mercoledì 27 novembre 2019

Lettera n. 3 al Ragioniere Generale dello Stato e alla Direttrice Generale Previdenza sulla loro errata interpretazione della norma che adegua l’età di pensionamento alla speranza di vita




La riforma delle pensioni Sacconi, con la L. 102/2009, art. 22-ter, comma 2, ha introdotto l’adeguamento, con cadenza quinquennale, dell’età di pensionamento alla speranza di vita. Poi lo ha modificato sostanzialmente con la Legge 30.7.2010, n. 122, art. 12, comma 12-bis, ter, ecc. rendendolo a cadenza triennale. Con la stessa L. 122/2010, art. 12, comma 12-bis, ha attribuito al “Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, il compito di emanare un decreto direttoriale almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento e che, come stabilito dal successivo comma ter, “aggiorna con cadenza triennale i requisiti di età e di anzianità contributiva in misura pari all’incremento della predetta speranza di vita accertato dall’ISTAT in relazione al triennio di riferimento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale.”.
I soggetti che materialmente firmano il predetto decreto direttoriale è il Ragioniere Generale dello Stato (MEF), di concerto con la Direzione Generale Previdenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il decreto direttoriale esaminato nella presente lettera è il terzo finora, dopo quelli emanati a decorrere dal 2016 e dal 2019.
Pubblico la lettera che ho inviato in data 18 novembre 2019 al Ragioniere Generale dello Stato, Biagio Mazzotta, e alla Direttrice Generale Previdenza, Concetta Ferrari. 

Lettera n. 3 al Ragioniere Generale dello Stato e alla Direttrice Generale Previdenza sulla loro errata interpretazione della norma che adegua l’età di pensionamento all’aspettativa di vita
lunedì 18 novembre 2019 - 12:20

AL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO E ALLA DIRETTRICE GENERALE PREVIDENZA
P.C. SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PARLAMENTO, GOVERNO, ALTRE ISTITUZIONI, MEF, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, SINDACATI, UNIVERSITA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, MEDIA

Egr. Ragioniere Generale dello Stato, Egr. Direttrice Generale Previdenza,
Faccio seguito alle mie precedenti e-lettere del 23-02-2018 e del 08-10-2018.
Ricavo dal Vostro Decreto direttoriale del 5 novembre 2019 che avete deciso che
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati.
e il seguente passo:
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati con cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello decorrente dalla predetta data;

