lunedì 22 giugno 2020

Petizione al Parlamento sulle errate interpretazioni di norme pensionistiche del Ragioniere Generale dello Stato e della Direttrice Generale Previdenza




Pubblico la petizione che ho inviato oggi, via lettera pec, sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica. Nel primo caso, l’ho indirizzata a camera_protcentrale@certcamera.it, fico@camera.it; nel secondo, a petizioni@senato.it, segreteriagabinettopresidente@pec.senato.it, maria.alberticasellati@senato.it.
Due giorni dopo, a seguito di richiesta telefonica dellUfficio Petizioni del Senato, ho provveduto a modificarla.

Petizione (art. 50 Cost.) al Parlamento sulle errate interpretazioni di norme pensionistiche da parte del Ragioniere Generale dello Stato e della Direttrice Generale Previdenza

Petizione (art. 50 Cost.) al Sig. Presidente della Camera dei Deputati sulle errate interpretazioni di norme pensionistiche da parte del Ragioniere Generale dello Stato e della Direttrice Generale Previdenza
lunedì 22 giugno 2020 - 15:25

Petizione (art. 50 Cost.) al Sig. Presidente del Senato della Repubblica sulle errate interpretazioni di norme pensionistiche da parte del Ragioniere Generale dello Stato e della Direttrice Generale Previdenza
lunedì 22 giugno 2020 - 16:25


Illustrissimo Signor Presidente,
La Riforma delle pensioni Sacconi, con la L. 102/2009, art. 22-ter, comma 2, ha introdotto l’adeguamento, con cadenza quinquennale, dell’età di pensionamento alla speranza di vita. Poi lo ha modificato sostanzialmente con la Legge 30.7.2010, n.122, art. 12, comma 12-bis, ter, ecc. rendendolo a cadenza triennale. Con la stessa L. 122/2010, art. 12, comma 12-bis, ha attribuito al “Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, il compito di emanare un decreto direttoriale almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento e che, come stabilito dal successivo comma ter, “aggiorna con cadenza triennale i requisiti di età e di anzianità contributiva in misura pari all’incremento della predetta speranza di vita accertato dall’ISTAT in relazione al triennio di riferimento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale.”.
La Riforma delle pensioni Fornero, con la L. 214/2011, art. 24, ha esteso l’adeguamento dell’età di pensionamento alla speranza di vita alle pensioni anticipate (comma 12) e ha modificato la periodicità dell’aggiornamento da triennale a biennale sia dell’età di pensionamento (comma 13), sia dei coefficienti di trasformazione[*] (comma 16).
[*] L’importo pensionistico contributivo si calcola moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione (il montante contributivo individuale si determina sommando l’ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare).
In entrambi i casi (ma scambiandosi i ruoli), i soggetti che materialmente firmano il decreto direttoriale, a pena di sanzione erariale, sono il Ragioniere Generale dello Stato (MEF) e la Direttrice Generale Previdenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Ho scritto loro due volte,[1] per evidenziare che sbagliano ad interpretare le norme pensionistiche, adducendo come prova documentale anche la stessa relazione tecnica della L. 214/2011 (co-elaborata da MinLav ed RGS), che al di là di ogni ragionevole dubbio attesta più volte che l’adeguamento del 2019 è triennale, per cui il successivo adeguamento biennale dovrà decorrere dal 2022, e non dal 2021, come erroneamente interpretano il Ragioniere Generale e la Direttrice Generale Previdenza (e tutti gli altri, incluso il Parlamento (sic!), si vedano, ad esempio, le Leggi di Bilancio 2017 e 2018, che si sono allineati).
L’errata interpretazione viene esposta nella tabella a pag. 42 (l’evidenziazione in colore giallo dell’anno 2021 è nell’originale), la quale fa scattare l’adeguamento biennale dal 2019, che determina lo scatto a decorrere dal 2021 anziché dal 2022.
Per contro, la stessa relazione tecnica, contraddicendo quanto riportato dalla sua tabella a pag. 42, attesta nel commento (presumibilmente l’estensore è persona diversa da chi ha elaborato la tabella e probabilmente di grado gerarchico superiore) che l’adeguamento dell’età di pensionamento e dei coefficienti di trasformazione del 2019 è triennale, e lo attesta sia a pag. 38, riproducendo fedelmente e correttamente la norma di legge (art. 24, comma 13):
«- il passaggio da una periodicità triennale ad una biennale sia dell’adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita sia dell’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione con riferimento agli adeguamenti e agli aggiornamenti aventi decorrenza successiva a quelli decorrenti dal 1° gennaio 2019
sia, ancora più chiaramente scrivendo l’aggettivo «triennali» due volte nella stessa frase, a pag. 49 (dove, di tutta evidenza, manca nel periodo da me riportato un segno di interpunzione dopo le parole «4 mesi»):
«per i successivi adeguamenti triennali del 2016 e del 2019 la stima di tali adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi[; N.d.A.] per gli adeguamenti successivi [dal 2022, N.d.A.] opera la nuova periodicità biennale.»
Come extrema ratio e poiché queste loro errate interpretazioni sono presenti anche in leggi, ho inviato per conoscenza le lettere anche al Presidente della Repubblica.
Il Segretariato Generale del Quirinale, avendo evidentemente trovato fondate le mie osservazioni, mi ha comunicato il 4 marzo 2019 di aver trasformato la mia lettera del 23 febbraio 2018 in un esposto e di averlo trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “per l’esame di competenza”.
Ma i due Alti DirigentiBiagio Mazzotta e Concetta Ferrari, non se ne sono dati per intesi ed Uffici (RGS e DG Previdenza) hanno ripetuto l’errata interpretazione nel Decreto direttoriale del 5 novembre 2019.
Ho allora riscritto loro[2] e poi contattato telefonicamente prima la Ragioneria Generale dello Stato (senza risultato), la Segreteria della Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo (il centralinista ha disposizione di non passarle nessun cittadino semplice) e poi la Segreteria della Direzione Generale Previdenza (nel suo sito c’è il numero telefonico diretto), con la quale ho avuto un’interlocuzione, ma - pur avendo il funzionario che forse ha commesso lo strafalcione, delegato per la risposta (Francesco Saverio Longo), riconosciuto che non avevo torto e poi l’aveva già redatta (tre mesi dopo) -, mi ha comunicato che non potevano trasmettermela per decisione – mi ha detto – del Capo Divisione III Stefano Listanti; esito negativo del quale ho informato il Segretariato Generale del Quirinale.[3]
È solo un’impressione e la manifesto come tale, eppure soltanto alla prima telefonata la segretaria della Direttrice Generale Ferrari fu gentile, solerte e preoccupata del fatto che fosse coinvolta la Presidenza della Repubblica, mentre già dalla seconda ci fu un decrescendo. E si sa che le segretarie per solito riflettono l’“atmosfera”, se non la volontà esplicita o adombrata del superiore gerarchico.

