giovedì 7 ottobre 2021

Lettera n. 4 alla Ragioneria Generale dello Stato sulla sua BUFALA (almeno) semestrale sulla Riforma delle pensioni Fornero



Pubblico la lettera che ho inviato poco fa al Ragioniere Generale dello Stato.

Lettera n. 4 alla Ragioneria Generale dello Stato sulla sua BUFALA (almeno) semestrale sulla Riforma delle pensioni Fornero.
7/10/2021 15:07

ALLA C.A. DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

P.C. SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SIG. PRESIDENTE DEL SENATO, SIG. PRESIDENTE DELLA CAMERA, SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SIG. MINISTRO DELL’ECONOMIA, SIG. MINISTRO DEL LAVORO, COMMISSIONI PARLAMENTARI LAVORO, SEN. M. SACCONI, ON. C. DAMIANO, PROF. E. FORNERO, SINDACATI, MEDIA

 

Egr. Sig. Ragioniere Generale dello Stato,

Una famosa sentenza latina recita: Repetita iuvant. Allora ci riprovo.

Traggo dalla NADEF 2021   http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/nadef_2021/NADEF_2021.pdf   (da pag. 66 a 72) Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano e delle spese pubbliche connesse all’invecchiamento:

(PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA)

1) La previsione della spesa pensionistica in rapporto al PIL, riportata in Figura R.1, sconta gli effetti delle misure contenute negli interventi di riforma adottati nel corso degli ultimi decenni. Si fa riferimento, in particolare, all’applicazione del regime contributivo (Legge n. 335/1995) e alle regole introdotte con la legge n. 214/2011 che, elevando i requisiti di accesso per il pensionamento di vecchiaia e anticipato, ha migliorato in modo significativo la sostenibilità del sistema pensionistico nel medio-lungo periodo, garantendo una maggiore equità tra le generazioni. 

Ri-ri-osservo che la Riforma delle pensioni Fornero (L. 214/2011, art. 24):

- non ha quasi toccato la pensione di vecchiaia, se non per l’accelerazione dell’allineamento graduale a 65 anni entro il 2018 delle donne del settore privato (dipendenti e autonome) e per la riduzione di 6 mesi (da 18 a 12 mesi) della “finestra” per gli autonomi, allineandoli a tutti gli altri (L. 214/2011, art. 24, comma 6); e

- con il comma 5 della L. 214/2011, art. 24, ha opportunamente abolito la “finestra” di 12 o 18 mesi e contestualmente (rispettivamente con il comma 6, lettere c e d, e con il comma 10) ha aumentato l’età base di vecchiaia e di anzianità (ora denominata “anticipata”) di 1 anno (rispettivamente da 65 a 66 e da 40 a 41), ma solo formalmente e senza evidenziarne il legame, così da un lato si è intestata entrambe le misure e dall’altro ha indotto in errore tutti, inclusi – strano ma vero – i docenti di Lavoro e Previdenza. E incluso, come si vede, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recidivo da almeno tre anni.

Poi, contraddittoriamente, ella si è lamentata nel suo libro che l’aumento dell’età di pensionamento (a 66 anni per la pensione di vecchiaia e a 41 anni e 3 mesi per la pensione anticipata, in realtà decisi da SACCONI) le venisse erroneamente imputato.

«Rispondeva infine essenzialmente a criteri di trasparenza l’assorbimento delle cosiddette «finestre mobili» nei requisiti anagrafici e contributivi, una modalità che era stata adottata per aumentare un po’ surrettiziamente l’età di pensionamento. Nel commentare quest’ultima misura, mi sia consentita un’annotazione sullo stile di governo dei tecnici (e in ogni caso della sottoscritta): mentre le finestre erano state introdotte con lo scopo di ritardare il pensionamento senza farlo ben comprendere all’opinione pubblica, la loro cancellazione rispondeva a un criterio di trasparenza, riassumibile nel messaggio: «se hai maturato il diritto al pensionamento è assurdo che ti si chieda un anno di “attesa”, peraltro non contato a fini pensionistici». La nostra decisione pertanto fu di rendere esplicito l’anno in più richiesto [sic!; in effetti già deciso da Sacconi con la L. 122/2010, art. 12, commi 1 e 2]. Di fatto, questo non corrispondeva a un aumento dell’anzianità, eppure fu interpretato così, con il seguito di ulteriori aspre polemiche.» (Elsa Fornero, «Chi ha paura delle riforme: Illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni», posizioni nel Kindle 3134).

(PENSIONAMENTO ANTICIPATO)

Anche per il pensionamento anticipato (ex anzianità), dell’aumento da 40 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini (un anno in meno per le donne), 1 anno e 3 mesi sono di Sacconi e 1 anno e 10 (recte: 7) mesi sono di Fornero (o 7 mesi per le donne), oltre alla riduzione di 6 mesi per gli autonomi, allineandoli a tutti gli altri. 

