Adeguamento età pensionabile: errori interpretativi
della Ragioneria Generale dello Stato, della Direzione Generale Previdenza (e
del Parlamento!)
Pubblico la lettera che ho inviato in
data 23.2 al Ragioniere Generale dello Stato, Daniele Franco, e alla Direttrice
Generale Previdenza, Concetta Ferrari, per contestare loro l’errata
interpretazione della norma della riforma delle pensioni Fornero, relativamente
all’adeguamento automatico dell’età di pensionamento alla speranza di vita, nel
decreto direttoriale previsto dalla riforma Sacconi. Poiché la stessa errata
interpretazione l’ha fatta anche il Parlamento, da ultimo anche nella Legge di
Bilancio 2018, come ho scoperto nel corso della mia caccia, che ha registrato
varie tappe, le più importanti delle quali sono state: OCSE, [1
o 2]
ISTAT,[1
o 2]
Stefano Patriarca, consulente del Governo, [1 o 2] Luciana Patrizi, Ispettrice
Generale di RGS-IGESPES[1 o 2] e, infine, appunto, di nuovo la
Ragioneria Generale dello Stato, sia nella persona del suo massimo responsabile nel decreto direttoriale del 2017, sia nella fonte originaria dell'errore che è stata la relazione tecnica della Legge 214 “salva-Italia” Monti-Fornero del 2011, ho
inviato per conoscenza la lettera anche al Presidente della Repubblica, che ha
promulgato la Legge di Bilancio. Mi sono accertato telefonicamente che l’avessero
ricevuta. Ad oggi, non ho ricevuto alcuna risposta.
Lettera
al Ragioniere Generale dello Stato e alla Direttrice Generale Previdenza (p.c.
al Presidente della Repubblica e al Parlamento): errori interpretativi della
norma sull'adeguamento dell'età pensionabile
Da: v
23/2/2018 19:20
A: ragioniere.generale@mef.gov.it, dgprevidenza@lavoro.gov.it e altri 48+615
ALLA C.A. DEL DOTT.
DANIELE FRANCO E DELLA DOTT.SSA CONCETTA FERRARI
p.c. Sig. Presidente della Repubblica (via pec, per poter allegare documenti),
Sig. Presidente del Senato della Repubblica, Signora Presidentessa della Camera
dei Deputati, Sig. Presidente del Consiglio, Signori Ministri, Signori Sottosegretari, Signori
Parlamentari, Professori, Signore e Signori dei Sindacati, di Istituzioni, di
Associazioni, di Fondazioni e dei Media
Egregi
Dott. Franco e Dott.ssa Ferrari,
Premetto che faccio controinformazione
da sei anni sulle pensioni, che vedono una sopravvalutazione, e talora una
sovrapposizione integrale, della riforma Fornero a spese delle precedenti
riforme (dal 1992, ne sono state varate ben sette,[1] delle quali la riforma Fornero è soltanto la settima in ordine di
tempo e non la più severa).
Mi spiace constatare
che, forse per una carente conoscenza della normativa pensionistica, anche
nella stesura del Vostro decreto direttoriale di cui alla Legge 122/2010, art.
12, comma 12bis, che statuisce l'ammontare del numero di mesi di aumento della
speranza di vita ai fini dell’età di pensionamento, siano stati commessi, a mio
avviso, ben due errori di interpretazione delle norme sull’adeguamento dell’età
pensionabile, il primo sulla decorrenza
della modifica legislativa della periodicità da triennale (riforma SACCONI) a
biennale (riforma Fornero) e il secondo, indirettamente, sulla prescrizione normativa che l’adeguamento citato non avviene in caso di
calo della speranza di vita. Provo a spiegarVi perché.
1.
Età di pensionamento e aggancio alla speranza di vita
L’età di
pensionamento è agganciata alla speranza di vita. E’ utile chiarire,
preliminarmente, che, contrariamente a ciò che quasi tutti pensano,
l’adeguamento automatico dell’età di pensionamento non è stato introdotto dalla
riforma Fornero, ma dal DL 78/2009, art. 22ter (SACCONI), convertito dalla L.
102/2009, poi modificato sostanzialmente dal DL 78/2010, art. 12, comma 12bis,
convertito dalla L. 122/2010 (SACCONI).
2. Periodicità
La legge SACCONI 2009 stabilisce una
cadenza quinquennale (L. 102/2009, art. 22ter, comma 2).[2]
La legge SACCONI 2010 modifica la cadenza
quinquennale in triennale (L.
