ALLA
C.A. DEL DIRETTORE GIUSEPPE ROCCO
CC
MEDIA
Lettera: Le BUFALE de Il Quotidiano del Molise sulla Riforma
delle pensioni Fornero
v
15/2/2020 11:42
A giusepperocco@quotidianomolise.it, quotidianodelmolise.web@gmail.com e
altri 47
Traggo
dal Vostro articolo Pensioni, inevitabile il ritorno della Fornero
del 13 Feb 2020, scritto dall’esperta di pensioni Silvana Di Benedetto:
Citazione: “La
legislazione pensionistica ha iniziato a subire notevoli e sostanziali
cambiamenti, dopo che per moltissimi anni era rimasta ancorata alle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1092/73, con l’emanazione del D.L.vo
n.503/92 (introduzione doppio sistema di calcolo). Successivamente si
sono avute più di una decina di altre Leggi (tra le più importanti la 537/93 –
724/94 – 335/95 – 449/97) prima del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 convertito
nella Legge 214/2011 “Riforma pensionistica Monti-Fornero”, recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici” che ha introdotto ulteriori e più drastiche modifiche ed integrazioni
alla disciplina pensionistica nonché alla stessa struttura di base del sistema
pensionistico e previdenziale italiano.
Un fulmine a ciel sereno che, dal
1/1/2012, ha sconvolto la vita di moltissimi cittadini Italiani che avevano
fatto dei programmi per il loro futuro e che hanno dovuto cambiarli.”
Osservo che ci sono gravi lacune nell’elencazione
delle leggi di riforma, in particolare viene omessa la severissima Riforma
SACCONI, e, soprattutto, c’è l’errata attribuzione di norme
pensionistiche alla Riforma Fornero.
A parziale scusante, aggiungo che la
DISINFORMAZIONE sulle pensioni ha fatto in Italia 60 milioni di vittime,
inclusi gli esperti e i docenti universitari di Lavoro e Previdenza, per poi
diventare mondiale. La contrasto da 8 anni, sia col mio blog, sia con commenti,
sia con lettere “circolari” agli autori degli strafalcioni, sia, da ultimo, con un saggio,[1] dal quale
traggo i dati.
Dal
1992, le riforme delle pensioni, vale a dire modifiche strutturali e organiche delle norme
pensionistiche, considerando un’unica riforma i provvedimenti varati da Sacconi nel 2010 e
2011 (oltre alla L. 102/2009, art. 22-ter), sono state sette:
Amato,
Decreto Legislativo 503 del 1992; Dini, Legge 8.8.1995, n. 335; Prodi, Legge 27.12.1997, n. 449; Berlusconi/Maroni, Legge 23.8.2004, n. 243; Prodi/Damiano, Legge 27.12.1997, n. 247; Berlusconi/Sacconi, Legge 30.7.2010, n.122, Legge
15.7.2011, n. 111, Legge 14.9.2011, n. 148; e
Monti-Fornero, Legge 22.12.2011, n. 214.
Va sottolineato che di esse, dunque, la Riforma Fornero è la settima e
ultima (finora) e, come vedremo, a giudicare dalle norme e dagli effetti - allungamento
dell’età di pensionamento e risparmio di spesa - non la più severa.
Errata
attribuzione di norme pensionistiche alla Riforma Fornero
1. L’età di
pensionamento di vecchiaia a 67 anni è stata decisa dalla Riforma
Sacconi.
La Riforma Fornero
non ha quasi toccato la pensione di vecchiaia, se non per l’accelerazione
dell’allineamento da 60 a 65 anni delle donne del settore privato e la riduzione
di 6 mesi per gli autonomi (uomini e donne);[2]
2. Relativamente
alla pensione anticipata (ex anzianità, la Riforma Fornero le ha
soltanto cambiato il nome), dei 2 anni e 10 mesi di aumento per gli uomini (dai
40 anni nel 2010), 1 anno e 3 mesi sono dovuti alla Riforma Sacconi; dell’anno
e 10 mesi per le donne, 1 anno e 3 mesi sono stati decisi dalla Riforma Sacconi;
la Riforma Fornero ha ridotto di 6 mesi l’età di pensionamento per gli
autonomi (uomini e donne).[3]
3. L’adeguamento (triennale)
dell’età di pensionamento alla speranza di vita e del coefficiente di
trasformazione è stato introdotto dalla Riforma SACCONI, relativamente alla
vecchiaia, alle “quote” (poi abolite dalla Riforma Fornero) e all’assegno sociale.[4]
La Riforma Fornero lo ha soltanto esteso alla pensione anticipata e reso
biennale, a decorrere dal 2022, anche se il Ragioniere dello Stato scrive
erroneamente dal 2021.[5]
4. Il metodo
contributivo è stato introdotto dalla Riforma Dini; la Riforma Fornero lo ha
soltanto esteso, pro rata dall’.1.1.2012, a coloro che erano esclusi
dalla stessa Riforma Dini, cioè coloro che, al 31.12.1995, avevano già almeno
18 anni di contributi, quindi tutti relativamente anziani e ormai già tutti o
quasi in pensione.[6]
Cordiali saluti,
V.
