Questo è il mio dodicesimo e ultimo commento sull’autonomia differenziata sul Quotidiano del Sud.
RE-INVITO AL DIRETTORE ROBERTO NAPOLETANO
Dopo aver letto l’articolo del 3.8.2020 dell’ex Presidente della Corte Cost. Cesare Mirabelli (v. appresso), in data 2.9.2020 ho auspicato che il Quotidiano del Sud chiedesse ai Presidenti delle Regioni del Sud di presentare un ricorso alla Corte Cost.:
“La denuncia dello scippo da parte del Quotidiano del Sud è meritoria e opportuna, ma esprimo la speranza che vada oltre. Usando la chiave potente della legge. In questo caso la violazione è duplice: la Costituzione (art. 119) e la legge n. 42 del 2009. A mio avviso, il Quotidiano del Sud dovrebbe chiedere ai Presidenti delle Regioni meridionali di (i) alzare all'unisono la loro voce nelle sedi opportune contro la sperequazione; e soprattutto (ii) promuovere un ricorso alla Corte Cost. contro le leggi che ripartiscono le risorse in base alla spesa storica, a nulla rilevando l'argomentazione del cosiddetto residuo fiscale, poiché il rapporto del cittadino col fisco, secondo Costituzione, è individuale, NON regionale.”
Successivamente, ho invitato più volte il Direttore Napoletano a organizzare un tavolo su tale ricorso con i Presidenti delle Regioni del Sud, dimostratisi inerti.
Il 24 ottobre scorso (https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/le-due-italie/2020/10/24/covid-il-diritto-alla-salute-dovrebbe-essere-uguale-per-tutti-ma-per-il-sud-e-meno-uguale-lo-stato-e-tenuto-a-intervenire/), ho allora rivolto al Prof. Cesare Mirabelli, sull’incostituzionalità del riparto delle risorse tra le Regioni, che penalizza il Sud, il seguente quesito.
QUESITO AL PROF. CESARE MIRABELLI
Egr. Prof. Mirabelli, le Sue sono parole di una chiarezza solare e di una logica inoppugnabile.
Dopo aver letto il Suo articolo del 13.08.2020 (https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/le-due-italie/politica/2020/08/13/legge-calderoli-le-promesse-mancate-che-hanno-affossato-i-diritti-del-sud/), io ne ho dedotto che si potesse/dovesse presentare un ricorso alla Corte Cost. e che questo lo potessero/dovessero fare i presidenti delle Regioni meridionali:
"Ora al governo centrale non c’è più la bulimica Lega Nord, che cosa impedisce ai presidenti delle Regioni meridionali di pretendere – come suggeriva il 3.8 su questo giornale l’ex presidente della Corte Cost. Cesare Mirabelli - la perequazione nella distribuzione dei fondi non più su base storica, ma in base alla legge n. 42 del 2009 che attua un principio costituzionale? Quale maggiore forza si cerca di questo duplice e formidabile aggancio e avallo legislativo per fare il proprio dovere di amministratori votati all’equità e al benessere delle popolazioni meridionali?" (https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/gli-editoriali/economia/2020/08/14/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-nord-sud-obbligati-a-crescere-insieme/ ).
Lei ora rammenta opportunamente che occorre che "lo Stato istituisca un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. E se questo non bastasse lo Stato dovrebbe destinare risorse aggiuntive". Ma se lo Stato non lo fa, come in effetti avviene da almeno 10 anni, chi, se non i presidenti delle Regioni danneggiate, dovrebbe costringere lo Stato centrale, cioè il Governo, tramite la Corte Costituzionale, ad adempiere questo suo obbligo costituzionale? Ma, se neppure questi adempiono il loro dovere di amministratori pubblici delegati pro tempore dal popolo meridionale a tutelare con lealtà i suoi diritti sanciti dalla Costituzione, chi e come può risolvere questo problema?
Ora (9.12.2020) il Prof. Mirabelli, riferendosi al PNRR, scrive:
“Ma anche le disposizioni programmatiche hanno un valore precettivo, e se ci si discosta palesemente da esse ne deriva una illegittimità che la Corte costituzionale, se investita della questione, potrebbe sanzionare. Il percorso per proporre una simile questione, da parte delle Regioni interessate, non è semplice ma neppure fantasioso o impossibile.”
