Pubblico la lettera che ho inviata in
data 11.2.2019 al giornale “Cronache Maceratesi”, dopo aver letto un suo
articolo in cui dava notizia della presentazione del libro di Elsa Fornero,
organizzata dal professor Flavio Corradini. Ad oggi non ho ricevuto alcuna
risposta.
Lettera al direttore Matteo Zallocco di Cronache Maceratesi
sulle riforme delle pensioni.
Da: v
11/2/2019 19:07
A: info@cronachemaceratesi.it
A:
Direttore responsabile: Matteo Zallocco
In redazione: Alessandra Pierini, Gianluca Ginella, Federica Nardi, Matteo Zallocco, Marco Cencioni
Corrispondenti:
Laura Boccanera (Civitanova), Leonardo Giorgi (Cingoli), Monia Orazi (Camerino/San Severino)
In redazione: Alessandra Pierini, Gianluca Ginella, Federica Nardi, Matteo Zallocco, Marco Cencioni
Corrispondenti:
Laura Boccanera (Civitanova), Leonardo Giorgi (Cingoli), Monia Orazi (Camerino/San Severino)
Prof. Flavio Corradini
Egr. Dott. Zallocco,
In riferimento al Vostro
articolo “Elsa Fornero a Civitanova: «La mia riforma delle pensioni? Era a
rischio il patto fra generazioni» https://www.cronachemaceratesi.it/2019/02/02/elsa-fornero-a-civitanova-la-mia-riforma-delle-pensioni-era-a-rischio-il-patto-fra-generazioni/1207239/ del 2 febbraio 2019, Le invio, qui di seguito, alcune
osservazioni, al fine di dare qualche ulteriore “strumento per una maggiore
consapevolezza” sul tema pensioni.
1. Riforme delle pensioni.
Dal 1992, le riforme delle pensioni, considerando un’unica riforma i
provvedimenti varati da Sacconi nel 2010 e 2011 (oltre alla L. 102/2009, art. 22ter), sono
state sette: Amato, Decreto Legislativo 503 del 1992; Dini, Legge 8.8.1995, n. 335;
Prodi, Legge 27.12.1997, n. 449; Berlusconi/Maroni, Legge
23.8.2004, n. 243 Prodi/Damiano, Legge
27.12.1997, n. 247; Berlusconi/Sacconi, Legge 30.7.2010, n.122,
Legge 15.7.2011, n. 111, Legge 14.9.2011, n. 148; e Monti-Fornero, Legge 22.12.2011, n. 214.
Va sottolineato che di esse,
dunque, la riforma Fornero è la settima e ultima (finora), e, a giudicare dalle
norme e dagli effetti, sia in fatto di allungamento dell’età di pensionamento,
sia in termini di risparmio di spesa, non la più severa.
2. Pensioni di vecchiaia.
La riforma Fornero non ha quasi toccato le pensioni di vecchiaia, tranne per:
- l’accelerazione
gradualmente entro il 2018 dell’allineamento delle donne private
a tutti gli altri a 65 anni (L. 214/2011, art. 24, comma 6), già previsto dalla
riforma SACCONI (includendo l’adeguamento all’aspettativa di vita introdotto
dalla riforma SACCONI) gradualmente entro il 2023, ma in ogni caso 2 anni, da
65 a 67 anni (nel 2019), "finestra" di 12 mesi e adeguamento di 12
mesi alla speranza di vita, sono dovuti a SACCONI, tranne 4 mesi in media a
Damiano (L. 247/2007); e
- la riduzione
di 6 mesi (da 18 a 12 mesi) della “finestra” mobile per i lavoratori autonomi
(uomini e donne), per allinearli ai lavoratori dipendenti.
Per tutti gli altri,
la riforma Fornero non c’entra: l’età di pensionamento di
vecchiaia è stata aumentata esclusivamente dalla ben più severa riforma
SACCONI (L.122/2010, art. 12, L.111/2011, L. 148/2011): (i) di un anno
(da 65 a 66 anni per i dipendenti e a 66 anni e 6 mesi per gli autonomi)
attraverso la “finestra” mobile, di 12 mesi per i dipendenti e di 18 mesi per
gli autonomi; (ii) di ben 5 anni, più “finestra” di 12 mesi, quindi di 6
anni, per le dipendenti pubbliche (da 60 a 61 anni dal 1.1.2012 e da
61 a 65 dal 1.1.2013, più adeguamento di 12 mesi all’aspettativa di vita).
L’attribuzione erronea da
parte di tutti, inclusi professori di Lavoro e Previdenza, alla riforma Fornero
dell’aumento a 66 anni è dovuto presumibilmente alla formulazione insufficiente
e poco chiara della norma Fornero, che non ha esplicitato il legame tra aumento
dell’età base sia delle pensioni di vecchiaia (comma 6, lettere c e d)
che delle pensioni anticipate (comma 10), e abolizione della “finestra” mobile
SACCONI-Damiano (comma 5).
