venerdì 21 febbraio 2020

Lettera: Le BUFALE del Quotidiano del Molise (e di tutti i media) sulla Riforma delle pensioni Fornero



ALLA C.A. DEL DIRETTORE GIUSEPPE ROCCO
CC MEDIA

Lettera: Le BUFALE de Il Quotidiano del Molise sulla Riforma delle pensioni Fornero
v
15/2/2020 11:42

A  giusepperocco@quotidianomolise.it,   quotidianodelmolise.web@gmail.com     e altri 47

Traggo dal Vostro articolo Pensioni, inevitabile il ritorno della Fornero del 13 Feb 2020, scritto dall’esperta di pensioni Silvana Di Benedetto:
Citazione: “La legislazione pensionistica ha iniziato a subire notevoli e sostanziali cambiamenti, dopo che per moltissimi anni era rimasta ancorata alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1092/73, con l’emanazione del D.L.vo n.503/92 (introduzione doppio sistema di calcolo).  Successivamente si sono avute più di una decina di altre Leggi (tra le più importanti la 537/93 – 724/94 – 335/95 – 449/97) prima del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 convertito nella Legge 214/2011 “Riforma pensionistica Monti-Fornero”, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” che ha introdotto ulteriori e più drastiche modifiche ed integrazioni alla disciplina pensionistica nonché alla stessa struttura di base del sistema pensionistico e previdenziale italiano.
Un fulmine a ciel sereno che, dal 1/1/2012, ha sconvolto la vita di moltissimi cittadini Italiani che avevano fatto dei programmi per il loro futuro e che hanno dovuto cambiarli.”

Osservo che ci sono gravi lacune nell’elencazione delle leggi di riforma, in particolare viene omessa la severissima Riforma SACCONI, e, soprattutto, c’è l’errata attribuzione di norme pensionistiche alla Riforma Fornero.
A parziale scusante, aggiungo che la DISINFORMAZIONE sulle pensioni ha fatto in Italia 60 milioni di vittime, inclusi gli esperti e i docenti universitari di Lavoro e Previdenza, per poi diventare mondiale. La contrasto da 8 anni, sia col mio blog, sia con commenti, sia con lettere “circolari” agli autori degli strafalcioni, sia, da ultimo, con un saggio,[1] dal quale traggo i dati.
Dal 1992, le riforme delle pensioni, vale a dire modifiche strutturali e organiche delle norme pensionistiche, considerando un’unica riforma i provvedimenti varati da Sacconi nel 2010 e 2011 (oltre alla L. 102/2009, art. 22-ter), sono state sette:
Amato, Decreto Legislativo 503 del 1992; Dini, Legge 8.8.1995, n. 335; Prodi, Legge 27.12.1997, n. 449; Berlusconi/Maroni, Legge 23.8.2004, n. 243; Prodi/Damiano, Legge 27.12.1997, n. 247; Berlusconi/Sacconi, Legge 30.7.2010, n.122, Legge 15.7.2011, n. 111, Legge 14.9.2011, n. 148; e Monti-Fornero, Legge 22.12.2011, n. 214.
Va sottolineato che di esse, dunque, la Riforma Fornero è la settima e ultima (finora) e, come vedremo, a giudicare dalle norme e dagli effetti - allungamento dell’età di pensionamento e risparmio di spesa - non la più severa.
Errata attribuzione di norme pensionistiche alla Riforma Fornero
1. L’età di pensionamento di vecchiaia a 67 anni è stata decisa dalla Riforma Sacconi.
La Riforma Fornero non ha quasi toccato la pensione di vecchiaia, se non per l’accelerazione dell’allineamento da 60 a 65 anni delle donne del settore privato e la riduzione di 6 mesi per gli autonomi (uomini e donne);[2]
2. Relativamente alla pensione anticipata (ex anzianità, la Riforma Fornero le ha soltanto cambiato il nome), dei 2 anni e 10 mesi di aumento per gli uomini (dai 40 anni nel 2010), 1 anno e 3 mesi sono dovuti alla Riforma Sacconi; dell’anno e 10 mesi per le donne, 1 anno e 3 mesi sono stati decisi dalla Riforma Sacconi; la Riforma Fornero ha ridotto di 6 mesi l’età di pensionamento per gli autonomi (uomini e donne).[3]
3. L’adeguamento (triennale) dell’età di pensionamento alla speranza di vita e del coefficiente di trasformazione è stato introdotto dalla Riforma SACCONI, relativamente alla vecchiaia, alle “quote” (poi abolite dalla Riforma Fornero) e all’assegno sociale.[4] La Riforma Fornero lo ha soltanto esteso alla pensione anticipata e reso biennale, a decorrere dal 2022, anche se il Ragioniere dello Stato scrive erroneamente dal 2021.[5]
4. Il metodo contributivo è stato introdotto dalla Riforma Dini; la Riforma Fornero lo ha soltanto esteso, pro rata dall’.1.1.2012, a coloro che erano esclusi dalla stessa Riforma Dini, cioè coloro che, al 31.12.1995, avevano già almeno 18 anni di contributi, quindi tutti relativamente anziani e ormai già tutti o quasi in pensione.[6]
Cordiali saluti,
V.

