Pubblico
la lettera che ho inviato in data 12 novembre scorso a Pieremilio Gadda,
direttore di We Wealth, società di servizi nel settore della gestione
patrimoniale, e collaboratore del Corriere della Sera. Finora non ho
ricevuto alcuna risposta.
Lettera a Pieremilio Gadda sulle sue false notizie sulle
pensioni
v
12/11/2019 00:21
A segretcor@rcs.it, redazione@we-wealth.com e altri 48
ALLA C.A. DEL DOTT. PIEREMILIO
GADDA
CC SEN. MAURIZIO SACCONI, PROF.SSA
ELSA FORNERO, DOTT. ENRICO MARRO, PROGETICA, MEDIA, ALTRI
Egr. Dott. Gadda,
Traggo dal Suo
articolo di oggi sul Corriere della Sera Pensione,
quanto dovremo lavorare per andarci: se hai 30 anni fino a 72
“Vale la pena
ricordare che, dopo gli scatti effettuati nel 2016 e nel 2019, le regole
prevedono un adeguamento ogni due anni, agganciato all’aumento della longevità,
da quantificare tramite apposito decreto, che sarà emanato a breve.”
E aggiunge una
tabella che espone “Quanto verranno adeguati i requisiti nel 2021”.
No, l’adeguamento
alla speranza di vita, introdotto dalla riforma SACCONI nel 2009 (L. 102/2009,
art. 22-ter, comma 2, modificato sostanzialmente da SACCONI con la L.
122/2010, art. 12, comma 12-bis) e stabilito con cadenza triennale, è
stato reso biennale dalla riforma Fornero, a decorrere dal 2022. Almeno stando
ad una semplice lettura della norma (L. 214/2011, art. 24, comma 13): “Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a
quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza
biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge n.
122/2010.”
Quindi, non dopo quello del 2019, ma successivi a quello [triennale] del
2019.
La norma è così chiara e l’errore è così evidente, che
stentavo a credere che TUTTI, inclusi i docenti, lo commettessero, per cui
pensai di segnalarlo a un giornalista esperto di pensioni col quale avevo già
avuto un’interlocuzione: Enrico Marro del Corriere. Il quale,
ovviamente, concordò con la mia interpretazione.
Dopodiché, decisi di scrivere una prima lettera, in
febbraio 2018, e poi una seconda lettera alla Ragioneria Generale dello Stato, ampliata su altre errate interpretazioni, in ottobre
2018.
L’errore nasce probabilmente dalla relazione tecnica del decreto «Salva-Italia», DL 201/2011. Tale
relazione – quasi impossibile da trovare - contiene una evidente contraddizione
tra quanto scrive nel testo (l’adeguamento del 2019 è triennale, e quindi
l’adeguamento biennale decorre dal 2022) e quanto riporta nella tabella a pag.
42, che fa decorrere l’adeguamento biennale dal 2021.
Successivamente, tutti si sono adeguati a questa
interpretazione errata. Anche l’INPS. Anche il Parlamento in varie leggi. Per
cui ho inviato le mie due lettere p.c. anche al Presidente della Repubblica,
che ha promulgato quelle leggi.
In data 5 marzo 2019, mi è pervenuta la graditissima risposta del
Segretariato Generale del Quirinale, con la quale mi ha informato che ha
trasformato la mia lettera in un esposto e l’ha trasmessa al Ministero del
Lavoro e Politiche sociali: «questo Ufficio ha sottoposto quanto da
Lei rappresentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per
l’esame di competenza».
Gli ho dovuto, però, riscrivere. Pubblico, qui di seguito, la mia replica, nella quale ho osservato che l’esposto dovesse
essere inviato soprattutto al Ragioniere Generale dello Stato.
Per inciso, non è affatto superfluo precisare che
l’età di pensionamento di vecchiaia a 67 anni (e oltre) è dovuto esclusivamente
alla riforma SACCONI.
Purtroppo, anche in questi casi la professoressa Elsa
Fornero, alla quale ho tramesso le mie decine di lettere “circolari” per
conoscenza (come si vede, anche la presente), è stata sostanzialmente reticente.
Alimentando la sopravvalutazione della sua riforma e la damnatio memoriae
della ben più severa riforma SACCONI.
Cordiali saluti,
V.
PS: Il pensionamento anticipato (ex
anzianità) prescinde dall’età anagrafica. Il pensionamento contributivo a 64
anni è un’eccezione. Il minimo di 20 anni di contributi vale per tutti, sia per
il pensionamento retributivo (stabilito dalla riforma Amato del 1992), sia per
il pensionamento anticipato (stabilito dalla riforma Fornero), salvo, in questo
secondo caso, che si abbiano 71 anni (dall’1.1.2019), agganciato
all’aspettativa di vita, nel qual caso vale il minimo precedente di 5 anni (stabilito
dalla riforma Maroni del 2004).
(( 15-bis. In via eccezionale per i
lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della
medesima: ))
(( a) i lavoratori che
abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno 35 anni entro il 31
dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre
2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione
anticipata al compimento di un' eta' anagrafica non inferiore a 64 anni; ))
(( b) le lavoratrici
possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole,
ai sensi del comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64
anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno
20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni di
eta'. ))
**********
Leggere quelle due pagine di Gadda sul corriere economia , mi fa capire
RispondiEliminaQuanto i giovani facciano bene a scappare dall'Italia.