Lo stesso fraintendimento è
avvenuto anche per l’aumento da 40 anni a 41 anni e 3 mesi per le pensioni
anticipate, che a leggere la norma (comma 10) sembra deciso da Fornero - che
anzi ha ridotto di 6 mesi per gli autonomi l’età di pensionamento di 41 anni e
9 mesi, allineandoli ai dipendenti -, mentre invece è stato deciso da SACCONI
con la L. 122/2010 e la L. 111/2011.
La stessa professoressa
Fornero, nel suo ultimo libro, lamenta l’errata attribuzione a lei dell’aumento
dell’età di pensionamento a 66 anni:
"Rispondeva infine
essenzialmente a criteri di trasparenza l’assorbimento delle cosiddette
«finestre mobili» nei requisiti anagrafici e contributivi, una modalità che era
stata adottata per aumentare un po’ surrettiziamente l’età di pensionamento.
[…] La nostra decisione pertanto fu di rendere esplicito l’anno in più
richiesto [sic; in effetti già deciso da Sacconi con la L. 122/2010, art. 12,
commi 1 e 2, ndr]. Di fatto, questo non corrispondeva a un aumento
dell’anzianità, eppure fu interpretato così, con il seguito di ulteriori aspre
polemiche" (Elsa Fornero, “Chi ha paura delle riforme: Illusioni, luoghi
comuni e verità sulle pensioni”, posizione nel Kindle 3137).
3. Adeguamento all'aspettativa di
vita. L’adeguamento triennale dell’età di pensionamento all’aspettativa
di vita, relativamente alle pensioni di vecchiaia e alle “quote”, è stato
introdotto dalla riforma SACCONI con la L. 102/2009, art. 22ter, comma 2,
modificato sostanzialmente dalla L. 122/2010, art. 12, comma 12bis. La riforma
Fornero lo ha reso biennale, a decorrere dal 2022, ed esteso alle pensioni
anticipate.
4. Metodo contributivo. Il
metodo contributivo è stato deciso dalla riforma Dini (L. 335/1995); la riforma
Fornero lo ha solo esteso a coloro che ne erano esclusi, ossia coloro che al
31.12.1995 avevano almeno 18 anni di contributi, tutti relativamente anziani e
ormai quasi tutti già in pensione.
5. Risparmi. Dei 1.000
mld di risparmi pensionistici stimati da RGS al 2060 dalle 4 riforme
dal 2004 (Maroni, 2004, la cui misura principale, lo ‘scalone’, fu abrogato da
Damiano prima che andasse in vigore; Damiano, 2007, le cui “quote” furono
abolite da Fornero; Sacconi, 2010 e 2011; e Fornero, 2011), al lordo
dell'errata attribuzione delle norme (come conferma la professoressa Elsa
Fornero nel suo ultimo libro), soltanto 350 (poi calati a 280
dopo i vari interventi legislativi) vengono ascritti alla riforma Fornero, i
cui effetti peraltro si esauriscono nel 2045. Secondo Lei, a chi vanno ascritti
i residui 700 mld, cioé il doppio di 350?
Dall’analisi di RGS, risulta
anche che il «pro-rata» contributivo introdotto dalla riforma Fornero fa
risparmiare, a regime (2018), appena 200 milioni circa
all’anno (su una quindicina di miliardi annui), che poi si riducono in breve
fino a sparire. Il che conferma la scarsissima incidenza della misura.
Conclusione. Contrasto la generale DISINFORMAZIONE
sulle pensioni (e altro), che ha fatto in Italia 60 milioni di vittime, oltre
all’estero, da sette anni, soprattutto tramite il mio blog (http://vincesko.blogspot.it), nel quale ho pubblicato le decine di lettere circolari
inviate agli autori delle notizie false, inclusa, per il suo contributo alla
DISINFORMAZIONE, la professoressa Fornero. Da poco ho pubblicato questo libro,
che ha in calce un commento finale di Elsa Fornero e dove potrà trovare altre
spiegazioni, un’analisi critica di alcune tesi del libro della professoressa
Fornero e le prove documentali: https://www.amazon.it/dp/B07L3B5N5M.
Cordiali saluti,
V.
PS: Allego il Quadro sintetico
dell’età di pensionamento in base alle norme e ai loro autori
QUOTE: abolite dalla riforma Fornero (L.
214/2011, art. 24, commi 3 e 10).
