venerdì 6 marzo 2020

Replica al Quotidiano del Molise: le BUFALE sulla Riforma delle pensioni Fornero




ALLA C.A. DEL DIRETTORE GIUSEPPE ROCCO

Egregio direttore,
Non vorrei sparare sulla… vostra esperta di pensioni, come sulla Croce Rossa, ma mi permetto di suggerirle di studiare un po’ meglio la normativa pensionistica, circa la quale conferma di palesare gravi lacune. Come, in generale, sul significato della parola “riforma”. Si veda, a quest’ultimo riguardo, l’incipit del mio commento precedente, dove non a caso ne ho specificato il significato. Tutte le riforme delle pensioni sono regolate da leggi (per cui è rischioso farsi belli facendo mostra di conoscerle), ma non tutte le leggi in materia di pensioni (o di altro) si possono definire riforme. Dal 1992, le riforme delle pensioni sono sette: Amato, 1992; Dini, 1995; Prodi, 1998; Maroni, 2004; Damiano, 2007; Sacconi, 2010 e 2011; e Fornero, 2011. Le altre leggi sono tutte modifiche e integrazioni. Mi permetta di aggiungere il mio commento puntuale a qualche affermazione di Silvana Di Benedetto, fornendo i riferimenti normativi, quindi verificabili. Affermazioni che confermano le mie critiche formulate nel mio primo commento: (i) omissione della riforma più severa almeno dal 2004 (Sacconi); e (ii) errata attribuzione alla Riforma Fornero di norme della ben più severa Riforma Sacconi, sia per allungamento dell’età di pensionamento che per risparmio di spesa al 2060 (cfr. il mio saggio).

1.      “Quello che V. ha citato nella lettera era solo il prologo”.
Infatti, il prologo conteneva la grave lacuna: l’età di 67 anni o di 42 anni e 10 mesi (un anno in meno per le donne) attribuita erroneamente alla Riforma Fornero. Il resto, cioè la sua proposta di “riforma”, non mi interessa affatto. In Italia, come si sa, ci sono 60 milioni di commissari tecnici. Detto in generale, gli esperti previdenziali sono quasi altrettanto, anche se non hanno mai letta la complessa normativa pensionistica. Che riassumo (in parte), desumendola dal mio saggio (Appendice).
PENSIONE DI VECCHIAIA
L’età di pensionamento di vecchiaia a 67 anni è stata decisa dalla Riforma Sacconi
- da 65 a 66 anni per i lavoratori dipendenti uomini o 66 anni e 6 mesi per i lavoratori autonomi uomini, mediante la “finestra” mobile di 12 o 18 mesi, che incorpora la “finestra” fissa reintrodotta dalla Riforma Damiano;[i] quindi la Riforma Fornero non c’entra (se non per la riduzione di 6 mesi per gli autonomi).
- da 60 a 61 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, e da 61 a 65 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (più «finestra» di 12 mesi), per le lavoratrici dipendenti pubbliche, per equipararle ai dipendenti pubblici uomini, a seguito della Sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di giustizia dell’Unione Europea, ma che poteva avvenire a qualunque età tra 60 e 65 anni [ii] quindi la Riforma Fornero non c’entra.

