Pubblico la petizione che ho
inviato oggi, via lettera pec, sia alla Camera dei Deputati che al Senato della
Repubblica. Nel primo caso, l’ho indirizzata a camera_protcentrale@certcamera.it,
fico@camera.it; nel secondo, a petizioni@senato.it,
segreteriagabinettopresidente@pec.senato.it, maria.alberticasellati@senato.it.
Due giorni dopo, a seguito di richiesta telefonica dell’Ufficio Petizioni del Senato, ho provveduto a modificarla.
Petizione (art. 50 Cost.) al Parlamento
sulle errate interpretazioni di norme pensionistiche da parte del Ragioniere
Generale dello Stato e della Direttrice Generale Previdenza
Petizione (art. 50 Cost.) al Sig. Presidente
della Camera dei Deputati sulle errate interpretazioni di norme pensionistiche
da parte del Ragioniere Generale dello Stato e della Direttrice Generale
Previdenza
lunedì 22 giugno 2020 - 15:25
Petizione (art. 50 Cost.) al Sig. Presidente
del Senato della Repubblica sulle errate interpretazioni di norme
pensionistiche da parte del Ragioniere Generale dello Stato e della Direttrice
Generale Previdenza
lunedì 22 giugno 2020 - 16:25
Illustrissimo Signor Presidente,
La Riforma delle
pensioni Sacconi, con la L.
102/2009, art. 22-ter, comma 2, ha introdotto l’adeguamento,
con cadenza quinquennale, dell’età di pensionamento alla speranza di
vita. Poi lo ha modificato sostanzialmente con la Legge 30.7.2010, n.122, art. 12, comma 12-bis, ter,
ecc. rendendolo a cadenza triennale. Con la stessa L. 122/2010, art. 12,
comma 12-bis, ha attribuito al “Ministero dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, il compito
di emanare un decreto direttoriale almeno dodici mesi prima della data di
decorrenza di ogni aggiornamento e che, come stabilito dal successivo comma ter,
“aggiorna con cadenza triennale i requisiti di età e di anzianità
contributiva in misura pari all’incremento della predetta speranza di vita
accertato dall’ISTAT in relazione al triennio di riferimento. La mancata emanazione
del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale.”.
La Riforma delle
pensioni Fornero, con la L. 214/2011, art. 24, ha esteso
l’adeguamento dell’età di pensionamento alla speranza di vita alle pensioni
anticipate (comma 12) e ha modificato la periodicità dell’aggiornamento da
triennale a biennale sia dell’età di pensionamento (comma 13), sia dei coefficienti di trasformazione[*] (comma 16).
[*] L’importo pensionistico contributivo si calcola moltiplicando il
montante contributivo individuale per il coefficiente
di trasformazione (il montante contributivo
individuale si determina sommando l’ammontare dei contributi di ciascun anno,
rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante
dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL),
appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente
l’anno da rivalutare).
In entrambi i casi
(ma scambiandosi i ruoli), i soggetti che materialmente firmano il decreto
direttoriale, a pena di sanzione erariale, sono il Ragioniere Generale dello
Stato (MEF) e la Direttrice Generale Previdenza del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali.
Ho scritto loro
due volte,[1] per evidenziare che sbagliano ad interpretare le norme
pensionistiche, adducendo come prova documentale anche la stessa relazione
tecnica della L. 214/2011 (co-elaborata da MinLav ed RGS), che al di là di ogni ragionevole dubbio
attesta più volte che l’adeguamento del 2019 è triennale,
per cui il successivo adeguamento biennale dovrà decorrere dal 2022, e
non dal 2021, come erroneamente interpretano il Ragioniere Generale e la
Direttrice Generale Previdenza (e tutti gli altri, incluso il Parlamento
(sic!), si vedano, ad esempio, le Leggi di Bilancio 2017 e 2018, che si sono
allineati).
L’errata interpretazione
viene esposta nella tabella a pag. 42 (l’evidenziazione in colore giallo dell’anno 2021 è
nell’originale), la quale fa scattare l’adeguamento biennale dal 2019, che
determina lo scatto a decorrere dal 2021 anziché dal 2022.
Per contro, la stessa relazione tecnica,
contraddicendo quanto riportato dalla sua tabella a pag. 42, attesta nel
commento (presumibilmente l’estensore è persona diversa da chi ha elaborato
la tabella e probabilmente di grado gerarchico superiore) che l’adeguamento
dell’età di pensionamento e dei coefficienti di trasformazione del 2019 è triennale,
e lo attesta sia a pag. 38, riproducendo fedelmente e correttamente la norma di
legge (art. 24, comma 13):
«- il passaggio da una
periodicità triennale ad una biennale sia dell’adeguamento dei requisiti agli
incrementi della speranza di vita sia dell’aggiornamento dei coefficienti di
trasformazione con riferimento agli adeguamenti e agli aggiornamenti aventi
decorrenza successiva a quelli
decorrenti dal 1° gennaio 2019;»
sia, ancora
più chiaramente scrivendo l’aggettivo «triennali» due volte nella stessa frase, a pag. 49 (dove, di tutta evidenza, manca nel periodo
da me riportato un segno di interpunzione dopo le parole «4 mesi»):
«per
i successivi adeguamenti triennali del 2016 e del 2019
la stima di tali adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi[; N.d.A.] per gli adeguamenti
successivi [dal 2022, N.d.A.] opera la nuova periodicità biennale.»