Mi permetto di ribadire che, a mio parere, si tratta, nel primo caso (A decorrere dal 1° gennaio 2021), di un evidente errore interpretativo della norma e, nel secondo caso (fino al 1° gennaio 2019), di un’evidente fallacia letterale e logica, poiché:
(i) la riforma Sacconi (L. 122/2010, art. 12) prevede che l’adeguamento (da essa già introdotto con la L. 102/2009, art. 22-ter, comma 2) sia sempre triennale, quindi anche quello dal 1° gennaio 2019 (cfr. la mia prima lettera del 23.02.2018[1]);
[1] Lettera al Ragioniere Generale dello Stato e alla Direttrice Generale Previdenza (p.c. al Presidente della Repubblica e al Parlamento): errori interpretativi della norma sull'adeguamento dell'età pensionabile
(ii) non è scritto in nessuna norma delle riforme delle pensioni Sacconi e Fornero il termine del periodo di applicazione dell’adeguamento, ma soltanto la decorrenza, per cui scrivere (con sintassi imperfetta) “con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019” (decorrenza) equivale a confermare (lapsus freudiano?) che esso è triennale (2019-21);
(iii) analizzando la stessa norma citata della riforma Fornero (art. 24, comma 13[2]), è altresì evidente anche dal punto di vista logico, oltre che da un esame letterale della chiarissima norma (si veda la mia lettera n. 1), che l’adeguamento che decorre dal 1° gennaio 2019 sia triennale, perché se la periodicità biennale vale - come Voi scrivete - “a partire dall'adeguamento successivo a quello decorrente dalla predetta data”, vuol necessariamente dire che l’adeguamento precedente (dal 1° gennaio 2019) è triennale;
[2] 13 Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni ((, salvo quanto previsto dal presente comma)). A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.[…]
e
(iv) daltra parte, come già rilevato con la mia lettera n. 2 del 8.10.2018,[3] 
[3] Lettera n. 2 alla Ragioneria Generale dello Stato sulle sue errate interpretazioni di norme pensionistiche
tale mia interpretazione è confermata dalla stessa relazione tecnica della L. 214/2011 (che è elaborata o almeno co-elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato), la quale, anche se contiene una palese contraddizione, nella stessa frase definisce - per due volte - triennali gli adeguamenti sia del 2016 che del 2019, come appunto prescrive chiarissimamente il citato comma 13:
L’errata interpretazione viene offerta nella tabella a pag. 42 (l’evidenziazione in colore giallo dell’anno 2021 è nell’originale), la quale fa scattare l’adeguamento biennale dal 2019, che determina lo scatto a decorrere dal 2021 anziché dal 2022.
Per contro, la stessa relazione tecnica, contraddicendo quanto riportato dalla sua tabella a pag. 42, attesta nel commento (presumibilmente l’estensore è persona diversa da chi ha elaborato la tabella e probabilmente di grado gerarchico superiore) che l’adeguamento dell’età di pensionamento e del coefficiente di trasformazione del 2019 è triennale, e lo attesta sia a pag. 38, riproducendo fedelmente e correttamente la norma di legge (art. 24, comma 13):
- il passaggio da una periodicità triennale ad una biennale sia dell’adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita sia dell’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione con riferimento agli adeguamenti e agli aggiornamenti aventi decorrenza successiva a quelli decorrenti dal 1° gennaio 2019;
sia, ancora più esplicitamente, a pag. 49 (dove, di tutta evidenza, manca nel periodo da me riportato un segno di interpunzione dopo le parole “4 mesi”):
per i successivi adeguamenti triennali del 2016 e del 2019 la stima di tali adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi[; ndr] per gli adeguamenti successivi [dal 2022, ndr] opera la nuova periodicità biennale.
Come ho già rilevato nella lettera n. 2, anche il Servizio Studi della Camera dei Deputati (nel suo dossier della legge 214/2011) si limita a ripetere la chiarissima norma:
Il successivo comma 13 stabilisce la cadenza biennale dell’aggiornamento degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del D.L. 78/2010.
Per esigenze di coordinamento legislativo, inoltre, dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del richiamato D.L. 78/2010, devono riferirsi al biennio.
Ad abudantiam, sottolineo, per analogia, il commento del Servizio Studi circa la decisione della riforma Sacconi di eliminare la periodicità biennale previsto in precedenza dalla medesima riforma per gli adeguamenti successivi al primo (cioè dal secondo in poi), analogo al “successivi a quello effettuato con decorrenza dal 1° gennaio 2019”, recato dal predetto comma 13:
Infine, attraverso l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 12-ter, è stata eliminata la previsione che il secondo adeguamento fosse calcolato su base biennale, in relazione a ciò tutti gli adeguamenti successivi al primo hanno pertanto cadenza triennale.
Vale la pena, infine, di evidenziare che il Segretariato Generale del Presidente della Repubblica, destinatario per conoscenza di entrambe le mie lettere (come già rilevato, l’errata interpretazione è contenuta anche in varie leggi promulgate dal Presidente della Repubblica, tra cui le leggi di Bilancio 2017 e 2018), ha condiviso la mia interpretazione, suffragata dal commento della relazione tecnica della L. 214/2011, e in data 4 marzo 2019 mi ha inviato una lettera di risposta, con la quale mi ha informato che ha trasformato la mia lettera in un esposto e l’ha trasmessa al Ministero del Lavoro e Politiche sociali: «questo Ufficio ha sottoposto quanto da Lei rappresentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per l’esame di competenza».
Gli ho dovuto, però, riscrivere. Nella mia replica, ho osservato che l’esposto dovesse essere inviato soprattutto al Ragioniere Generale dello Stato.[4] Ignoro se il Ministero del Lavoro abbia dato seguito alla lettera del Quirinale, ma parrebbe di no.
[4] Replica alla risposta del Quirinale sulle errate interpretazioni della Ragioneria Generale dello Stato di norme pensionistiche
Purtroppo, per motivi imperscrutabili, è prevalsa incredibilmente l’evidentissima interpretazione erronea dell’estensore della tabella, fatta propria da tutti, incluso il Parlamento.
Conclusione. Se la mia interpretazione è corretta - e a me pare che lo sia al di là di ogni ragionevole dubbiol’anno 2021 è già coperto dal Vostro precedente decreto direttoriale che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ha aumentato l’età di pensionamento di cinque mesi portandola a 67 anni per tutti, che deve valere per il triennio 2019-21, e l’età di pensionamento non è ulteriormente incrementata per il biennio 2022-2(salvo che non si decida di rifare il calcolo l’anno venturo).
Distinti saluti,
V.

PS: E’ sconsolante constatare che un problema burocratico così semplice non si riesce a risolvere neppure scomodando il Presidente della Repubblica. E’ proprio vero che la burocrazia italiana è la peggiore dell’Europa occidentale.

I media, come al solito (qui l’ANSA, qui Il Corriere della Sera, qui la Repubblica, qui La Stampa, qui Il Messaggero, qui Il Fatto Quotidiano, qui Il Sole 24 Ore , qui Il Giornalequi Il Secolo XIX, ecc., tutti destinatari delle mie due lettere citate e di un centinaio di altre sulle enormi BUFALE concernenti le riforme delle pensioni Sacconi e Fornero e su altre due enormi BUFALE  - provate per tabulas - riguardanti, rispettivamente, i Governi Berlusconi e Monti e gli obiettivi statutari della BCE,  alimentate da tutti i media e divenute ormai mondiali), diffondono la falsa notizia in discorso. Che in effetti è una notizia falsa, considerato che il Ragioniere Generale dello Stato potrebbe accampare la scusante che è nuovo, ma la Direttrice Generale Previdenza è la medesima dell’anno scorso.


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