(ESTENSIONE METODO CONTRIBUTIVO)

2) Il processo di riforma ha previsto altresì l’estensione, a partire dal 2012, del regime contributivo a tutti i lavoratori.

Si tratta dell’estensione pro-rata, a decorrere dall’1.01.2012, con l’art. 24, comma 2, del metodo contributivo NON “a tutti i lavoratori”, ma soltanto a quelli che erano esclusi dalla riforma Dini del 1995, che lo ha introdotto, cioè coloro che avevano un’anzianità contributiva al 31.12.1995 di almeno 18 anni, tutti relativamente anziani e ormai già tutti in pensione.

Questa è la misura della Riforma Fornero meno incisiva e più sopravvalutata da tutti. Come si ri-vede, anche dal Ministero dell’Economia e Finanze. Valga a dimostrarlo il previsto risparmio dalla mera estensione del metodo contributivo (mentre la vulgata è che la Riforma Fornero abbia salvato i conti pensionistici sostituendo il contributivo al retributivo per tutti), quantificato dalla relazione tecnica,[1] relativamente al periodo dal 2012 al 2018, in, rispettivamente, (al netto fisco) 5, 24, 39, 70, 116, 169 e 216 milioni, numeri che dimostrano la scarsissima incidenza della misura, pari ad appena l’1 per cento circa del risparmio annuo accreditato alla Riforma Fornero, e ormai azzeratosi.

[1] Relazione tecnica legge 214/2011 (pag. 42; recte: 46)
recte: pag. 46 https://democraticieriformisti.files.wordpress.com/2011/12/relazione-tecnica.pdf#page=46 https://democraticieriformisti.files.wordpress.com/2011/12/relazione-tecnica.pdf 

(ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA)

3) Infine, a partire dal 2013, tutti i requisiti di età (inclusi quelli per l’accesso all’assegno sociale) e quello contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica, sono periodicamente indicizzati alle variazioni della speranza di vita, misurata dall’Istat.

Vale forse la pena di ri-precisare che l’adeguamento alla speranza di vita è stato introdotto dalla Riforma Sacconi (L. 102/2009, art. 22-ter, comma 2, modificato sostanzialmente dalla L. 122/2010, art. 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, e dalla L. 111/2011, art. 18, comma 4, per la decorrenza dal 2013), relativamente alla pensione di vecchiaia, alle “quote” (abolite dalla Riforma Fornero) e all’assegno sociale; che ha portato l’età di pensionamento di vecchiaia a 67 anni nel 2019 e poi lo porterà oltre.

La Riforma Fornero lo ha esteso alla pensione anticipata e reso biennale. A decorrere dal 2022. Ma RGS lo fa decorrere erroneamente dal 2019 (v. appresso).

(DECORRENZA PERIODICITA’ BIENNALE)

4) Con medesima periodicità e analogo procedimento è previsto, inoltre, l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione in funzione delle probabilità di sopravvivenza. Entrambi gli adeguamenti sono effettuati ogni tre anni dal 2013 al 2019, e ogni due anni successivamente, secondo un procedimento che rientra interamente nella sfera di azione amministrativa e che garantisce la certezza delle date prefissate per le future revisioni19.

19 L’adeguamento dei requisiti avente decorrenza 2016 (4 mesi ulteriori) è stato adottato, in ottemperanza al dettato normativo, con decreto direttoriale del 16 dicembre 2014, ossia almeno dodici mesi prima della sua entrata in vigore, mentre quello dei coefficienti di trasformazione è stato adottato con decreto direttoriale del 22 giugno 2015. Con la stessa procedura, l’adeguamento dei requisiti avente decorrenza 2019 (5 mesi ulteriori), è stato adottato con decreto direttoriale del 5 dicembre 2017 e quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 15 maggio 2018. Da ultimo, con decorrenza 2021, sono stati adottati, con decreto direttoriale del 5 novembre 2019, pubblicato in GU il 14 novembre 2019, l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, avente incremento nullo, e, con decreto direttoriale del 1° giugno 2020, pubblicato in GU n.147 dell’11 giugno 2020, quello dei coefficienti di trasformazione.

L’interpretazione della chiarissima norma della Riforma Fornero (art. 24, comma 13) è palesemente errata, anche dal punto di vista semplicemente logico:

«Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 122/2010.»

