ALLA
C.A. DEL DIRETTORE GIUSEPPE ROCCO
Egregio direttore,
Non vorrei sparare sulla… vostra esperta di pensioni, come sulla Croce Rossa, ma mi permetto
di suggerirle di studiare un po’ meglio la normativa pensionistica, circa la
quale conferma di palesare gravi lacune. Come, in generale, sul significato
della parola “riforma”. Si veda, a quest’ultimo riguardo,
l’incipit del mio commento precedente, dove non a caso ne ho specificato il
significato. Tutte le riforme delle pensioni sono regolate da leggi (per cui è rischioso
farsi belli facendo mostra di conoscerle), ma non tutte le leggi in materia di
pensioni (o di altro) si possono definire riforme. Dal 1992, le riforme delle
pensioni sono sette: Amato, 1992; Dini, 1995; Prodi, 1998; Maroni, 2004;
Damiano, 2007; Sacconi, 2010 e 2011; e Fornero, 2011. Le altre leggi sono tutte
modifiche e integrazioni. Mi permetta di aggiungere il mio commento puntuale a
qualche affermazione di Silvana Di Benedetto, fornendo i riferimenti normativi,
quindi verificabili. Affermazioni che confermano le mie critiche formulate nel
mio primo commento: (i) omissione della riforma più severa almeno dal 2004
(Sacconi); e (ii) errata attribuzione alla Riforma Fornero di norme della ben
più severa Riforma Sacconi, sia per allungamento dell’età di pensionamento che
per risparmio di spesa al 2060 (cfr. il mio saggio).
1.
“Quello che V. ha
citato nella lettera era solo il prologo”.
Infatti,
il prologo conteneva la grave lacuna: l’età di 67 anni o di 42 anni e 10 mesi
(un anno in meno per le donne) attribuita erroneamente alla Riforma Fornero. Il
resto, cioè la sua proposta di “riforma”, non mi interessa affatto. In Italia,
come si sa, ci sono 60 milioni di commissari tecnici. Detto in generale, gli
esperti previdenziali sono quasi altrettanto, anche se non hanno mai letta la
complessa normativa pensionistica. Che riassumo (in parte), desumendola dal mio
saggio (Appendice).
PENSIONE DI VECCHIAIA
L’età di
pensionamento di vecchiaia a 67 anni è stata decisa dalla Riforma Sacconi
- da 65 a 66 anni per i lavoratori dipendenti
uomini o 66 anni e 6 mesi per i lavoratori autonomi uomini, mediante
la “finestra” mobile di 12 o 18 mesi, che incorpora la “finestra” fissa
reintrodotta dalla Riforma Damiano;[i] quindi la Riforma Fornero non
c’entra (se non per la riduzione di 6 mesi per gli autonomi).
- da 60 a 61
anni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, e da 61 a 65 anni, a decorrere dal 1°
gennaio 2012 (più «finestra» di 12 mesi), per le lavoratrici dipendenti
pubbliche, per equipararle ai dipendenti pubblici uomini, a seguito della Sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di giustizia dell’Unione Europea,
ma che poteva avvenire a qualunque età tra 60 e 65 anni [ii]
quindi la Riforma Fornero non c’entra.
- da 60 a 65 anni (più «finestra» di 12 o 18 mesi) per
le donne del settore privato, gradualmente entro il 2026 (2023, includendo
l’adeguamento automatico alla speranza di vita);[iii] accelerato dalla Riforma
Fornero, gradualmente entro il 2018 (L. 214/2011, art. 24, comma 6);
- da 66 a 67 anni per TUTTI mediante l’adeguamento
alla speranza di vita, introdotto dalla Riforma Sacconi;[iv] quindi
la Riforma Fornero non c’entra.
[i] Riforma Damiano L. 24.12.2007, n. 247; Riforma Sacconi DL 78/2010, L.
122/2010, art. 12, commi da 1 a 6; DL 138/2011, L.
148/2011, art. 1, comma 21, per l’estensione al comparto della scuola e
dell’università.
[ii] DL 78/2009, L. 102/2009, art. 22-ter, comma 1,
modificato dal DL 78/2010, art. 12, comma 12-sexies.
[iii] DL 98/2011, L. 111/2011, art. 18, comma 1, modificato dal DL 138, L.
