giovedì 12 dicembre 2019

Lettera a Pieremilio Gadda del Corriere della Sera sulle sue notizie false sulle pensioni


 

Pubblico la lettera che ho inviato in data 12 novembre scorso a Pieremilio Gadda, direttore di We Wealth, società di servizi nel settore della gestione patrimoniale, e collaboratore del Corriere della Sera. Finora non ho ricevuto alcuna risposta.

Lettera a Pieremilio Gadda sulle sue false notizie sulle pensioni
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12/11/2019 00:21
A  segretcor@rcs.it,   redazione@we-wealth.com     e altri 48

ALLA C.A. DEL DOTT. PIEREMILIO GADDA
CC SEN. MAURIZIO SACCONI, PROF.SSA ELSA FORNERO, DOTT. ENRICO MARRO, PROGETICA, MEDIA, ALTRI

Egr. Dott. Gadda,
Traggo dal Suo articolo di oggi sul Corriere della Sera Pensione, quanto dovremo lavorare per andarci: se hai 30 anni fino a 72
“Vale la pena ricordare che, dopo gli scatti effettuati nel 2016 e nel 2019, le regole prevedono un adeguamento ogni due anni, agganciato all’aumento della longevità, da quantificare tramite apposito decreto, che sarà emanato a breve.”
E aggiunge una tabella che espone “Quanto verranno adeguati i requisiti nel 2021”.
No, l’adeguamento alla speranza di vita, introdotto dalla riforma SACCONI nel 2009 (L. 102/2009, art. 22-ter, comma 2, modificato sostanzialmente da SACCONI con la L. 122/2010, art. 12, comma 12-bis) e stabilito con cadenza triennale, è stato reso biennale dalla riforma Fornero, a decorrere dal 2022. Almeno stando ad una semplice lettura della norma (L. 214/2011, art. 24, comma 13): “Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 122/2010.”
Quindi, non dopo quello del 2019, ma successivi a quello [triennale] del 2019.
La norma è così chiara e l’errore è così evidente, che stentavo a credere che TUTTI, inclusi i docenti, lo commettessero, per cui pensai di segnalarlo a un giornalista esperto di pensioni col quale avevo già avuto un’interlocuzione: Enrico Marro del Corriere. Il quale, ovviamente, concordò con la mia interpretazione.
Dopodiché, decisi di scrivere una prima lettera, in febbraio 2018, e poi una seconda lettera alla Ragioneria Generale dello Stato, ampliata su altre errate interpretazioni, in ottobre 2018.
L’errore nasce probabilmente dalla relazione tecnica del decreto «Salva-Italia», DL 201/2011. Tale relazione – quasi impossibile da trovare - contiene una evidente contraddizione tra quanto scrive nel testo (l’adeguamento del 2019 è triennale, e quindi l’adeguamento biennale decorre dal 2022) e quanto riporta nella tabella a pag. 42, che fa decorrere l’adeguamento biennale dal 2021.
Successivamente, tutti si sono adeguati a questa interpretazione errata. Anche l’INPS. Anche il Parlamento in varie leggi. Per cui ho inviato le mie due lettere p.c. anche al Presidente della Repubblica, che ha promulgato quelle leggi.
In data 5 marzo 2019, mi è pervenuta la graditissima risposta del Segretariato Generale del Quirinale, con la quale mi ha informato che ha trasformato la mia lettera in un esposto e l’ha trasmessa al Ministero del Lavoro e Politiche sociali: «questo Ufficio ha sottoposto quanto da Lei rappresentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per l’esame di competenza».
Gli ho dovuto, però, riscrivere. Pubblico, qui di seguito, la mia replica, nella quale ho osservato che l’esposto dovesse essere inviato soprattutto al Ragioniere Generale dello Stato.
Per inciso, non è affatto superfluo precisare che l’età di pensionamento di vecchiaia a 67 anni (e oltre) è dovuto esclusivamente alla riforma SACCONI.
Purtroppo, anche in questi casi la professoressa Elsa Fornero, alla quale ho tramesso le mie decine di lettere “circolari” per conoscenza (come si vede, anche la presente), è stata sostanzialmente reticente. Alimentando la sopravvalutazione della sua riforma e la damnatio memoriae della ben più severa riforma SACCONI.
Cordiali saluti,
V.

PS: Il pensionamento anticipato (ex anzianità) prescinde dall’età anagrafica. Il pensionamento contributivo a 64 anni è un’eccezione. Il minimo di 20 anni di contributi vale per tutti, sia per il pensionamento retributivo (stabilito dalla riforma Amato del 1992), sia per il pensionamento anticipato (stabilito dalla riforma Fornero), salvo, in questo secondo caso, che si abbiano 71 anni (dall’1.1.2019), agganciato all’aspettativa di vita, nel qual caso vale il minimo precedente di 5 anni (stabilito dalla riforma Maroni del 2004).
(( 15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: ))
    ((  a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un' eta' anagrafica non inferiore a 64 anni; ))
    ((  b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni di eta'. ))


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1 commento:

  1. Leggere quelle due pagine di Gadda sul corriere economia , mi fa capire
    Quanto i giovani facciano bene a scappare dall'Italia.

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