Non fino al 2019, come, illogicamente, ri-scrive RGS, o dal 2019, come sarebbe stato logico scrivere se la periodicità biennale fosse dovuta decorrere dal 2019, ma successivamente a quelli decorrenti dal 1° gennaio 2019. Vale a dire dal 2022. Come ho già più volte rilevato in passato, lo conferma la stessa relazione tecnica[1], sia a pag. 42 [recte: 38]:

«- il passaggio da una periodicità triennale ad una biennale sia dell’adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita sia dell’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione con riferimento agli adeguamenti e agli aggiornamenti aventi decorrenza successiva a quelli decorrenti dal 1° gennaio 2019;» Relazione tecnica legge 214/2011 (pag. 42; recte: pag. 38) https://democraticieriformisti.files.wordpress.com/2011/12/relazione-tecnica.pdf#page=38

Sia, ancora più chiaramente scrivendo l’aggettivo «triennali» due volte nella stessa frase, a pag. 49:

«per i successivi adeguamenti triennali del 2016 e del 2019 la stima di tali adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi [;] per gli adeguamenti successivi [dal 2022, ndA] opera la nuova periodicità biennale.»

Questa errata interpretazione del Ragioniere Generale dello Stato e della Direttrice Generale Previdenza, nei loro decreti direttoriali (tutti citati nella NADEF, nella nota 19 a pag. 68), riportata in tutte le leggi successive, incluse le Leggi di Bilancio, ha, da ultimo, col decreto direttoriale del 1° giugno 2020 concernente l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione, come segnalato da tutti i media, tagliato (ingiustamente e perennemente) gli assegni pensionistici di coloro che sono andati in pensione dal 1° gennaio 2021, anche dei titolari di pensioni basse.

Ma sembra non importare a nessuno. Neppure ai Sindacati, da me da tempo informati, i quali - mi è stato riferito da un giornalista di Repubblica -, conoscerebbero la questione (sospetto grazie alle mie numerose lettere) ma intenderebbero usarla come moneta di scambio nelle future negoziazioni con il Governo. Per non parlare della professoressa Fornero, autrice della norma male interpretata e destinataria di tutte le mie lettere, inclusa la presente, sugli strafalcioni sulle pensioni e l’errata attribuzione a lei, da parte del mondo intero, di norme severe di SACCONI. Il quale è anch’egli sempre silente, anzi è anch’egli propalatore (consapevole), il 14 luglio 2017, stranamente aiutato dall’On. Damiano, attraverso la diffusione di un manifesto ai giornalisti che avevano convocato in una sala del Parlamento, quando erano entrambi presidenti della Commissione Lavoro, rispettivamente del Senato e della Camera, della BUFALA, ormai mondiale, che l’adeguamento alla speranza di vita l’abbia introdotto Fornero.

E questo - l’interpretazione errata di RGS (e di DG Previdenza) - è di nuovo avvenuto nonostante (i) le mie lettere argomentate e provate al di là di ogni ragionevole dubbio; (ii) soprattutto, il sostegno del Quirinale, che, nel marzo 2019, ha trasformato una delle mie lettere (quella del 23.02.2018, cioè quando Ragioniere Generale dello Stato era l’attuale Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale, purtroppo, è stato il primo ad avallare l’interpretazione errata), in un esposto e lo ha trasmesso al Ministero del Lavoro “per l’esame di competenza”; (iii) la mia conseguente interlocuzione con la Direzione Generale Previdenza MinLav (destinataria anche della presente lettera pec), il cui funzionario delegato per la risposta ha peraltro riconosciuto che avevo ragione (“Lei non ha tutti i torti, ma perché nessuno se n’è accorto prima?”), ma la sua lettera di risposta già alla firma è stata bloccata dal suo direttore di Divisione (sic!); e (iv) la mia petizione del giugno 2020 alle Commissioni Lavoro della Camera e del Senato, per averne l’interpretazione autentica delle norme in discorso (decorrenza dell’adeguamento biennale ed esclusione, dal calcolo dell’adeguamento, delle diminuzioni della speranza di vita); ma, a distanza di oltre un anno, non hanno ancora “trovato” una proposta di legge alla quale va obbligatoriamente agganciato l’esame delle petizioni (ma i parlamentari non hanno l’iniziativa legislativa?). 

(RISPARMIO DALLE RIFORME DELLE PENSIONI)

5. Grazie al complessivo processo di riforma avviato nel 2004, la minore incidenza della spesa per pensioni in rapporto al PIL è valutabile in termini cumulati in circa 60 punti percentuali di PIL al 2060.