- da 60 a 65 anni (più «finestra» di 12 o 18 mesi) per le donne del settore privato, gradualmente entro il 2026 (2023, includendo l’adeguamento automatico alla speranza di vita);[iii] accelerato dalla Riforma Fornero, gradualmente entro il 2018 (L. 214/2011, art. 24, comma 6);
- da 66 a 67 anni per TUTTI mediante l’adeguamento alla speranza di vita, introdotto dalla Riforma Sacconi;[iv] quindi la Riforma Fornero non c’entra.
[i] Riforma Damiano L. 24.12.2007, n. 247; Riforma Sacconi DL 78/2010, L. 122/2010, art. 12, commi da 1 a 6; DL 138/2011, L. 148/2011, art. 1, comma 21, per l’estensione al comparto della scuola e dell’università.
[ii] DL 78/2009, L. 102/2009, art. 22-ter, comma 1, modificato dal DL 78/2010, art. 12, comma 12-sexies.
[iii] DL 98/2011, L. 111/2011, art. 18, comma 1, modificato dal DL 138, L. 148/2011, art. 1, comma 20.
[iv] DL 78/2009, L. 102/2009, art. 22-ter, comma 2, modificato sostanzialmente dal DL 78/2010, L. 122/2010, art. 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, modificato per la decorrenza dal 2013 (quando è effettivamente decorso) dal DL 98/2011, L. 111/2011, art. 18, comma 4. Finora ci sono stati tre scatti: 3 mesi nel 2013, +4 nel 2016, +5 nel 2019 = 1 anno, dal 1.1.2019.
PENSIONE ANTICIPATA (ex anzianità)
L’età di pensionamento anticipata (ex anzianità) a 41 anni e 3 mesi è stata decisa dalla Riforma Sacconi
- Relativamente alla pensione anticipata (ex anzianità) di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, dell’aumento di 2 anni e 10 mesi (dai 40 anni nel 2010), 1 anno e 3 mesi (+ 6 mesi relativamente agli autonomi) sono dovuti alla Riforma Sacconi, un anno e sette mesi alla Riforma Fornero (oltre alla riduzione di 6 mesi per gli autonomi).
- Relativamente alla pensione anticipata (ex anzianità) di 41 anni e 10 mesi per le donne, dell’aumento di un anno e 10 mesi, 1 anno e 3 mesi (+ 6 mesi relativamente alle autonome) sono stati decisi dalla Riforma Sacconi, 7 mesi dalla Riforma Fornero (oltre alla riduzione di 6 mesi per le autonome).[v]
[v] DL 78/2010, L. 122/2010, art. 12, comma 2 (“finestra” di 12 o 18 mesi); DL 98/2011 (L. 111/2011), art. 18, comma 22ter (+ 1 mese per chi matura il diritto nel 2012, + 2 mesi per chi lo matura nel 2013, + 3 mesi per chi matura il diritto nel 2014); l’effetto combinato delle due misure porta l’età di pensionamento anticipata (ex anzianità) a 41 anni e 3 mesi per i dipendenti o 41 anni e 9 mesi per gli autonomi, poi ridotta a 41 anni e 3 mesi dalla Riforma Fornero.

2.      Nel rispondere a V. voglio ribadire che: i miei articoli riguardano, quasi sempre, la normativa pensionistica dei lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (come in questo caso) e che appartengono alle seguenti Casse: Stato, Enti Locali, Sanitari, Ufficiali Giudiziari e Insegnanti.
La Riforma Sacconi (L. 122/2010, art. 12; L. 111/2011, art. 18; e L. 148/2011, art. 1, commi da 20 a 23), come la Riforma Fornero (l. 214/2011, art. 24), come le precedenti, vale per tutti i dipendenti pubblici (oltre che per la stragrande maggioranza di quelli privati).

3.      Non vedo per quale motivo avrei dovuto elencare normative pensionistiche superate, dal 1/1/2012, data di entrata in vigore della Legge Monti-Fornero;
La L. 122/2010 non è affatto superata (sic!), è ancora in vigore, salvo le modifiche e integrazioni successive, contenute in altre leggi ordinarie (ad esempio, la L. 111, art. 18, e la L. 148/2011, art. 1, commi da 20 a 23, di Sacconi o la L. 214/2011, art. 24, di Fornero).

4.      – mi riferisco in particolare alla Legge n. 122/2010 (Sacconi) che ha elevato, con decorrenza dal 1/1/2012, il requisito anagrafico per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia (pensione per raggiunti limiti di età) che per i Dipendenti Pubblici era già a 65 anni;
No, la decorrenza è l’1.1.2011. No, per le dipendenti pubbliche era a 60 anni.

5.      – l’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita dal 1/1/2015.
No, dall’1.1.2013 (Riforma Sacconi, v. punto1).