122/2010, art. 12, comma 12bis).[3]
La legge Fornero modifica la
periodicità da triennale a biennale (L.
214/2011, art. 24, comma 13).[4]
3. Decorrenza
Per quanto riguarda la decorrenza dell’adeguamento, lo sviluppo
normativo è stato il seguente:
DL 78/2009, L.
102/2009, art. 22ter, comma 2 (Sacconi): dal 1° gennaio
2015.
DL 78/2010, L.
122/2010, art. 12, comma 12bis (Sacconi): dal 1° gennaio
2015.
DL
98/2011, L. 111/2011, art. 18, comma 4 (Sacconi): dal 1° gennaio 2013.
DL 201/2011, L.
214/2011, art. 24, comma 13 (Fornero): dal 1° gennaio dell’anno?
4. Fonte
La fonte legislativa da me utilizzata
è, prioritariamente, Normattiva, progetto del Parlamento italiano, che aggiorna
via via la normativa. Nel caso delle norme in discorso, gli aggiornamenti
includono anche la Legge di bilancio 2018 (vedi in particolare il comma 13
della L. 214/2011, art. 24).
Prima errata interpretazione
Decorrenza della modifica della
periodicità da triennale a biennale
Quando andrà in vigore la modifica, recata
dalla riforma Fornero, della periodicità dell’adeguamento da triennale a
biennale? A leggere la norma (L. 214/2011, art. 24, comma 13), senza dubbio nel
2022:
13 Gli adeguamenti agli incrementi
della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con
cadenza biennale secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni ((, salvo
quanto previsto dal presente comma)). A partire dalla medesima data i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono
riferirsi al biennio.[…]
Non mi pare ci possano
essere dubbi di sorta su una norma di un’evidenza assoluta: la periodicità
SACCONI è triennale, essa diventa biennale, in forza della riforma Fornero,
relativamente agli “adeguamenti successivi a quello
[triennale, 2019-2021] effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019”.
Pertanto, sembra assolutamente escluso che la decorrenza biennale possa essere il
1° gennaio 2019 (“a decorrere dalla predetta data”), come sostenete Voi, Ragioneria Generale dello Stato di concerto
con la Direzione Generale Previdenza (cfr. il decreto direttoriale del
5.12.2017[5]), oltre al Parlamento (cfr. la Legge di Bilancio 2018, art. 1, comma
146, e prima ancora la L. 232/2016, art. 1, comma 206, lettera c, che indica la
periodicità nel 2019, 2021, 2023, 2025 “previsti per gli anni 2019, 2021,
2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214”, ma che, contraddittoriamente, facendo riferimento al comma 13
dell'art. 24 della L. 214/2011, mai modificato nella prima parte, si smentisce
da sé[6]), a consulenti del Governo come Stefano Patriarca (cfr.
quotidiani del giorno 2.2.2018)[7] e a vari altri, tra cui l’OCSE[8]
e i media.
La Vostra deduzione “a decorrere dalla predetta data” (2019) è del tutto infondata e quindi errata, perché, se la decorrenza biennale doveva essere dal 1° gennaio 2019, bastava scrivere, e, presumo, si sarebbe scritto, semplicemente: “Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, dal 1° gennaio 2019, sono aggiornati con cadenza biennale”; invece è scritto: “Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale”. Cioè non dal 2019 ma dal 2022.
La Vostra deduzione “a decorrere dalla predetta data” (2019) è del tutto infondata e quindi errata, perché, se la decorrenza biennale doveva essere dal 1° gennaio 2019, bastava scrivere, e, presumo, si sarebbe scritto, semplicemente: “Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, dal 1° gennaio 2019, sono aggiornati con cadenza biennale”; invece è scritto: “Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale”. Cioè non dal 2019 ma dal 2022.
Permettetemi di
chiosare che, a me che contrasto da sei anni la vulgata imperante che avrebbe
fatto tutto la riforma Fornero, obliterando la ben più severa riforma SACCONI,
questa interpretazione erronea dello stesso Parlamento e della Alta Burocrazia
nazionale sembra l’apoteosi in un caso di DISINFORMAZIONE generale che ha fatto
quasi 60 milioni di vittime.