Come extrema
ratio e poiché queste loro errate interpretazioni sono presenti anche in
leggi, ho inviato per conoscenza le lettere anche al Presidente della
Repubblica.
Il Segretariato
Generale del Quirinale, avendo evidentemente trovato fondate le mie
osservazioni, mi ha comunicato il 4 marzo 2019 di aver trasformato la mia
lettera del 23 febbraio 2018 in un esposto e di averlo trasmesso al Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali, “per l’esame di competenza”.
Ma i due Alti Dirigenti, Biagio Mazzotta e Concetta
Ferrari, non se ne sono dati per intesi ed Uffici (RGS e DG Previdenza) hanno ripetuto l’errata interpretazione nel Decreto
direttoriale del 5 novembre 2019.
Ho allora
riscritto loro[2] e poi contattato telefonicamente prima la Ragioneria
Generale dello Stato (senza risultato), la Segreteria della Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo (il centralinista ha disposizione di non passarle nessun
cittadino semplice) e poi la Segreteria della Direzione Generale Previdenza
(nel suo sito c’è il numero telefonico diretto), con la quale ho avuto
un’interlocuzione, ma - pur avendo il funzionario che forse ha commesso lo
strafalcione, delegato per la risposta (Francesco Saverio Longo),
riconosciuto che non avevo torto e poi l’aveva già redatta
(tre mesi dopo) -, mi ha comunicato che non potevano trasmettermela per
decisione – mi ha detto – del Capo Divisione III Stefano Listanti; esito
negativo del quale ho informato il Segretariato Generale del Quirinale.[3]
I due Alti Dirigenti Uffici (RGS e DG Previdenza) hanno ora emanato un altro decreto
direttoriale del 1 giugno 2020, relativamente all’aggiornamento dei coefficienti
di trasformazione (che la Riforma Dini aveva stabilito decennale,
modificato poi dalla Riforma Damiano in triennale e dalla Riforma
Fornero in biennale), ed anche per questo hanno erroneamente fissato la
decorrenza biennale dall’1.01.2021.
Anche in questo decreto essi riportano la chiarissima
norma pensionistica della Riforma Fornero:
“e ogni due anni
per le rideterminazioni successive a
quella decorrente dal 1° gennaio 2019”,
non avvertendo – come rilevai nella
lettera precedente – neppure questa volta l’evidente illogicità della loro
interpretazione, dal momento che, se la periodicità biennale vale per “le
rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019”,
significa necessariamente, dal punto di vita logico, che quella del 2019 NON
può essere anch’essa biennale, ma triennale.
Evidenzio che le varie
interpretazioni errate di RGS e DG Previdenza (decorrenza della periodicità
degli aggiornamenti dell’età di pensionamento e dei coefficienti di
trasformazione ed esclusione, dal calcolo, delle diminuzioni della speranza di
vita) si tradurranno in un danno economico per tutti i futuri pensionati
(io sono già in pensione).
Tali errate interpretazioni, infatti, impattano negativamente
su tre fattori: (i) decorrenza della periodicità biennale dell’adeguamento (a) dell’età
di pensionamento alla speranza di vita e (b) dei coefficienti di trasformazione;
e (ii) esclusione, dal calcolo, delle diminuzioni della speranza di vita.
Per quanto riguarda quest’ultimo
punto, reitero ciò che scrissi nella prima lettera a RGS[1]:
Seconda errata interpretazione
L’adeguamento non avviene in caso di
calo della speranza di vita
Com’è noto, l’interpretazione
ufficiale è che la riduzione dell’aspettativa di vita non abbassa l’età pensionabile, criterio, peraltro, criticabile sia
sotto il profilo dell'equità che della logica. Ma vediamo, anche in questo
caso, che cosa dice la norma (L. 122/2010, art. 12,
comma 12ter, riforma Sacconi):
“In sede di prima applicazione tale aggiornamento
non puo' in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene
effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita”.
Anche qui, a me pare non possano sussistere dubbi interpretativi: l’unica
volta in cui la norma cita il divieto di aggiornamento in caso di diminuzione
della speranza di vita lo limita alla sua “prima applicazione” (2013). Infatti,
interpretando la norma facendone l’analisi del periodo, si può constatare l’assenza assoluta di segni di interpunzione tra la
subordinata iniziale e le due principali, e tra le due principali, unite dalla
congiunzione “e”, e dedurne che soltanto “in sede di prima applicazione ...
lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della
predetta speranza di vita”.