Facendo, dunque, carico alle Regioni interessate, e soltanto a loro, del ricorso alla Corte Costituzionale.
Allora, Direttore Napoletano, sotterri per un po’ il bastone e promuova un incontro, anche virtuale, dei presidenti delle Regioni meridionali su questa questione fondamentale, che ora riguarda il riparto sia delle risorse ordinarie che di quelle straordinarie del PNRR.
Articoli collegati:
Decisione
Corte costituzionale
https://www.cortecostituzionale.it › actionSchedaPronun...
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ...
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:192
CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 192/2024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del 12/11/2024 Decisione del 14/11/2024
Deposito del 03/12/2024 Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Norme impugnate: Legge 26/06/2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), e, in particolare, artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi da 1 a 8; 3, commi da 1 a 5, 7, 8 e 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 1 e 2; 7, commi da 1 a 5; 8, commi 1 e 2; 9, commi da 1 a 4; 10, comma 2; e 11, commi 1, 2 e 3; in via subordinata, artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8; 3, commi 1, 2 e 7; 4; nonché, in ulteriore subordine, art. 116, terzo comma, della Costituzione, come novellato dall’art. 2 della legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Massime:
Atti decisi: ric. 28, 29, 30 e 31/2024
SENTENZA N. 192
ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), e, in particolare, degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi da 1 a 8; 3, commi da 1 a 5, 7, 8 e 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 1 e 2; 7, commi da 1 a 5; 8, commi 1 e 2; 9, commi da 1 a 4; 10, comma 2; e 11, commi 1, 2 e 3; in via subordinata, degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8; 3, commi 1, 2 e 7; 4; nonché, in ulteriore subordine, dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, come novellato dall’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), promossi dalle Regioni Puglia e Toscana, con ricorsi notificati il 9 agosto e depositati in cancelleria in pari data, e dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Regione Campania, con ricorsi notificati il 26 agosto 2024 e depositati in cancelleria il 27 agosto 2024, iscritti rispettivamente ai numeri 28, 29, 30 e 31 del registro ricorsi 2024 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 37 e 38, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento delle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia;
udito nell’udienza pubblica del 12 novembre 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella; uditi gli avvocati Massimo Luciani per la Regione Puglia, Andrea Pertici per la Regione Toscana, Francesco Marone per la Regione Campania, Omar Chessa, Andrea Deffenu e Antonio Saitta per la Regione autonoma Sardegna, Mario Bertolissi e Andrea Giovanardi per la Regione Veneto, Marcello Cecchetti per la Regione Piemonte, Leonardo Salvemini per la Regione Lombardia e gli avvocati dello Stato Giancarlo Caselli e Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.
Ritenuto in fatto
***
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Cosa prevede davvero la legge sull’autonomia differenziata e perché è tanto controversa
13 luglio 2024
Rossana Arcano, Alessio Capacci, Giampaolo Galli
https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-cosa-prevede-davvero-la-legge-sull-autonomia-differenziata-e-perche-e-tanto-controversa
AUTONOMIA DIFFERENZIATA, LA REGIONE CAMPANIA NOTIFICA IL RICORSO: "ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE"
26/08/2024 - È stato notificato questo pomeriggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso con il quale la Regione Campania, rappresentata dal Prof. Francesco Marone, Ordinario di Diritto costituzionale e di giustizia costituzionale presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in affiancamento all’Avvocatura regionale, chiede alla Corte Costituzionale di dichiarare la illegittimità costituzionale della legge Calderoli sull’autonomia differenziata (legge 26 giugno 2024, n. 86, pubblicata nella G.U.R.I. del 28 giugno 2024, n. 150).
A sostegno della richiesta, il ricorso si articola in quindici motivi, riferiti sia al procedimento delineato dalla legge Calderoli per la sottoscrizione delle intese con le singole Regioni, sia ai contenuti e agli effetti delle stesse intese e ai presupposti per l’attribuzione di forme di autonomia più ampie, connessi alla determinazione dei LEP.