Inoltre,
ne discende che l’anticipazione erronea della cadenza biennale dal 2022 al 2019
è un aggravamento e non un alleggerimento della specifica normativa, come
chiesto dai Sindacati e da esponenti politici di tutti gli schieramenti,
obiettivo da traslare nella ratio
della norma, come poi è avvenuto con la previsione
del limite massimo di tre mesi.
Seconda errata interpretazione
L’adeguamento non avviene in caso di calo della
speranza di vita
Com’è noto, l’interpretazione
ufficiale è che la riduzione
dell’aspettativa di vita non abbassa l’età pensionabile, criterio, peraltro, altamente criticabile sia sotto il profilo dell'equità che
della logica. Ma vediamo, anche in questo caso, che cosa dice la norma (L. 122/2010, art. 12, comma 12ter, riforma SACCONI):
“In
sede di prima applicazione
tale aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso
aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta
speranza di vita”.
Anche qui, a me pare non possano sussistere
dubbi interpretativi: l’unica volta in cui la norma cita il divieto di
aggiornamento in caso di diminuzione della speranza di vita lo limita alla sua
“prima applicazione” (2013). Infatti, interpretando la norma facendone l’analisi
del periodo, si può
constatare l’assenza assoluta di segni di interpunzione tra la subordinata
iniziale e le due principali, e tra le due principali, unite dalla congiunzione “e”, e dedurne che
soltanto “in sede di prima applicazione ... lo stesso aggiornamento non
viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita”.
C’è da chiedersi, dunque - se questa interpretazione letterale è corretta,
come pare (purtroppo, la relazione tecnica della L. 122/2010 che ho trovato in Rete è molto carente, forse anche perché i commi rilevanti ai fini della presente analisi - da 12 bis a 12 terdecies - sono stati aggiunti in sede di conversione in legge e al termine dell’iter) - (i) chi ha deciso per primo e su quale base di interpretare erroneamente in
senso estensivo questo divieto a tutti gli aggiornamenti in caso di diminuzione?
Il Parlamento (e si tratterebbe di una modifica legislativa o di un mero
richiamo erroneo?) o l’ISTAT (al quale è stato commesso, dalla stessa L.
122/2010, art. 12, comma 12bis, il compito di determinare l’ammontare della
variazione), e di conseguenza la Ragioneria Generale dello Stato di concerto con la Direzione Generale Previdenza?
E (ii) in questo secondo caso, se non sanato, equivarrebbe a un abuso di potere?[5]
La
domanda sull’origine degli errori non è pleonastica, poiché fin dal 2011 (errore
grave sulle pensioni contenuto nella prima lettera di chiarimenti del Governo all’UE, che segnalai a tutti i media, si veda appresso, alla nota 15), ho potuto constatare che (i)
la materia pensionistica riveste una sensibilità elevatissima in ambito sia
nazionale che internazionale; (ii) l'élite e la burocrazia sono a loro
volta sensibili all'esigenza della sostenibilità dei conti pensionistici; (iii)
parecchi scrivono di pensioni senza aver mai letto le relative norme, inclusi
supposti esperti e Organismi importanti e ritenuti imparziali e attendibili;
(iv) quindi, a catena, l’errore viene ripetuto da (quasi) tutti; e (v)
occorrerebbe, perciò, tagliare la catena nel punto d’origine e… riavvolgere la
bobina, ma purtroppo la mia lunga esperienza mi dice che è come voler rimettere
il dentifricio nel tubetto.
Anche in questo
secondo caso, inoltre, l’interpretazione erronea si traduce in un aggravamento
e non in un alleggerimento della normativa specifica, che era l’obiettivo
originario da trasfondere nella norma, come poi è
avvenuto con la previsione del limite massimo di tre mesi.