148/2011, art. 1, comma 20.
[iv] DL 78/2009, L. 102/2009, art. 22-ter,
comma 2, modificato sostanzialmente dal DL 78/2010,
L. 122/2010, art. 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, modificato
per la decorrenza dal 2013 (quando è effettivamente decorso) dal DL 98/2011, L.
111/2011, art. 18, comma 4. Finora ci sono stati tre scatti: 3 mesi nel 2013,
+4 nel 2016, +5 nel 2019 = 1 anno, dal 1.1.2019.
PENSIONE ANTICIPATA (ex anzianità)
L’età di
pensionamento anticipata (ex anzianità) a 41 anni e 3 mesi è stata decisa dalla
Riforma Sacconi
- Relativamente alla
pensione anticipata (ex anzianità) di 42 anni e 10 mesi per gli uomini,
dell’aumento di 2 anni e 10 mesi (dai 40 anni nel 2010), 1 anno e 3 mesi (+ 6 mesi relativamente agli autonomi) sono dovuti alla Riforma Sacconi,
un anno e sette mesi alla Riforma Fornero (oltre alla riduzione di 6
mesi per gli autonomi).
- Relativamente alla
pensione anticipata (ex anzianità) di 41 anni e 10 mesi per le donne,
dell’aumento di un anno e 10 mesi, 1 anno e 3 mesi (+ 6 mesi relativamente alle autonome) sono stati decisi dalla Riforma
Sacconi, 7 mesi dalla Riforma Fornero (oltre alla riduzione di 6 mesi
per le autonome).[v]
[v] DL 78/2010, L. 122/2010, art. 12,
comma 2 (“finestra” di 12 o 18 mesi); DL 98/2011 (L. 111/2011), art. 18, comma 22ter (+ 1 mese per chi matura il
diritto nel 2012, + 2 mesi per chi lo matura nel 2013, + 3 mesi per chi matura
il diritto nel 2014); l’effetto combinato delle due misure porta l’età di
pensionamento anticipata (ex anzianità) a 41 anni e 3 mesi per i dipendenti o
41 anni e 9 mesi per gli autonomi, poi ridotta a 41 anni e 3 mesi dalla
Riforma Fornero.
2.
Nel rispondere a V. voglio ribadire che: i miei articoli riguardano, quasi sempre, la
normativa pensionistica dei lavoratori dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche (come in questo caso) e che appartengono alle seguenti Casse: Stato,
Enti Locali, Sanitari, Ufficiali Giudiziari e Insegnanti.
La Riforma Sacconi (L. 122/2010, art.
12; L. 111/2011, art. 18; e L. 148/2011, art. 1, commi da 20 a 23), come la
Riforma Fornero (l. 214/2011, art. 24), come le precedenti, vale per tutti i
dipendenti pubblici (oltre che per la stragrande maggioranza di quelli privati).
3.
Non vedo per quale motivo avrei
dovuto elencare normative pensionistiche superate, dal 1/1/2012, data di
entrata in vigore della Legge Monti-Fornero;
La L. 122/2010 non è affatto superata
(sic!), è ancora in vigore, salvo le modifiche e integrazioni successive,
contenute in altre leggi ordinarie (ad esempio, la L. 111, art. 18, e la L.
148/2011, art. 1, commi da 20 a 23, di Sacconi o la L. 214/2011, art. 24, di
Fornero).
4.
– mi riferisco in particolare
alla Legge n. 122/2010 (Sacconi) che ha elevato, con decorrenza dal 1/1/2012,
il requisito anagrafico per il conseguimento del trattamento pensionistico di
vecchiaia (pensione per raggiunti limiti di età) che per i Dipendenti Pubblici era
già a 65 anni;
No, la decorrenza è l’1.1.2011. No, per
le dipendenti pubbliche era a 60 anni.
5.
– l’adeguamento dei requisiti
anagrafici agli incrementi della speranza di vita dal 1/1/2015.
No, dall’1.1.2013 (Riforma Sacconi, v.
punto1).
6.
Legge n. 111/2011 – (Tremonti)
anticipazione dal 1/1/2015 al 1/1/2013 dell’adeguamento dei requisiti agli
incrementi della speranza di vita.