In ogni caso, parlano i fatti.
I due Alti Dirigenti Uffici (RGS e DG Previdenza) hanno ora emanato un altro decreto direttoriale del 1 giugno 2020, relativamente all’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione (che la Riforma Dini aveva stabilito decennale, modificato poi dalla Riforma Damiano in triennale e dalla Riforma Fornero in biennale), ed anche per questo hanno erroneamente fissato la decorrenza biennale dall’1.01.2021.

Anche in questo decreto essi riportano la chiarissima norma pensionistica della Riforma Fornero:
“e ogni due anni per le rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019”,
non avvertendo – come rilevai nella lettera precedente – neppure questa volta l’evidente illogicità della loro interpretazione, dal momento che, se la periodicità biennale vale per “le rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019”, significa necessariamente, dal punto di vita logico, che quella del 2019 NON può essere anch’essa biennale, ma triennale.
Evidenzio che le varie interpretazioni errate di RGS e DG Previdenza (decorrenza della periodicità degli aggiornamenti dell’età di pensionamento e dei coefficienti di trasformazione ed esclusione, dal calcolo, delle diminuzioni della speranza di vita) si tradurranno in un danno economico per tutti i futuri pensionati (io sono già in pensione).
Tali errate interpretazioni, infatti, impattano negativamente su tre fattori: (i) decorrenza della periodicità biennale dell’adeguamento (a) dell’età di pensionamento alla speranza di vita e (b) dei coefficienti di trasformazione; e (ii) esclusione, dal calcolo, delle diminuzioni della speranza di vita.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, reitero ciò che scrissi nella prima lettera a RGS[1]:
Seconda errata interpretazione
L’adeguamento non avviene in caso di calo della speranza di vita
Com’è noto, l’interpretazione ufficiale è che la riduzione dell’aspettativa di vita non abbassa l’età pensionabile, criterio, peraltro, criticabile sia sotto il profilo dell'equità che della logica. Ma vediamo, anche in questo caso, che cosa dice la norma (L. 122/2010, art. 12, comma 12ter, riforma Sacconi):
In sede di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita”.
Anche qui, a me pare non possano sussistere dubbi interpretativi: l’unica volta in cui la norma cita il divieto di aggiornamento in caso di diminuzione della speranza di vita lo limita alla sua “prima applicazione” (2013). Infatti, interpretando la norma facendone l’analisi del periodo, si può constatare l’assenza assoluta di segni di interpunzione tra la subordinata iniziale e le due principali, e tra le due principali, unite dalla congiunzione “e”, e dedurne che soltanto “in sede di prima applicazione ... lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita”.