Risparmio dalle pensioni dal 2004
C’è anche da chiedersi, infine, (i) se il calcolo del risparmio cumulato al 2060 dalle quattro riforme pensionistiche dal 2004 (Maroni, 2004, il cui ‘scalone’ fu abrogato da Damiano; Damiano, 2007, le cui “quote” furono abolite da Fornero; Sacconi, 2010 e 2011; e Fornero, 2011) fatto dalla RGS, per la quota parte ascritta alla riforma Fornero (nell’ultima versione, “21 punti percentuali” di Pil su 60, pari a 350 mld, cioè poco più di un terzo del totale di 1.000 mld),[9] a decorrere dall'1.1.2012, inclusi le spese delle salvaguardie degli esodati e il blocco dell'indicizzazione poi dichiarato incostituzionale, è inficiato, oltre che dalla non inclusione della L. 247/2007 (Damiano), anche dall’errata anticipazione della periodicità biennale Fornero al 1° gennaio 2019[10] e in generale da una “commistione” degli effetti delle varie riforme (analogo a quello indicato dalla relazione tecnica della legge Fornero: “Sul piano metodologico si precisa che la valutazione degli effetti delle diverse disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 non può che essere complessiva attesa la interazione tra i diversi istituti afferenti sia i requisiti di accesso sia il sistema di calcolo.”), riforme tra le quali spicca nettamente la riforma SACCONI, non certamente la riforma Fornero (si veda attentamente la situazione dell’età di pensionamento nel 2019 per autore, nell’Appendice); e (ii) a chi è ascrivibile la quota dei due terzi residui, pari a quasi 700 mld, ben maggiore del poco più di un terzo “lordo”[11] attribuito alla riforma Fornero, i cui effetti peraltro si esauriscono nel 2045, ma chissà perché l’unica ad essere citata dalla RGS (la stessa cosa, peraltro, l'ha fatta la Corte dei Conti, nei suoi ponderosi rapporti, ripresi da tutti i media[9]), con l’effetto involontario di alimentare ulteriormente la vulgata sulla riforma Fornero.
Conclusione
In
conclusione, poiché quello delle pensioni costituisce un vero caso di scuola,
con la demonizzazione ingiustificata della riforma Fornero e la cancellazione
ancor più ingiustificata della riforma SACCONI, va evidenziato, da un lato,
l’apporto disinformativo, purtroppo, anche da parte di parlamentari e di noti
esperti[12] (i giornalisti sono troppi per citarli tutti, sopperisco rinviando al mio blog http://vincesko.blogspot.it), e, dall’altro,
l’importanza delle pensioni, i cui dati sono inficiati da criteri di classificazione errati e/o
fuorvianti (si veda in particolare l’inclusione, nella spesa pensionistica,
delle imposte, che sono una partita di giro, ascendono a quasi 50 mld e sono più elevate in Italia, e di altre voci spurie (assistenza e TFR/TFS) per
un ammontare complessivo di altri 40 mld)[9] nel giudizio interno e
internazionale sull’Italia, il che esigerebbe un maggiore spirito di sano e laico
patriottismo nella tutela dell’interesse, non soltanto dell'élite ma del popolo italiano intero, e del
buon nome dell'Italia, nei grand commis e negli esperti, in particolare in quelli di
religione neo-liberista, che devono avere qualche peccato grave da farsi
perdonare, poiché mostrano abitualmente una spietatezza fuori dal comune.
Dalle analisi interne e dal confronto
internazionale dei dati, infatti, emergono con sufficiente chiarezza due
criticità: la prima, è che gli errori della fonte primaria (ISTAT?[13]) inficiano
tutte le altre, le quali – secondo il professor Alberto Brambilla - non disponendo
di data base propri, ne riprendono i dati, come EUROSTAT, UPB[12] e OCSE;[8] e
forse anche Università[14] ed RGS[10] (per il Parlamento forse è l’opposto, visto che
l’errata interpretazione – ho scoperto ora – risale alla relazione tecnica della L. 214/2011, cfr. tabella a pag. 42; ma se, come mi è stato spiegato da un esperto giornalista, la relazione tecnica è stata elaborata da RGS, il cerchio si chiude);[6] e, la seconda, è che l’Italia è penalizzata dagli attuali criteri di
classificazione della spesa pensionistica, che andrebbero perciò modificati, se
del caso cambiando la legge di riferimento, o, in subordine, chiedendo note
esplicative integrative ‘obbligatorie’ ai vari Organismi interni e
internazionali.[8]
Egregi
Dott. Franco e Dott.ssa Ferrari,
Mi
auguro di essere stato utile e congruamente esauriente e che - condividendo la mia interpretazione, obiettivamente l’unica
possibile - possiate attivarVi per adeguare i Vostri provvedimenti alla corretta normativa
pensionistica specifica, che riguarda centinaia di migliaia di cittadini, e (ii) vogliate contribuire a chiarire in futuro chi ha fatto che
cosa in materia di pensioni.
Distinti saluti
V.
