mercoledì 27 marzo 2019

Lettera al direttore Matteo Zallocco di “Cronache Maceratesi” sulle riforme delle pensioni


Pubblico la lettera che ho inviata in data 11.2.2019 al giornale “Cronache Maceratesi”, dopo aver letto un suo articolo in cui dava notizia della presentazione del libro di Elsa Fornero, organizzata dal professor Flavio Corradini. Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta.

Lettera al direttore Matteo Zallocco di Cronache Maceratesi sulle riforme delle pensioni.
Da:  v
11/2/2019 19:07
A:  info@cronachemaceratesi.it

A:
Direttore responsabile: Matteo Zallocco
In redazione: Alessandra Pierini, Gianluca Ginella, Federica Nardi, Matteo Zallocco, Marco Cencioni
Corrispondenti:
Laura Boccanera (Civitanova), Leonardo Giorgi (Cingoli), Monia Orazi (Camerino/San Severino)
Prof. Flavio Corradini

Egr. Dott. Zallocco,
In riferimento al Vostro articolo “Elsa Fornero a Civitanova: «La mia riforma delle pensioni? Era a rischio il patto fra generazioni» https://www.cronachemaceratesi.it/2019/02/02/elsa-fornero-a-civitanova-la-mia-riforma-delle-pensioni-era-a-rischio-il-patto-fra-generazioni/1207239/ del 2 febbraio 2019, Le invio, qui di seguito, alcune osservazioni, al fine di dare qualche ulteriore “strumento per una maggiore consapevolezza” sul tema pensioni.
1. Riforme delle pensioni. Dal 1992, le riforme delle pensioni, considerando un’unica riforma i provvedimenti varati da Sacconi nel 2010 e 2011 (oltre alla L. 102/2009, art. 22ter), sono state sette: Amato, Decreto Legislativo 503 del 1992; Dini, Legge 8.8.1995, n. 335; Prodi, Legge 27.12.1997, n. 449; Berlusconi/Maroni, Legge 23.8.2004, n. 243 Prodi/Damiano, Legge 27.12.1997, n. 247; Berlusconi/Sacconi, Legge 30.7.2010, n.122, Legge 15.7.2011, n. 111, Legge 14.9.2011, n. 148; e Monti-Fornero, Legge 22.12.2011, n. 214.
Va sottolineato che di esse, dunque, la riforma Fornero è la settima e ultima (finora), e, a giudicare dalle norme e dagli effetti, sia in fatto di allungamento dell’età di pensionamento, sia in termini di risparmio di spesa, non la più severa.
2. Pensioni di vecchiaia. La riforma Fornero non ha quasi toccato le pensioni di vecchiaia, tranne per:
- l’accelerazione gradualmente entro il 2018 dell’allineamento delle donne private a tutti gli altri a 65 anni (L. 214/2011, art. 24, comma 6), già previsto dalla riforma SACCONI (includendo l’adeguamento all’aspettativa di vita introdotto dalla riforma SACCONI) gradualmente entro il 2023, ma in ogni caso 2 anni, da 65 a 67 anni (nel 2019), "finestra" di 12 mesi e adeguamento di 12 mesi alla speranza di vita, sono dovuti a SACCONI, tranne 4 mesi in media a Damiano (L. 247/2007); e
- la riduzione di 6 mesi (da 18 a 12 mesi) della “finestra” mobile per i lavoratori autonomi (uomini e donne), per allinearli ai lavoratori dipendenti.
Per tutti gli altri, la riforma Fornero non c’entra: l’età di pensionamento di vecchiaia è stata aumentata esclusivamente dalla ben più severa riforma SACCONI (L.122/2010, art. 12, L.111/2011, L. 148/2011): (i) di un anno (da 65 a 66 anni per i dipendenti e a 66 anni e 6 mesi per gli autonomi) attraverso la “finestra” mobile, di 12 mesi per i dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi; (ii) di ben 5 anni, più “finestra” di 12 mesi, quindi di 6 anni, per le dipendenti pubbliche (da 60 a 61 anni dal 1.1.2012 e da 61 a 65 dal 1.1.2013, più adeguamento di 12 mesi all’aspettativa di vita).
L’attribuzione erronea da parte di tutti, inclusi professori di Lavoro e Previdenza, alla riforma Fornero dell’aumento a 66 anni è dovuto presumibilmente alla formulazione insufficiente e poco chiara della norma Fornero, che non ha esplicitato il legame tra aumento dell’età base sia delle pensioni di vecchiaia (comma 6, lettere c e d) che delle pensioni anticipate (comma 10), e abolizione della “finestra” mobile SACCONI-Damiano (comma 5).