6.      Legge n. 111/2011 – (Tremonti) anticipazione dal 1/1/2015 al 1/1/2013 dell’adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita.
No, è appunto la Riforma Sacconi, ministro del Lavoro e della Politiche sociali. Tremonti, che tutti mettono in mezzo come il prezzemolo, era ministro dell’Economia e delle Finanze (neppure PdC, come invece era Monti). La L. 111/2011 è menzionata nel mio precedente commento, perché fa parte integrante della Riforma Sacconi (2010 e 2011, oltre alla L. 102/2009, art. 22-ter).

7.      Per le pensioni di vecchiaia vengono abrogati i precedenti limiti e sostituiti con il limite anagrafico di 66 anni per il 2012 più incrementi della speranza di vita dal 2013;
No, è stata la Riforma Sacconi. La professoressa Fornero (le ho contestato direttamente il plagio e l’appropriazione) se ne è “appropriata” di fatto con una formulazione insufficiente e poco chiara delle sue norme. In sostanza, la questione è semplicissima: col comma 5 dell’art. 24 della L. 214/2011, Fornero ha abolito la “finestra” mobile Sacconi-Damiano di 12 mesi (che, informo la vostra esperta, ho dovuto subire anche io, un anno e mezzo prima che arrivasse il governo Monti-Fornero, e da allora, del tutto profano della materia, ho cominciato a interessarmi di pensioni) o di 18 mesi per gli autonomi e contestualmente (rispettivamente, con il comma 6, lettere c e d, e con il comma 10) ha aumentato l’età base di vecchiaia e di anzianità di 1 anno (rispettivamente da 65 a 66 e da 40 a 41), ma solo formalmente e senza evidenziarne il legame, così si è intestata di fatto entrambe le misure. Vale a dire, Fornero ha incorporata la “finestra” di SACCONI nell’età base sia di vecchiaia che anticipata, riducendo la “finestra” da 18 a 12 mesi per gli autonomi (uomini e donne). Ingannando TUTTI (ma non il Servizio Studi della Camera dei Deputati, i cui ottimi e dettagliati dossier sono stati la fonte principale per il mio saggio, ma che avvisa dell’inglobamento in un comma sbagliato, cfr. il mio saggio), inclusi i docenti universitari di Lavoro e Previdenza, RGS (alla quale ho scritto già due volte) e perfino l’esperta di pensioni Silvana Di Benedetto. I quali attribuiscono l’aumento erroneamente a Fornero. La quale se ne lamenta nel suo libro del 2018 (che ho analizzato criticamente nel mio saggio). Ma – le ho scritto - la colpa è tutta sua.

8.      Anche qui c’è un’amnesia. Pare che molti non ricordano che le donne potevano andare in pensione, fino al 31/12/2011, con 60 anni di età e calcolata in base a quanto versato, senza penalizzazioni.
Proprio un bellissimo regalo di Natale. Un aumento di ben 6 anni dall’oggi al domani. Non ho sentito nessuno, in quell’occasione” preoccuparsi dello “SCALONE”.
No, fino al 31.12.2010. Vero, ma (v. punto 1) l’allineamento delle donne agli uomini lo ha deciso Sacconi, quasi di botto per le dipendenti pubbliche da 60 a 66 anni, gradualmente entro il 2023 per le donne del settore privato. La Fornero (adempiendo uno dei diktat della lettera del 5.8.2011 della BCE) ha soltanto accelerato quello relativo alle donne del settore privato, gradualmente entro il 2018, da 60 a 65 anni. Da 65 a 67 è tutto di Sacconi: un anno mediante la “finestra” e un anno mediante l’adeguamento alla speranza di vita.
Spero di essere stato esauriente e che la vostra esperta di pensioni, se avrà ancora da obiettare, si attenga strettamente alle mie osservazioni critiche e dopo aver approfondito i riferimenti normativi da me prodotti, senza fare – come si dice a Napoli - ammuina. La ringrazio dell’attenzione e della citazione del mio saggio.
Cordiali saluti,
V.

PS: Contrasto da solo Le Tre Più Grandi BUFALE del XXI Secolo (le pensioni sono la seconda) da quasi 10 anni: come vede, una vera fatica di Sisifo.
  

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