_____________________________
Note:
[1] Dal 1992, le
riforme delle pensioni, considerando un'unica riforma i provvedimenti varati da
Sacconi nel 2010 e 2011 (oltre alla Legge 3.8.2009, n. 102), sono state 7
(Amato, Decreto Legislativo 503 del 1992; Dini, Legge 8.8.1995, n. 335; Prodi, Legge
27.12.1997, n. 449; Berlusconi/Maroni, Legge 23.8.2004, n. 243; Prodi/Damiano, Legge
27.12.1997, n. 247; Berlusconi/Sacconi, Legge 30.07.2010, n. 122, Legge 15.7.2011,
n. 111, Legge 14.9.2011, n. 148; Monti-Fornero, Legge 22.12.2011, n. 214).
[2] Art. 22-ter-2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i
requisiti di eta' anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano
sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale
di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio
precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione,
l'incremento dell'eta' pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente
non puo' comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al
presente comma, corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere per il
parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09102l.htm
[3] 12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter,
comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti
pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi
agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di eta'
e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla
Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20,
e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del
diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica
devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di
decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto
direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto aggiornamento e'
effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.(20)(59)((77))
[4]
13 Gli
adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019
sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni ((, salvo quanto previsto dal presente comma)). A partire dalla
medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo
12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, devono riferirsi al biennio. ((Con riferimento agli
adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione
della speranza di vita relativa al biennio di riferimento e' computata in
misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni
del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del
biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1º gennaio
2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al
biennio 2017-2018 e' computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei
valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016.
Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono
in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di
adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore
a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione
della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi
del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o
di adeguamenti successivi)) [così modificato dalla Legge di bilancio 2018,
comma 146].
[5] 21 DICEMBRE 2017
- "ADEGUAMENTO ETA' PENSIONABILE"
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 dicembre 2017
Adeguamento
dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di
vita. (17A08386) (GU Serie Generale n.289 del 12-12-2017)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle
finanze
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI
E ASSICURATIVE
del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Visto l'art. 24, comma 13, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti
con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a
decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;
[6] 24 GENNAIO 2018
- "LEGGE DI BILANCIO 2018"
La Banca Dati è aggiornata in
multivigenza con le modifiche apportate dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Legge
di stabilità 2018: l'innalzamento dell'età pensionabile
Cosa
prevede la legge di stabilità sull'innalzamento dell'età pensionabile collegato
all'aumento della speranza di vita
206. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge: a) l'articolo 24, comma 17-bis, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' abrogato; b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla
lettera a), le parole: «, compreso l'anno di maturazione dei requisiti,» sono
soppresse e le parole: «per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre
2017;» sono sostituite dalla seguente: «ovvero»; 2) alla lettera b), le parole:
«, per le pensioni aventi decorrenza dal 1º gennaio 2018» sono soppresse; c) all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, [4. A decorrere dal 1° gennaio
2013, i lavoratori dipendenti di cui al
comma 1 conseguono il diritto al trattamento
pensionistico con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita'
contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella
B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli
adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.] e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente
comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al
citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24,
comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; d) all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 1)
alla lettera b), le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»; 2) dopo la lettera b) sono
aggiunte le seguenti: «b-bis) entro il 1º marzo dell'anno di maturazione dei
requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno
2017; b-ter) entro il 1º maggio dell'anno precedente a quello di maturazione
dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal
1º gennaio 2018».
[7] Dialogo con
Stefano Patriarca, consulente economico del Governo, sulla sua fake news sulle pensioni
[8] Lettera a Stefano Scarpetta dell’OCSE sulla sua fake
news sulla spesa pensionistica italiana, sua risposta e mia replica
[9] Questo articolo mi è stato chiesto da un sito, dopo una mia segnalazione rettificativa (il titolo e alcune piccole modifiche sono redazionali). Vi analizzo anche il risparmio stimato dalla RGS.
Pensioni: l’estremismo di Bankitalia e Corte dei Conti
di Vincesko - 27 October 2017
Qui sotto, c’è anche (migliorato qualitativamente) il grafico della RGS e altre mie osservazioni critiche sul risparmio calcolato dalla RGS.