Lo stesso fraintendimento è avvenuto anche per l’aumento da 40 anni a 41 anni e 3 mesi per le pensioni anticipate, che a leggere la norma (comma 10) sembra deciso da Fornero - che anzi ha ridotto di 6 mesi per gli autonomi l’età di pensionamento di 41 anni e 9 mesi, allineandoli ai dipendenti -, mentre invece è stato deciso da SACCONI con la L. 122/2010 e la L. 111/2011.
La stessa professoressa Fornero, nel suo ultimo libro, lamenta l’errata attribuzione a lei dell’aumento dell’età di pensionamento a 66 anni:
"Rispondeva infine essenzialmente a criteri di trasparenza l’assorbimento delle cosiddette «finestre mobili» nei requisiti anagrafici e contributivi, una modalità che era stata adottata per aumentare un po’ surrettiziamente l’età di pensionamento. […] La nostra decisione pertanto fu di rendere esplicito l’anno in più richiesto [sic; in effetti già deciso da Sacconi con la L. 122/2010, art. 12, commi 1 e 2, ndr]. Di fatto, questo non corrispondeva a un aumento dell’anzianità, eppure fu interpretato così, con il seguito di ulteriori aspre polemiche" (Elsa Fornero, “Chi ha paura delle riforme: Illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni”, posizione nel Kindle 3137).
3. Adeguamento all'aspettativa di vita. L’adeguamento triennale dell’età di pensionamento all’aspettativa di vita, relativamente alle pensioni di vecchiaia e alle “quote”, è stato introdotto dalla riforma SACCONI con la L. 102/2009, art. 22ter, comma 2, modificato sostanzialmente dalla L. 122/2010, art. 12, comma 12bis. La riforma Fornero lo ha reso biennale, a decorrere dal 2022, ed esteso alle pensioni anticipate.
4. Metodo contributivo. Il metodo contributivo è stato deciso dalla riforma Dini (L. 335/1995); la riforma Fornero lo ha solo esteso a coloro che ne erano esclusi, ossia coloro che al 31.12.1995 avevano almeno 18 anni di contributi, tutti relativamente anziani e ormai quasi tutti già in pensione.
5. Risparmi. Dei 1.000 mld di risparmi pensionistici stimati da RGS al 2060 dalle 4 riforme dal 2004 (Maroni, 2004, la cui misura principale, lo ‘scalone’, fu abrogato da Damiano prima che andasse in vigore; Damiano, 2007, le cui “quote” furono abolite da Fornero; Sacconi, 2010 e 2011; e Fornero, 2011), al lordo dell'errata attribuzione delle norme (come conferma la professoressa Elsa Fornero nel suo ultimo libro), soltanto 350 (poi calati a 280 dopo i vari interventi legislativi) vengono ascritti alla riforma Fornero, i cui effetti peraltro si esauriscono nel 2045. Secondo Lei, a chi vanno ascritti i residui 700 mld, cioé il doppio di 350?
Dall’analisi di RGS, risulta anche che il «pro-rata» contributivo introdotto dalla riforma Fornero fa risparmiare, a regime (2018), appena 200 milioni circa all’anno (su una quindicina di miliardi annui), che poi si riducono in breve fino a sparire. Il che conferma la scarsissima incidenza della misura.
Conclusione. Contrasto la generale DISINFORMAZIONE sulle pensioni (e altro), che ha fatto in Italia 60 milioni di vittime, oltre all’estero, da sette anni, soprattutto tramite il mio blog (http://vincesko.blogspot.it), nel quale ho pubblicato le decine di lettere circolari inviate agli autori delle notizie false, inclusa, per il suo contributo alla DISINFORMAZIONE, la professoressa Fornero. Da poco ho pubblicato questo libro, che ha in calce un commento finale di Elsa Fornero e dove potrà trovare altre spiegazioni, un’analisi critica di alcune tesi del libro della professoressa Fornero e le prove documentali: https://www.amazon.it/dp/B07L3B5N5M.
Cordiali saluti,
V.