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Note
[1] “Le menzogne sulle Riforme delle pensioni Sacconi e Fornero”, secondo volume della trilogia LE TRE PIU’ GRANDI BUFALE DEL XXI SECOLO https://www.amazon.it/dp/B07PVBXV98.

[2] L’età di pensionamento di vecchiaia a 67 anni è stata decisa dalla Riforma Sacconi:
- da 65 a 66 anni per i lavoratori dipendenti uomini o 66 anni e 6 mesi per i lavoratori autonomi uomini, mediante la “finestra” mobile di 12 o 18 mesi, che incorpora la “finestra” fissa reintrodotta dalla Riforma Damiano;[i] quindi la Riforma Fornero non c’entra.
- da 60 a 61 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, e da 61 a 65 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, (più «finestra» di 12 mesi) per le lavoratrici dipendenti pubbliche, per equipararle ai dipendenti pubblici uomini, a seguito della sentenza del 2008 della Corte di Giustizia UE;[ii] quindi la Riforma Fornero non c’entra.

- da 60 a 65 anni (più «finestra» di 12 o 18 mesi) per le donne del settore privato, gradualmente entro il 2026 (2023, includendo l’adeguamento automatico alla speranza di vita);[iii] accelerato dalla Riforma Fornero, gradualmente entro il 2018;
- da 66 a 67 anni per TUTTI mediante l’adeguamento alla speranza di vita, introdotto dalla Riforma Sacconi;[iv] quindi la Riforma Fornero non c’entra.
[i] Riforma Damiano L. 24.12.2007, n. 247; Riforma Sacconi DL 78/2010, L. 122/2010, art. 12, commi da 1 a 6; DL 138/2011, L. 148/2011, art. 1, comma 21, per l’estensione al comparto della scuola e dell’università.
[ii] DL 78/2009, L. 102/2009, art. 22-ter, comma 1, modificato dal DL 78/2010, art. 12, comma 12-sexies.
[iii] DL 98/2011, L. 111/2011, art. 18, comma 1, modificato dal DL 138, L. 148/2011, art. 1, comma 20.
[iv] DL 78/2009, L. 102/2009, art. 22-ter, comma 2, modificato sostanzialmente dal DL 78/2010, L. 122/2010, art. 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, modificato per la decorrenza dal 2013 (quando è effettivamente decorso) dal DL 98/2011, L. 111/2011, art. 18, comma 4. Finora ci sono stati 3 scatti: 3 nel 2013, +4 nel 2016, +5 mesi nel 2019 = 1 anno, dal 1.1.2019.

[3] L’età di pensionamento anticipata (ex anzianità) a 41 anni e 3 mesi è stata decisa dalla Riforma Sacconi:
- tramite la “finestra” di 12 o 18 mesi;[i]
- +1 mese per chi matura il diritto nel 2012, + 2 mesi per chi lo matura nel 2013, + 3 mesi per chi matura il diritto nel 2014);[ii] l’effetto combinato delle due misure porta l’età di pensionamento di anzianità (o anticipata) a 41 anni e 3 mesi per i dipendenti o 41 anni e 9 mesi per gli autonomi.
[i] DL 78/2010, L. 122/2010, art. 12, comma 2 (“finestra” di 12 o 18 mesi);
[ii] DL 98/2011, L. 111/2011, art. 18, comma 22-ter.

[4] DL 78/2009, L. 102/2009, art. 22-ter, comma 2, modificato sostanzialmente dal DL 78/2010, L. 122/2010, art. 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, modificato per la decorrenza dal 2013 (quando è effettivamente decorso) dal DL 98/2011, L. 111/2011, art. 18, comma 4.

[5] Lettera n. 3 al Ragioniere Generale dello Stato e alla Direttrice Generale Previdenza sulla loro errata interpretazione della norma che adegua l’età di pensionamento alla speranza di vita

[6] Valga a confermarlo il risparmio di appena 200 milioni a regime stimato dalla relazione tecnica del DL 201/2011 (“salva-Italia”) per tale misura, quantificato dalla RGS, relativamente al periodo dal 2012 al 2018, in, rispettivamente, (al netto fisco) 5, 24, 39, 70, 116, 169 e 216 milioni, numeri che dimostrano la scarsissima incidenza della misura, pari ad appena l’1 per cento circa del risparmio annuo accreditato alla Riforma Fornero e destinato ad azzerarsi a brevissimo.
«Estensione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 (i valori di economia del 2018 sono sostanzialmente quelli di regime destinati a ridursi nel tempo in ragione dell'eliminazione delle pensioni interessate dalla misura).» (Relazione tecnica, pag. 46).


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