Lettera a Davide Colombo del Sole 24 ore su un suo articolo con qualche fake news sulle pensioni
[10] Lettera a
Luciana Patrizi, Ispettrice generale della RGS-IGESPES, sulla loro fake news sulle pensioni
http://vincesko.blogspot.com/2018/02/lettera-luciana-patrizi-ispettrice.html
http://vincesko.blogspot.com/2018/02/lettera-luciana-patrizi-ispettrice.html
Le
tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario
- Le tendenze di
medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario - Rapporto
n. 18 - Nota di aggiornamento (formato PDF - dimensione 1217 Kb)
- Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario - Rapporto n. 18 (formato PDF - dimensione 5026 Kb)
- Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario - Rapporto n. 18 – Anticipazioni (formato PDF - dimensione 1176 Kb)
[11] Ad esempio, come sono stati attribuiti i
risparmi in questi altri quattro casi? (i) Al netto della riduzione di
6 mesi per gli autonomi, la riforma Fornero non ha toccato la pensione di
vecchiaia per gli uomini e per le dipendenti pubbliche, già regolati da
Sacconi; ha solo accelerato l’allineamento delle donne del settore privato, che Sacconi (DL
98/2011) aveva previsto entro il 2026 (2023, includendo l’adeguamento
automatico). (ii) La riforma Fornero ha aumentato
l’età a 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici
del pubblico impiego, ma solo formalmente poiché ha contestualmente
abolito la “finestra” Damiano-Sacconi di 12 mesi. (iii) RGS ha accreditato - e
poi stornato - alla riforma Fornero 5 mld annui per 2 anni per il blocco della
perequazione, ma la sentenza n. 70/2015 della Corte Cost. ha dichiarato incostituzionale
il blocco della contingenza per le pensioni superiori a 3 volte il minimo
deciso dal DL 201/2011 Salva-Italia (Governo Monti-Fornero), ma lo stesso DL
abrogò un analogo provvedimento di blocco della perequazione recato dal DL 98/2011 (L.
111/2011) del governo
Berlusconi-Sacconi, meno severo, poiché il blocco riguardava le pensioni
superiori a 5 volte il minimo, che forse avrebbe superato il vaglio della Corte
Cost., com’era successo in passato per provvedimenti analoghi. E, (iv) dal 2019
o 2022, la riforma Fornero ha modificato la periodicità dell’adeguamento
automatico da triennale a biennale, ma comunque è solo un’accelerazione del
meccanismo introdotto da SACCONI.
[12] I sette noti esperti,
alcuni dei quali sono parlamentari o ex parlamentari, sono: Cazzola, Giannino,
Boeri, Garibaldi, Ichino, Damiano e Sacconi. I politici maggiormente impegnati
nel propalare notizie false sulla riforma Fornero sono Matteo Salvini, soprattutto,
e Giorgia Meloni, con l’aiuto saltuario, non si sa quanto consapevole, di
Silvio Berlusconi, che votarono la riforma Sacconi e della quale attribuiscono
furbescamente misure severe, in particolare l’adeguamento automatico
all’aspettativa di vita, alla riforma Fornero.
Pensioni,
la congiura del silenzio di sette noti esperti di previdenza contro Elsa
Fornero
Lettera n. 2 all’On. Matteo Salvini sulle sue notizie
false-fake
news-bufale
sulla riforma delle pensioni Fornero
Lettera n. 2 all’on. Massimiliano Fedriga sulle sue fake news
sulle pensioni e su Monti che avrebbe causato la recessione
Lettera a Deputati Lega Nord sulla loro proposta di legge con fake
news sulla riforma delle pensioni Fornero
Lettera
all'On. Giorgia Meloni sulle pensioni: propaganda o truffa politico-elettorale?
[13]
Lettera all’ISTAT di richiesta di informazione sulla fonte di dati pensionistici
errati
[14]
Lettera al Prof. Alberto Zanardi: documento di un corso universitario con
errori marchiani sulle pensioni
Lettera
al Prof. Roberto Perotti:
errori sulle pensioni in due suoi articoli su Repubblica
http://vincesko.blogspot.com/2018/02/lettera-al-prof-roberto-perotti-errori.html
Quello
delle pensioni non è il solo caso di scuola di DISINFORMAZIONE generale, va
aggiunto quello delle manovre correttive decise nella scorsa legislatura e delle responsabilità della recessione.[15]
In questo documento di 18 pagine ho
ricostruito le vicende politico-economiche della scorsa legislatura, con
notizie e nessi forse sorprendenti (anche sulle pensioni, in merito alle quali
l’errore dei 67 anni entro il 2026 anziché 2021, riportato dall’ANSA e da tutti
i media, ebbe un’influenza importante sulla sorte del governo Berlusconi),
contro le bufale sul governo Berlusconi e il governo Monti propalate da sette
anni, che hanno fatto quasi 60 milioni di vittime.