PS: Allego il Quadro sintetico dell’età di pensionamento in base alle norme e ai loro autori
QUOTE: abolite dalla riforma Fornero (L. 214/2011, art. 24, commi 3 e 10).
PENSIONE DI VECCHIAIA
- L’età di pensionamento degli uomini è salita (da 65 nel 2010) a 67 anni nel 2019 e questi 2 anni in più - “finestra” mobile di 12 mesi (o 18 mesi per gli autonomi) e adeguamento triennale all’aspettativa di vita - sono stati decisi dalla riforma Sacconi (L. 122/2010, art. 12), tranne 4 mesi in media dalla riforma Damiano (L. 247/2007); quindi la riforma Fornero non c’entra (se non per la riduzione di 6 mesi per gli autonomi).
- L’età di pensionamento delle donne del settore pubblico è salita (da 60) quasi senza gradualità a 65 anni nel 2012, ed è stato deciso nel 2009 (L. 102/2009, art. 22ter, comma 1) e modificato nel 2010 (L. 122/2010, art. 12, comma 12-sexies) da Sacconi a seguito della Sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di giustizia dell’Unione europea, ma che poteva avvenire a qualunque età tra 60 e 65 anni), più “finestra” di 12 mesi, più 12 mesi di adeguamento all’aspettativa di vita, e a 67 anni nel 2019, e questi 7 anni in più sono tutti dovuti a Sacconi, tranne 4 mesi in media a Damiano; quindi la riforma Fornero non c’entra.
- L’allineamento dell’età di pensionamento delle donne del settore privato (da 60) a tutti gli altri (già regolati da Sacconi) a 65 anni più «finestra», previsto da Sacconi gradualmente entro il 2026 (2023, includendo l'adeguamento all’aspettativa di vita), è stato accelerato da Fornero gradualmente entro il 2018 (L. 214/2011, art. 24, comma 6), ma in ogni caso 2 anni (da 65 a 67) sono di Sacconi, tranne 4 mesi in media di Damiano.
PENSIONE ANTICIPATA (ex anzianità)
- L’età di pensionamento degli uomini è salita (da 40 anni nel 2010) a 42 anni e 10 mesi e di questi 2 anni e 10 mesi in più (+ 6 mesi per gli autonomi) 1 anno e 3 mesi (o 1 anno e 9 mesi relativamente agli autonomi), sono di Sacconi (di cui 4 mesi in media di Damiano) e 1 anno e 7 mesi sono di Fornero (o 1 anno e 1 mese relativamente agli autonomi). L’anno e tre mesi in più sono stati decisi da SACCONI, rispettivamente, con il DL 78/2010, art. 12 (“finestra” mobile di 12 mesi) e col DL 98/2011 (L. 111/2011), art. 18, comma 22ter: più 1 mese per chi matura i requisiti nel 2012, più 2 mesi per chi li matura nel 2013, e più 3 mesi per chi li matura nel 2014. Quindi si arriva a 41 anni e 1 mese o 2 o 3 per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e 41 anni e 7 mesi o 8 o 9 per i lavoratori e le lavoratrici autonomi.
- L’età di pensionamento delle donne è salita, da 40 anni nel 2010, a 41 anni e 10 mesi, e di questo anno e 10 mesi in più (+ 6 mesi per gli autonomi), 1 anno e 3 mesi (o 1 anno e 9 mesi relativamente agli autonomi), sono di Sacconi (di cui 4 mesi in media di Damiano) e 7 mesi sono di Fornero.
Va aggiunto (i) che la riforma Fornero ha ridotto da 18 (previsto dalla riforma Sacconi) a 12 mesi la «finestra» degli autonomi (uomini e donne); (ii) che la riforma Fornero (rispettivamente, con il comma 6, lettere c e d, e con il comma 10 dell’art. 24 della L. 214/2011) ha aumentato l'età base di vecchiaia e di anzianità di 1 anno (rispettivamente da 65 a 66 e da 40 a 41), ma solo formalmente, poiché (con il comma 5) ha abolito contestualmente la «finestra» di 12 o 18 mesi, di Damiano (4 mesi in media) e Sacconi (8 o 14 mesi), ma senza evidenziarne il legame, così si è intestata di fatto entrambe le misure; (iii) che, dal 2022, in forza della legge Fornero (L. 214/2011, art. 24, comma 13), l’adeguamento automatico diverrà biennale («13 Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello [triennale, ndr] effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale»), ma, appunto, è solo un’accelerazione del meccanismo deciso da Sacconi; e (iv) che la riforma Fornero (col comma 2 dell’art. 24 della L. 214/2011) ha soltanto esteso, pro rata dall’1.1.2012, il metodo contributivo – introdotto dalla riforma Dini nel 1995 – a coloro che ne erano esclusi, cioè coloro che, al 31.12.1995, avevano almeno 18 anni di contributi, quindi tutti relativamente anziani e ora già in pensione o prossimi al pensionamento.


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