_______________________
Note
[1]
“Le
menzogne sulle Riforme delle pensioni Sacconi e Fornero”, secondo volume della
trilogia LE TRE PIU’ GRANDI BUFALE DEL XXI SECOLO https://www.amazon.it/dp/B07PVBXV98.
[2] L’età di
pensionamento di vecchiaia a 67 anni è stata decisa dalla Riforma Sacconi:
- da 65 a 66 anni per i lavoratori dipendenti
uomini o 66 anni e 6 mesi per i lavoratori autonomi uomini, mediante
la “finestra” mobile di 12 o 18 mesi, che incorpora la “finestra” fissa reintrodotta
dalla Riforma Damiano;[i] quindi la Riforma Fornero non c’entra.
- da 60 a 61 anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2011, e da 61 a 65 anni, a decorrere dal 1° gennaio
2012, (più «finestra» di 12 mesi) per le lavoratrici dipendenti pubbliche,
per equipararle ai dipendenti pubblici uomini, a seguito della sentenza del
2008 della Corte di Giustizia UE;[ii] quindi la Riforma Fornero non
c’entra.
- da 60 a 65 anni (più «finestra» di 12 o 18 mesi) per
le donne del settore privato, gradualmente entro il 2026 (2023, includendo l’adeguamento automatico alla speranza di vita);[iii]
accelerato dalla Riforma Fornero, gradualmente entro il 2018;
- da 66 a 67 anni per TUTTI mediante l’adeguamento
alla speranza di vita, introdotto dalla Riforma Sacconi;[iv] quindi
la Riforma Fornero non c’entra.
[i] Riforma Damiano L. 24.12.2007, n. 247; Riforma Sacconi DL 78/2010, L.
122/2010, art. 12, commi da 1 a 6; DL 138/2011, L.
148/2011, art. 1, comma 21, per l’estensione al comparto della scuola e
dell’università.
[ii] DL 78/2009, L. 102/2009, art. 22-ter, comma 1,
modificato dal DL 78/2010, art. 12, comma 12-sexies.
[iii] DL 98/2011, L. 111/2011, art. 18, comma 1, modificato dal DL 138, L.
148/2011, art. 1, comma 20.
[iv] DL 78/2009, L. 102/2009, art. 22-ter,
comma 2, modificato sostanzialmente dal DL 78/2010,
L. 122/2010, art. 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, modificato
per la decorrenza dal 2013 (quando è effettivamente decorso) dal DL 98/2011, L.
111/2011, art. 18, comma 4. Finora ci sono stati 3 scatti: 3 nel 2013, +4 nel
2016, +5 mesi nel 2019 = 1 anno, dal 1.1.2019.
[3] L’età di
pensionamento anticipata (ex anzianità) a 41 anni e 3 mesi è stata decisa dalla
Riforma Sacconi:
- tramite la “finestra” di 12 o 18 mesi;[i]
- +1 mese per chi matura il diritto nel
2012, + 2 mesi per chi lo matura nel 2013, + 3 mesi per chi matura il diritto
nel 2014);[ii] l’effetto combinato delle due misure porta l’età di
pensionamento di anzianità (o anticipata) a 41 anni e 3 mesi per i dipendenti o
41 anni e 9 mesi per gli autonomi.
[i]
DL
78/2010, L. 122/2010, art. 12, comma 2 (“finestra” di 12 o 18 mesi);
[ii] DL
98/2011, L. 111/2011, art. 18, comma 22-ter.
[4]
DL 78/2009, L.
102/2009, art. 22-ter, comma 2, modificato sostanzialmente dal DL 78/2010, L. 122/2010, art. 12, commi da 12-bis a
12-quinquies, modificato per la decorrenza dal 2013 (quando è
effettivamente decorso) dal DL 98/2011, L. 111/2011, art. 18, comma 4.
[5] Lettera n. 3 al Ragioniere
Generale dello Stato e alla Direttrice Generale Previdenza sulla loro errata interpretazione
della norma che adegua l’età di pensionamento alla speranza di vita
[6] Valga
a confermarlo il risparmio di appena 200 milioni a regime stimato dalla
relazione tecnica del DL 201/2011 (“salva-Italia”) per tale misura, quantificato dalla RGS, relativamente al periodo dal 2012 al 2018, in, rispettivamente,
(al netto fisco) 5, 24, 39, 70, 116, 169 e 216 milioni, numeri che dimostrano
la scarsissima incidenza della misura, pari ad appena l’1 per cento circa del
risparmio annuo accreditato alla Riforma Fornero e destinato ad azzerarsi a
brevissimo.
«Estensione
del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 (i valori di economia del
2018 sono sostanzialmente quelli di regime destinati a ridursi nel tempo in
ragione dell'eliminazione delle pensioni interessate dalla misura).» (Relazione
tecnica, pag. 46).
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