Nell’ottobre
scorso, avevo trasmesso via pec (richiamando una mia precedente lettera del
febbraio 2018), per conoscenza, anche al Presidente della Repubblica la mia Lettera n. 2 alla Ragioneria Generale dello Stato sulle sue errate interpretazioni di norme pensionistiche (facente parte
della SECONDA PIU’ GRANDE BUFALA DEL XXI SECOLO), che ho inviato p.c. ad oltre 1.000
destinatari in data 8 e 9 ottobre 2018. Si tratta di errori riportati anche in
leggi approvate dal Parlamento e promulgate dal Presidente della Repubblica.
Ho
il piacere di informarvi che tre giorni fa ho ricevuto la risposta di un
funzionario del Segretariato Generale del Quirinale (Direzione Ufficio per gli
Affari giuridici e le Relazioni costituzionali), con la quale mi informa che “questo
Ufficio ha sottoposto quanto da Lei rappresentato al Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, per l’esame di competenza”.
Gli
ho dovuto, però, riscrivere. Pubblico, qui di seguito, la mia replica.
Egregio Dott.
T.,
La ringrazio
molto della Sua cortese lettera (rif. …), ma mi permetto di rappresentarLe:
(i) che quanto
da me esposto andrebbe trasmesso da Codesto Segretariato Generale anche - e
soprattutto - al Ragioniere Generale dello Stato, poiché la legge Sacconi (Legge 30.7.2010, n. 122),
col comma 12bis,[1] ha
sottratto la competenza sul decreto ai politici e al Governo ed ha attribuito
direttamente alla persona del
Ragioniere generale (che, peraltro, dipende dal MEF), di concerto con la
Direzione Generale Previdenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, a pena di responsabilità erariale, l’obbligo di emettere il decreto direttoriale, per stabilire
ufficialmente la variazione dell’aspettativa di vita (determinata dall’ISTAT);
considerando anche che RGS ha del tutto ignorato le mie due lettere del
febbraio e dell’ottobre 2018 (inviate p.c. al Capo dello Stato) e seguita, la
prima, da una mia telefonata per accertarmi che fosse arrivata;
(ii) che queste
errate interpretazioni della legge da parte di RGS rientrano nella più generale
DISINFORMAZIONE sulle riforme delle pensioni Sacconi e Fornero, che ha fatto in
Italia 60 milioni di vittime (inclusi gli esperti, l’INPS, i Sindacati, tutti i
media e perfino i legislatori e i loro ausiliari), oltre all’estero; e
(iii) che la
DISINFORMAZIONE mondiale sulle riforme delle pensioni Sacconi e Fornero è
inferiore – per gravità dell’errore di attribuzione - a quella relativa alle pesanti
manovre finanziarie varate nella XVI legislatura e alle responsabilità della
recessione (governi Berlusconi e Monti).
DISINFORMAZIONE
che cerco di contrastare, nel mio piccolissimo, ormai da otto anni, ma che –
data la sua estensione e l’importanza delle materie - richiederebbe un
intervento ben più autorevole ed efficace del mio, e proprio a tale scopo ho
deciso – come extrema ratio – di
scrivere anche al Signor Presidente della Repubblica.
Per concludere,
se mi comunica il nome, il cognome e l’indirizzo di consegna di una persona
alla quale inviarla, vorrei trasmetterVi, direttamente tramite Amazon, una
copia del mio libro, richiamato nella mia lettera a RGS, per il Sig. Presidente
della Repubblica o per il Segretariato Generale, dove si trovano spiegate estesamente
e provate documentalmente la genesi, la natura e la dimensione di quelle che
non a caso ho definito, nel titolo del libro, Le tre più grandi bufale del XXI secolo (la terza riguarda la BCE),
con prefazione di Carlo Clericetti di “Repubblica” e commento di Elsa Fornero.
Grazie ancora.
Distinti saluti,
V.
___________________________
[1] 12-bis. In
attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di
coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal
1° gennaio 2013 i requisiti di eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di
anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e
di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui
all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente
dall'eta' anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi
prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del
predetto decreto direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.
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