Infine, rilevo la solita sopravvalutazione di RGS sia della spesa pensionistica, che viene valutata al lordo dei 90-95 mld di voci spurie (soprattutto imposte, oltre 50 mld, poi assistenza e TFR) - posso confermarlo: a me l’INPS paga, dal 2012, la pensione netta… - e del relativo rapporto col PIL, sia del risparmio dalla Riforma Fornero, che è soltanto la settima riforma delle pensioni dal 1992 e certamente non la più severa e incisiva sia in termini di aumento dell’età di pensionamento, sia per il risparmio al 2060. Come è dimostrato facilmente dalla stessa stima di RGS che, in un precedente rapporto (vedi anche, sopra, il punto 1: ha migliorato in modo significativo la sostenibilità del sistema pensionistico nel medio-lungo periodo”), attribuisce alla Riforma Fornero soltanto “circa 21 punti percentuali di PIL[350 miliardi, poi scesi a 280 dopo i successivi provvedimenti di legge]” dei 60 complessivi stimati da RGS al 2060 (1.000 mld) dalle quattro riforme dal 2004 (Maroni, Damiano, SACCONI e Fornero).

E poiché la misura più importante di Maroni, lo “scalone”, fu abolita da Damiano prima che andasse in vigore e le Quote di Damiano sono state abolite da Fornero e comunque avevano determinato un risparmio negativo, ne deriva necessariamente che o il calcolo di RGS è sbagliato o la grandissima parte del residuo risparmio (700 mld) è ascrivibile alla severissima Riforma SACCONI, che né RGS né nessun altro cita mai! Tertium non datur.

Distinti saluti,

V. 

Post Scriptum

Per sapere chi materialmente redige la parte della NADEF relativa alle pensioni, ho ri-ri-ritelefonato alla RGS. Il mio terzo interlocutore (tel. 0647613232) mi ha detto che ha letto le mie lettere e che la mia tesi è errata perché smentita dalla modifica del comma 13 dell’art. 24 della L. 214/2011. Solo insistendo sono riuscito a farmi dire la norma di modifica, che sarebbe la L. 205/2017, art. 1, comma 146 (Governo Gentiloni). L’ho cercata e l’ho letta assieme a lui, ma non sono riuscito a convincerlo che non era affatto una novella (sic!), come sosteneva, confermante che la decorrenza dell’adeguamento biennale era il 2021, ma soltanto l’ennesimo esempio dell’errata interpretazione della norma della Riforma Fornero (art. 24, comma 13) riportata in tutte le leggi, incluse le Leggi di Bilancio. Riporto il comma 146 (che, peraltro, ripete anche l’errata interpretazione di RGS dell’esclusione, dal calcolo, delle diminuzioni della speranza di vita):

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento e' computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1º  gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 e' computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi».
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=1&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=17G00222&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&art.progressivo=2#art

 

Lettere precedenti:
 
Lettera al Ragioniere Generale dello Stato sulle sue errate interpretazioni di norme pensionistiche
https://vincesko.blogspot.com/2018/03/lettera-al-ragioniere-generale-dello.html 
 
Lettera n. 2 alla Ragioneria Generale dello Stato sulle sue errate interpretazioni di norme pensionistiche
https://vincesko.blogspot.com/2018/10/lettera-n-2-alla-ragioneria-generale.html
 
Lettera n. 3 al Ragioniere Generale dello Stato e alla Direttrice Generale Previdenza sulla loro errata interpretazione della norma che adegua l’età di pensionamento alla speranza di vita
https://vincesko.blogspot.com/2019/11/lettera-n-3-al-ragioniere-generale.html  
 
Lettera al Ministro Roberto Gualtieri: Le BUFALE di RGS (e di tutti i media) sulla Riforma delle pensioni Fornero
https://vincesko.blogspot.com/2020/02/lettera-al-ministro-roberto-gualtieri.html 
 
Lettera ai Media sulle errate interpretazioni di norme pensionistiche e lo scarso rispetto del Ragioniere Generale dello Stato e della Direttrice Generale Previdenza per la Presidenza della Repubblica e la logica
https://vincesko.blogspot.com/2020/06/lettera-ai-media-sulle-errate.html 

Petizione al Parlamento:

Petizione al Parlamento sulle errate interpretazioni di norme pensionistiche del Ragioniere Generale dello Stato e della Direttrice Generale Previdenza
https://vincesko.blogspot.com/2020/06/petizione-al-parlamento-sulle-errate.html 

 

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http://vincesko.ilcannocchiale.it/post/2874505.html 

 

  



2 commenti:

  1. questa atroce montagna di parole serve solo a confondere le idee ed ad allontanare chi voglia capire qualcosa. Tutto il grumo marcescente di norme dalla legge Fornero in poi ha un unico scopo fondamentale: mandare i pensione più tardi e con pensione ridotta. Punto e basta. Perchè negarlo o nasconderlo? Perche' non fare pulizia di tutto e creare un Testo Unico delle Pensioni semplice ed inequivoabile??

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    1. La persona intelligente, posta di fronte alla propria ignoranza, lo riconosce e ringrazia dell'informazione.
      Non è difficile capire che LA RIFORMA DELLE PENSIONI FORNERO E' UNA BUFALA MONDIALE, tra le cui vittime c'è anche la Ragioneria Generale dello Stato.

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