PENSIONE DI VECCHIAIA
- L’età di pensionamento degli uomini è salita
(da 65 nel 2010) a 67 anni nel 2019 e questi 2 anni in più - “finestra” mobile
di 12 mesi (o 18 mesi per gli autonomi) e adeguamento triennale all’aspettativa
di vita - sono stati decisi dalla riforma Sacconi (L. 122/2010, art. 12),
tranne 4 mesi in media dalla riforma Damiano (L. 247/2007); quindi la
riforma Fornero non c’entra (se non per la riduzione di 6
mesi per gli autonomi).
- L’età di pensionamento delle donne del
settore pubblico è salita (da 60) quasi senza gradualità a 65 anni nel 2012, ed
è stato deciso nel 2009 (L. 102/2009, art. 22ter, comma 1) e modificato nel
2010 (L. 122/2010, art. 12, comma 12-sexies) da Sacconi a seguito
della Sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di giustizia
dell’Unione europea, ma che poteva
avvenire a qualunque età tra 60 e 65 anni), più “finestra” di 12 mesi, più 12 mesi di adeguamento
all’aspettativa di vita, e a 67 anni nel 2019, e questi 7 anni in più sono
tutti dovuti a Sacconi, tranne 4 mesi in media a Damiano; quindi la
riforma Fornero non c’entra.
- L’allineamento dell’età di pensionamento
delle donne del settore privato (da 60) a tutti gli altri (già regolati da
Sacconi) a 65 anni più «finestra», previsto da Sacconi gradualmente entro il
2026 (2023, includendo l'adeguamento all’aspettativa di vita), è stato
accelerato da Fornero gradualmente entro il 2018 (L. 214/2011, art. 24, comma
6), ma in ogni caso 2 anni (da 65 a 67) sono di Sacconi, tranne 4 mesi in
media di Damiano.
PENSIONE ANTICIPATA (ex anzianità)
- L’età di pensionamento degli uomini è salita
(da 40 anni nel 2010) a 42 anni e 10 mesi e di questi 2 anni e 10 mesi in più
(+ 6 mesi per gli autonomi) 1 anno e 3 mesi (o 1 anno e 9 mesi relativamente
agli autonomi), sono di Sacconi (di cui 4 mesi in media di Damiano) e 1 anno e
7 mesi sono di Fornero (o 1 anno e 1 mese relativamente agli autonomi). L’anno
e tre mesi in più sono stati decisi da SACCONI, rispettivamente, con il DL
78/2010, art. 12 (“finestra” mobile di 12 mesi) e col DL 98/2011 (L. 111/2011), art. 18, comma 22ter:
più 1 mese per chi matura i requisiti nel 2012, più 2 mesi per chi li matura
nel 2013, e più 3 mesi per chi li matura nel 2014. Quindi si arriva a 41 anni e
1 mese o 2 o 3 per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e 41 anni e 7 mesi
o 8 o 9 per i lavoratori e le lavoratrici autonomi.
- L’età di pensionamento delle donne è salita,
da 40 anni nel 2010, a 41 anni e 10 mesi, e di questo anno e 10 mesi in più (+
6 mesi per gli autonomi), 1 anno e 3 mesi (o 1 anno e 9 mesi relativamente agli
autonomi), sono di Sacconi (di cui 4 mesi in media di Damiano) e 7 mesi sono di
Fornero.
Va aggiunto (i) che la riforma Fornero ha
ridotto da 18 (previsto dalla riforma Sacconi) a 12 mesi la «finestra» degli
autonomi (uomini e donne); (ii) che la riforma Fornero (rispettivamente, con il
comma 6, lettere c e d, e con il comma 10
dell’art. 24 della L. 214/2011) ha aumentato l'età base di vecchiaia e di
anzianità di 1 anno (rispettivamente da 65 a 66 e da 40 a 41), ma solo
formalmente, poiché (con il comma 5) ha abolito contestualmente la
«finestra» di 12 o 18 mesi, di Damiano (4 mesi in media) e Sacconi (8 o 14
mesi), ma senza evidenziarne il legame, così si è intestata di fatto entrambe
le misure; (iii) che, dal 2022, in forza della legge Fornero (L. 214/2011, art. 24, comma 13), l’adeguamento automatico diverrà biennale («13 Gli
adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello [triennale,
ndr] effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza
biennale»), ma, appunto, è solo un’accelerazione del meccanismo deciso da
Sacconi; e (iv) che la riforma Fornero (col comma 2 dell’art. 24 della L.
214/2011) ha soltanto esteso, pro rata dall’1.1.2012, il metodo
contributivo – introdotto dalla riforma Dini nel
1995 – a coloro che ne erano esclusi, cioè coloro che, al 31.12.1995, avevano
almeno 18 anni di contributi, quindi tutti relativamente anziani e ora già in
pensione o prossimi al pensionamento.
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