No, è appunto la Riforma Sacconi,
ministro del Lavoro e della Politiche sociali. Tremonti, che tutti mettono in
mezzo come il prezzemolo, era ministro dell’Economia e delle Finanze (neppure
PdC, come invece era Monti). La L. 111/2011 è menzionata nel mio precedente
commento, perché fa parte integrante della Riforma Sacconi (2010 e 2011, oltre
alla L. 102/2009, art. 22-ter).
7.
Per le pensioni di vecchiaia
vengono abrogati i precedenti limiti e sostituiti con il limite anagrafico di
66 anni per il 2012 più incrementi della speranza di vita dal 2013;
No, è stata la Riforma Sacconi. La
professoressa Fornero (le ho contestato direttamente il plagio e
l’appropriazione) se ne è “appropriata” di fatto con una formulazione
insufficiente e poco chiara delle sue norme. In sostanza, la questione è
semplicissima: col comma 5 dell’art. 24 della L. 214/2011, Fornero ha abolito
la “finestra” mobile Sacconi-Damiano di 12 mesi (che, informo la vostra
esperta, ho dovuto subire anche io, un anno e mezzo prima che arrivasse
il governo Monti-Fornero, e da allora, del tutto profano della materia, ho
cominciato a interessarmi di pensioni) o di 18 mesi per gli autonomi e contestualmente
(rispettivamente,
con il comma 6, lettere c e d, e con il comma 10) ha aumentato l’età
base di vecchiaia e di anzianità di 1 anno (rispettivamente da 65 a 66 e da 40
a 41), ma solo formalmente e senza evidenziarne il legame, così si è
intestata di fatto entrambe le misure. Vale a dire, Fornero ha incorporata la “finestra” di SACCONI nell’età
base sia di vecchiaia che anticipata, riducendo la “finestra” da 18 a 12
mesi per gli autonomi (uomini e donne). Ingannando TUTTI (ma non il Servizio
Studi della Camera dei Deputati, i cui ottimi e dettagliati dossier sono stati
la fonte principale per il mio saggio, ma che avvisa dell’inglobamento in un
comma sbagliato, cfr. il mio saggio), inclusi i docenti universitari di Lavoro
e Previdenza, RGS (alla quale ho scritto già due volte) e perfino l’esperta di
pensioni Silvana Di Benedetto. I quali attribuiscono l’aumento erroneamente a
Fornero. La quale se ne lamenta nel suo libro del 2018 (che ho
analizzato criticamente nel mio saggio). Ma – le ho scritto - la colpa è tutta
sua.
8. Anche qui c’è un’amnesia. Pare che molti non ricordano che le
donne potevano andare in pensione, fino al 31/12/2011, con 60 anni di età e
calcolata in base a quanto versato, senza penalizzazioni.
Proprio un
bellissimo regalo di Natale. Un aumento di ben 6 anni dall’oggi al domani. Non
ho sentito nessuno, in quell’occasione” preoccuparsi dello “SCALONE”.
No,
fino al 31.12.2010. Vero, ma (v. punto 1) l’allineamento delle donne agli
uomini lo ha deciso Sacconi, quasi di botto per le dipendenti pubbliche
da 60 a 66 anni, gradualmente entro il 2023 per le donne del settore privato.
La Fornero (adempiendo uno dei diktat della lettera del 5.8.2011 della BCE) ha
soltanto accelerato quello relativo alle donne del settore privato,
gradualmente entro il 2018, da 60 a 65 anni. Da 65 a 67 è tutto di Sacconi:
un anno mediante la “finestra” e un anno mediante l’adeguamento alla speranza
di vita.
Spero
di essere stato esauriente e che la vostra esperta di pensioni, se avrà ancora
da obiettare, si attenga strettamente alle mie osservazioni critiche e dopo
aver approfondito i riferimenti normativi da me prodotti, senza fare – come si
dice a Napoli - ammuina. La ringrazio dell’attenzione e della citazione del mio
saggio.
Cordiali
saluti,
V.
PS: Contrasto da solo Le Tre Più Grandi
BUFALE del XXI Secolo (le pensioni sono la seconda) da quasi 10 anni: come
vede, una vera fatica di Sisifo.
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