Tra i principali motivi di illegittimità, si denuncia:
- che la legge consente una devoluzione di competenze alle Regioni così ampia ed incontrollata, anche in materie riguardanti diritti fondamentali e servizi di civiltà - come la sanità, la scuola pubblica, la previdenza integrativa, la protezione civile- da minare la stessa sovranità dello Stato e rompere l’unità nazionale e l’eguaglianza dei cittadini delle diverse aree del Paese. Si rileva che, come autorevolmente affermato dal Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Prof. Paolo Maddalena, la legge costituisce “un enorme pericolo per l’unità giuridica e economica dell’Italia” (P. MADDALENA, L’autonomia regionale differenziata, solidarietà e territori, in Elementi giuridici per difendere la Costituzione Il Sole24 ORE, pag.12);
-che il ruolo del Parlamento, unico garante dell’unità nazionale e dell’interesse generale, è del tutto svilito, in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale viene affidato in esclusiva il potere di limitare l’oggetto delle intese;
- che, in contrasto con le norme costituzionali, che espressamente subordinano l’autonomia differenziata all’attuazione delle misure perequative previste per il superamento dei divari territoriali e al concreto finanziamento e attuazione dei LEP, la legge contiene mere affermazioni di principio sulla determinazione dei LEP, come confermato dalla espressa previsione di invarianza finanziaria;
- che le modalità attuative dell’art.116, comma 3 della Costituzione adottate dalla legge Calderoli ne tradiscono in realtà lo spirito, in quanto, invece di consentire un decentramento di funzioni in ottica di snellimento e di efficienza, determinano un sistema iniquo, volto a realizzare non un progetto “di autonomia, fattispecie lecita, ma più correttamente di secessione, evento illecito, che si colloca fuori dell’ordinamento costituzionale”, come efficacemente segnalato in sede di audizione sul disegno di legge dalla prof.ssa Giovanna De Minico, ordinaria di diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli;
- che vi è una gravissima violazione del principio di legalità, in quanto la individuazione dei LEP viene affidata al Governo senza predeterminare alcun principio o criterio direttivo, in contrasto con la Costituzione;
- che si affida l’intesa ad una trattativa con il Governo, mortificando il ruolo delle Conferenze, in violazione del principio di leale collaborazione e impedendo di verificare le ricadute dei singoli percorsi sull'insieme delle Regioni e su tutta la rete delle autonomie locali.
https://www.regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/autonomia-differenziata-la-regione-campania-notifica-il-ricorso-illegittimit-costituzionale?page=1
Post precedenti:
AUTONOMIA DIFFERENZIATA E RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE/1
https://vincesko.blogspot.com/2024/06/autonomia-differenziata-e-ricorso-alla.html
AUTONOMIA DIFFERENZIATA E RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE/2
https://vincesko.blogspot.com/2024/07/autonomia-differenziata-e-ricorso-alla.html
AUTONOMIA DIFFERENZIATA E RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE/3
https://vincesko.blogspot.com/2024/07/questo-e-il-mio-terzo-commento.html
AUTONOMIA DIFFERENZIATA E RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE/4
https://vincesko.blogspot.com/2024/07/autonomia-differenziata-e-ricorso-alla_3.html
AUTONOMIA DIFFERENZIATA E RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE/5
https://vincesko.blogspot.com/2024/07/autonomia-differenziata-e-ricorso-alla_4.html
AUTONOMIA DIFFERENZIATA E RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE/6
https://vincesko.blogspot.com/2024/07/autonomia-differenziata-e-ricorso-alla_15.html
AUTONOMIA DIFFERENZIATA E RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE/7
https://vincesko.blogspot.com/2024/08/autonomia-differenziata-e-ricorso-alla.html
AUTONOMIA DIFFERENZIATA E RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE/8
https://vincesko.blogspot.com/2024/08/autonomia-differenziata-e-ricorso-alla_27.html
AUTONOMIA DIFFERENZIATA E RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE/9
https://vincesko.blogspot.com/2024/09/autonomia-differenziata-e-ricorso-alla.html
AUTONOMIA DIFFERENZIATA E RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE/10
https://vincesko.blogspot.com/2024/09/autonomia-differenziata-e-ricorso-alla_10.html
AUTONOMIA DIFFERENZIATA E RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE/11
https://vincesko.blogspot.com/2024/12/autonomia-differenziata-e-ricorso-alla.html
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