A seguito dell’emanazione di questo ultimo decreto direttoriale del 1 giugno 2020, tutti i media hanno segnalato il calo delle future pensioni dal 1° gennaio 2021.
Né i Sindacati, né i Media, né la professoressa Elsa Fornero, da me informati, mi hanno aiutato in questa specifica impresa che porto avanti da solo da oltre due anni o, più in generale, sulla disinformazione prima nazionale e poi mondiale, che coinvolge anche gli esperti, i docenti universitari, ministri, parlamentari ed Enti terzi, inclusi l’INPS e l’UPB, sulle Riforme delle pensioni Sacconi e Fornero, con una erronea attribuzione alla seconda di norme importanti della prima, disinformazione che contrasto da solo da una decina d’anni e sulla quale – unitamente a quella ancor più grave che riguarda le manovre finanziarie correttive della XVI legislatura - andrebbe fatta una indagine approfondita (vi ho scritto su un saggio di 300 pagine, utilizzando come fonte anche gli ottimi dossier del Servizio Studi della Camera o del Senato).
Chiedo (i) che i due Alti Dirigenti – il Ragioniere Generale Mazzotta e la Direttrice Generale Ferrari - la Ragioneria Generale dello Stato e la Direzione Generale Previdenza – se possibile - diano conto delle loro evidenti errate interpretazioni, perché essi sono del tutto autonomi, per deliberazione legislativa (Riforma delle pensioni Sacconi), nell’emanazione dei decreti direttoriali, ma non nell’interpretazione delle norme; (ii) che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali spieghi la sua (apparente) inerzia dopo la trasmissione dell’esposto del Quirinale; e, soprattutto, (iii) che la competente Commissione Lavoro della Camera dei Deputati/ del Senato della Repubblica (i cui Membri sono già stati da me informati più volte della questione), dia un’interpretazione autentica delle norme violate, vincolante per il Ragioniere Generale dello Stato e la Direttrice Generale Previdenza tutti, in tempo per evitarne la non corretta applicazione dal 1° gennaio 2021.
Distinti saluti,
V.

Napoli, 22 24 giugno 2020
____________________________

Note
[1] Lettera al Ragioniere Generale dello Stato sulle sue errate interpretazioni di norme pensionistiche
Lettera n. 2 alla Ragioneria Generale dello Stato sulle sue errate interpretazioni di norme pensionistiche
[2] Lettera n. 3 al Ragioniere Generale dello Stato e alla Direttrice Generale Previdenza sulla loro errata interpretazione della norma che adegua l’età di pensionamento alla speranza di vita
[3] Lettera n. 2 all’Ufficio Affari Giuridici del Quirinale sull’errata interpretazione di RGS e DG Previdenza di norme delle Riforme Fornero e Sacconi: comunicazione dell’esito negativo

_________________________

Dati anagrafici


***

Aggiornamento

In data 24 giugno, a seguito della richiesta telefonica di un funzionario dellUfficio Petizioni del Senato, ho tolto i nomi e cognomi da me citati, incompatibili - mi ha detto - con una petizione. Ne ho approfittato per togliere anche il passo sullimpressione circa il comportamento della segretaria della DG Previdenza e aggiungere la spiegazione della seconda errata interpretazione. Ho proceduto nello stesso modo per la petizione presentata alla Camera dei Deputati. Che ha anchessa un Ufficio Petizioni, al quale era già stata subito trasmessa dalla Segreteria di Presidenza (alla quale avevo spiegato che la questione era di interesse generale di tutti i lavoratori e futuri pensionati, che subiranno un danno) la prima versione.  

Aggiornamento

Pubblico la comunicazione del 10.07 scorso dell’Ufficio petizioni del Senato:

Rif: Petizione modificata.
petizioni@senato.it
10/7/2020 13:37
A  v  
Gentile Signore,
        La informo che la petizione da Lei inviata è stata annunciata all’Assemblea del Senato nella seduta n. 238 del 9 luglio 2020.
La predetta petizione reca il numero 630 ed è stata assegnata alla 11a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale), che ne curerà i seguiti secondo quanto previsto dall'articolo 141 del Regolamento del Senato.       

Con i migliori saluti.
Ufficio Atti non legislativi Senato



Post collegato:
Lettera ai Media sulle errate interpretazioni di norme pensionistiche e lo scarso rispetto del Ragioniere Generale dello Stato e della Direttrice Generale Previdenza per la Presidenza della Repubblica e la logica


**********

http://vincesko.ilcannocchiale.it/post/2869794.html



Nessun commento:

Posta un commento