A seguito dell’emanazione di questo
ultimo decreto direttoriale del 1 giugno 2020, tutti i media hanno segnalato il
calo delle future pensioni dal 1° gennaio 2021.
Né i Sindacati, né i Media, né la
professoressa Elsa Fornero, da me informati, mi hanno aiutato in questa specifica
impresa che porto avanti da solo da oltre due anni o, più in generale, sulla
disinformazione prima nazionale e poi mondiale, che coinvolge anche gli
esperti, i docenti universitari, ministri, parlamentari ed Enti terzi, inclusi
l’INPS e l’UPB, sulle Riforme delle pensioni Sacconi e Fornero, con una erronea
attribuzione alla seconda di norme importanti della prima, disinformazione che
contrasto da solo da una decina d’anni e sulla quale – unitamente a quella
ancor più grave che riguarda le manovre finanziarie correttive della XVI
legislatura - andrebbe fatta una indagine approfondita (vi ho scritto su un
saggio di 300 pagine, utilizzando come fonte anche gli ottimi dossier del
Servizio Studi della Camera o del Senato).
Chiedo (i)
che i due
Alti Dirigenti – il Ragioniere Generale Mazzotta e la
Direttrice Generale Ferrari - la Ragioneria
Generale dello Stato e la Direzione Generale Previdenza – se possibile - diano conto delle loro evidenti errate interpretazioni, perché
essi sono del tutto autonomi, per deliberazione legislativa (Riforma delle
pensioni Sacconi), nell’emanazione dei decreti direttoriali, ma non
nell’interpretazione delle norme; (ii) che il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali spieghi la sua (apparente) inerzia dopo la trasmissione
dell’esposto del Quirinale; e, soprattutto, (iii) che la competente
Commissione Lavoro della Camera dei Deputati/ del Senato della Repubblica (i cui
Membri sono già stati da me informati più volte della questione), dia un’interpretazione autentica delle
norme violate, vincolante per il
Ragioniere Generale dello Stato e la Direttrice Generale Previdenza tutti, in tempo per evitarne la non corretta applicazione
dal 1° gennaio 2021.
Distinti saluti,
V.
Napoli, 22 24 giugno 2020
____________________________
Note
[1] Lettera al Ragioniere Generale dello Stato sulle sue errate
interpretazioni di norme pensionistiche
Lettera n. 2 alla Ragioneria
Generale dello Stato sulle sue errate interpretazioni di norme pensionistiche
[2] Lettera n. 3
al Ragioniere Generale dello Stato e alla Direttrice Generale Previdenza sulla
loro errata interpretazione della norma che adegua l’età di pensionamento alla
speranza di vita
[3] Lettera n. 2
all’Ufficio Affari Giuridici del Quirinale sull’errata interpretazione di RGS e
DG Previdenza di norme delle Riforme Fornero e Sacconi: comunicazione dell’esito
negativo
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Dati anagrafici
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***
Aggiornamento
In data 24 giugno, a seguito della richiesta telefonica di un funzionario dell’Ufficio Petizioni del Senato, ho tolto i nomi e cognomi da me citati, incompatibili - mi ha detto - con una petizione. Ne ho approfittato per togliere anche il passo sull’impressione circa il comportamento della segretaria della DG Previdenza e aggiungere la spiegazione della seconda errata interpretazione. Ho proceduto nello stesso modo per la petizione presentata alla Camera dei Deputati. Che ha anch’essa un Ufficio Petizioni, al quale era già stata subito trasmessa dalla Segreteria di Presidenza (alla quale avevo spiegato che la questione era di interesse generale di tutti i lavoratori e futuri pensionati, che subiranno un danno) la prima versione.
Aggiornamento
Pubblico la comunicazione del 10.07 scorso dell’Ufficio petizioni del Senato:
Aggiornamento
Pubblico la comunicazione del 10.07 scorso dell’Ufficio petizioni del Senato:
Rif: Petizione modificata.
petizioni@senato.it
10/7/2020 13:37
A v
Gentile Signore,
La informo che la petizione da Lei
inviata è stata annunciata all’Assemblea del Senato nella seduta n. 238 del 9
luglio 2020.
La predetta petizione reca il numero 630 ed è stata assegnata alla 11a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale), che ne curerà i seguiti secondo quanto previsto dall'articolo 141 del Regolamento del Senato.
La predetta petizione reca il numero 630 ed è stata assegnata alla 11a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale), che ne curerà i seguiti secondo quanto previsto dall'articolo 141 del Regolamento del Senato.
Con i migliori saluti.
Ufficio Atti non legislativi Senato
Ufficio Atti non legislativi Senato
Post collegato:
Lettera
ai Media sulle errate interpretazioni di norme pensionistiche e lo scarso
rispetto del Ragioniere Generale dello Stato e della Direttrice Generale
Previdenza per la Presidenza della Repubblica e la logica
**********
http://vincesko.ilcannocchiale.it/post/2869794.html
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