[15]
L'assassinio della verità, chi ha davvero messo le mani nelle tasche degli
Italiani e causato la grande recessione
***
Appendice
Il quadro
complessivo dell’età di pensionamento in base alle norme e ai loro autori è il
seguente (nel 2019):
QUOTE: abolite dalla riforma Fornero.
PENSIONE ANTICIPATA (ex anzianità)
- L'età
di pensionamento degli uomini salirà (da 40 anni nel 2010) a 43 anni e 3 mesi e
di questi 3 anni e 3 mesi in più quasi 2 anni sono di SACCONI, 4 mesi in media
di Damiano e solo 1 anno di Fornero [rectius: 1 anno e 3 mesi, o 1 anno e 9 mesi relativamente agli
autonomi, sono di Sacconi (di cui 4 mesi in media di Damiano) e 2 anni sono di
Fornero o 1 anno e 6 mesi relativamente agli autonomi].
- L'età
di pensionamento delle donne salirà (da 40 anni) a 42 anni e 3 mesi, e di
questi 2 anni e 3 mesi in più, quasi 2 anni sono di SACCONI e 4 mesi in media
di Damiano; quindi la Fornero non
c’entra [rectius: 1 anno e 3 mesi, o 1 anno e 9
mesi relativamente agli autonomi, sono di Sacconi (di cui 4 mesi in media di Damiano)
e 1 anno o 6 mesi sono di Fornero].
PENSIONE DI VECCHIAIA
-
L'età di pensionamento degli uomini salirà (da 65 nel 2010) a 67 anni e questi 2
anni in più sono di SACCONI, tranne 4 mesi in media di Damiano; quindi la Fornero
non c’entra.
-
L'età di pensionamento delle donne del settore pubblico salirà (da 60 di botto
a 65 deciso nel 2010 da SACCONI a seguito della sentenza del 2008 della CGUE,
ma che poteva avvenire a qualunque età tra 60 e 65 anni) + “finestra” di 12
mesi a 67 anni e questi 7 anni in più sono tutti dovuti a SACCONI, tranne 4
mesi in media a Damiano; quindi la Fornero non c’entra.
-
L’allineamento dell'età di pensionamento delle donne del settore privato (da
60) a tutti gli altri (già regolati da SACCONI) a 65 anni più “finestra”,
previsto da SACCONI gradualmente entro il 2026 (2023, includendo l'adeguamento
automatico), è stato accelerato da Fornero gradualmente entro il 2018, ma in
ogni caso 2 anni (da 65 a 67) sono di SACCONI, tranne 4 mesi in media di
Damiano.
Va aggiunto (i) che la riforma Fornero
ha ridotto da 18 (previsto dalla
riforma SACCONI) a 12 mesi la “finestra” degli autonomi; (ii) che la riforma
Fornero ha aumentato l'età base di vecchiaia e di anzianità di 1 anno
(rispettivamente da 65 a 66 e da 40 a 41), ma solo formalmente, poiché ha
abolito contestualmente la “finestra” di 12 mesi, di Damiano (4 mesi in media)
e SACCONI (8 mesi), ma senza evidenziarne il legame, così si è intestata
entrambe le misure; (iii) che, dal 2022, in forza della legge Fornero (L. 214/2011, art. 24, comma 13), l'adeguamento
automatico diverrà biennale (“13 Gli
adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello [triennale,
ndr] effettuato con decorrenza 1° gennaio
2019 sono aggiornati con cadenza biennale”), ma, appunto, è solo
un'accelerazione del meccanismo deciso da SACCONI; e (iv) che la riforma
Fornero ha soltanto esteso, pro rata
dall’1.1.2012, il metodo contributivo – introdotto dalla riforma Dini nel 1995 – a coloro che ne erano esclusi,
cioè coloro che, al 31.12.1995, avevano almeno 18 anni di contributi, quindi
tutti relativamente anziani.
Come si vede facilmente, la riforma
SACCONI è molto più severa e incisiva della riforma Fornero, oggetti, del tutto
ingiustificatamente, di damnatio memoriae la prima e di demonizzazione
la seconda, alla quale, dai millanta ignoranti o in malafede, vengono
attribuite tutte le misure della riforma SACCONI.
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