infrastrutturale (articolo 22). Prevista una ricognizione degli interventi infrastrutturali da fare su porti, aeroporti, strade, rete fognaria, idrica, elettrica e trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione dovrà tener conto, tra l'altro, della valutazione della rete viaria, con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno, del deficit infrastrutturale e di sviluppo e delle carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio, specie in quelli di montagna.
Premi e sanzioni (articolo 17). Arriva un sistema che premia le amministrazioni più virtuose, anche dal punto di vista ambientale, e che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile. Per i cattivi amministratori, invece, strette di cinghia sui trasferimenti, divieto di assunzione di nuovo personale, fino ad arrivare alla più grave sanzione "politica" dell'ineleggibilità automatica per quei responsabili che avranno condotto l'ente amministrato in stato di dissesto finanziario.
Regime transitorio (articoli 20 e 21). 
Regioni a statuto speciale (articoli 14 e 27).
Roma capitale (articolo 24).
Spese Regioni (articoli 7 e 10. Le Regioni finanzieranno le proprie spese, oltre che con le compartecipazioni al gettito delle imposte erariali (in via prioritaria a quello dell'Iva), con tre tipi di tributi: quelli propri derivati, istituiti e regolati da legge statale, con le aliquote riservate a valere sulle basi imponibili dei tributi statali e con i tributi propri, istituiti con legge regionale, ma solo su basi imponibili che non sono già assoggettate a imposizione erariale. Specificato che tali entrate non hanno vincolo di destinazione. Per la prima tipologia di tributi (e cioè, quelli propri derivati), le Regioni potranno modificare le aliquote (nei limiti massimi stabiliti dalla legge statale) e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto, anche, della normativa comunitaria. Invece, per le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali, le Regioni potranno introdurre variazioni percentuali delle aliquote addizionali e disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legge statale. Abolito, poi, il principio di territorialità nell'attribuzione del gettito dei tributi regionali istituiti con legge statale e la compartecipazione ai tributi erariali. Il nuovo principio di riferimento diventa l'articolo 119 della Costituzione, secondo cui comuni, province, città metropolitane e regioni dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali "riferibile al loro territorio". Bisognerà, quindi, tener conto, tra l'altro, della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio, del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione, e, per i tributi sui consumi, del luogo del consumo, che s'identifica, per i servizi, nel domicilio del soggetto fruitore finale. Per le materie di competenza regionale esclusiva e concorrente, prevista, poi, la cancellazione, dal bilancio statale, dei stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, e una riduzione delle aliquote dei tributi erariali, con conseguente aumento dei tributi propri derivati e dell'aliquota della compartecipazione all'Iva, destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'Irpef.
Tasse di scopo e tributi locali (articoli 12 e 15). I Comuni potranno introdurre una (o più) tasse di scopo per finanziare la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali o oneri derivanti dalla mobilità urbana o da particolari eventi turistici. Lo stesso potranno fare Province e Città metropolitane (...).


DECRETI  ATTUATIVI:
Federalismo demaniale (Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85):
Commenti:
Dossier del Governo:
Analisi :
Federalismo fiscale: l’unica certezza è che mancano 4 miliardi

Aggiornamento (14/04/2015)

14.04.15
Fare leva sui residui fiscali per sostenere la necessità del federalismo è sbagliato. Mostrano solo la redistribuzione dai territori con redditi più alti verso quelli con redditi più bassi. Come vuole la Costituzione, per garantire a tutti gli stessi diritti. Le responsabilità della politica.

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