La riforma delle pensioni Sacconi, con la L. 102/2009, art. 22-ter, comma
2, ha introdotto l’adeguamento, con cadenza quinquennale, dell’età di
pensionamento alla speranza di vita. Poi lo ha modificato sostanzialmente con
la Legge 30.7.2010, n. 122, art. 12, comma 12-bis, ter, ecc. rendendolo a cadenza triennale. Con la stessa
L. 122/2010, art. 12, comma 12-bis, ha attribuito al “Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali”, il compito di emanare un decreto direttoriale almeno dodici mesi
prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento e che, come stabilito dal
successivo comma ter, “aggiorna con cadenza triennale i requisiti di età e di
anzianità contributiva in misura pari all’incremento della predetta speranza di
vita accertato dall’ISTAT in relazione al triennio di riferimento. La mancata
emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale.”.
I soggetti che materialmente firmano il
predetto decreto direttoriale è il Ragioniere Generale dello Stato (MEF), di
concerto con la Direzione Generale Previdenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali.
Il decreto direttoriale esaminato nella
presente lettera è il terzo finora, dopo quelli emanati a decorrere dal 2016 e dal
2019.
Pubblico la lettera che ho inviato in data 18 novembre 2019 al Ragioniere Generale dello Stato, Biagio Mazzotta, e alla Direttrice Generale Previdenza, Concetta Ferrari.
Lettera
n. 3 al Ragioniere Generale dello Stato e alla Direttrice Generale Previdenza
sulla loro errata interpretazione della norma che adegua l’età di pensionamento
all’aspettativa di vita
lunedì 18 novembre 2019 - 12:20
AL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO E ALLA DIRETTRICE GENERALE PREVIDENZA
P.C. SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PARLAMENTO, GOVERNO, ALTRE
ISTITUZIONI, MEF, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, SINDACATI, UNIVERSITA’,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, MEDIA
Egr.
Ragioniere Generale dello Stato, Egr. Direttrice Generale Previdenza,
Faccio seguito alle mie precedenti e-lettere
del 23-02-2018 e del 08-10-2018.
Ricavo dal Vostro Decreto direttoriale del 5 novembre 2019 che avete deciso
che
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021,
i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi
12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto
comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, non sono ulteriormente incrementati.
e il seguente passo:
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede
che gli adeguamenti dei requisiti, con cadenza triennale fino al 1° gennaio
2019, siano effettuati con cadenza biennale a partire dall'adeguamento
successivo a quello decorrente dalla predetta data;
Mi permetto di ribadire che, a
mio parere, si tratta, nel primo caso (A decorrere dal 1° gennaio 2021), di un evidente errore interpretativo della norma e, nel
secondo caso (fino al 1° gennaio 2019), di un’evidente fallacia letterale e logica, poiché:
(i) la riforma
Sacconi (L. 122/2010, art. 12) prevede che l’adeguamento (da essa già introdotto con la L. 102/2009, art. 22-ter, comma 2) sia sempre triennale,
quindi anche quello dal 1° gennaio 2019 (cfr. la mia prima lettera del
23.02.2018[1]);
[1]
Lettera al Ragioniere Generale dello Stato e alla Direttrice Generale
Previdenza (p.c. al Presidente della Repubblica e al Parlamento): errori
interpretativi della norma sull'adeguamento dell'età pensionabile
(ii) non è scritto in nessuna norma delle riforme delle pensioni
Sacconi e Fornero il termine del periodo di applicazione dell’adeguamento, ma
soltanto la decorrenza, per cui scrivere (con sintassi imperfetta) “con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019” (decorrenza) equivale
a confermare (lapsus freudiano?) che esso è triennale (2019-21);
(iii) analizzando la stessa norma citata della riforma Fornero (art. 24, comma 13[2]), è altresì evidente anche dal punto di vista logico, oltre che da un esame letterale della chiarissima norma (si veda la mia lettera n. 1), che l’adeguamento che decorre dal
1° gennaio 2019 sia triennale, perché se la periodicità biennale vale - come Voi scrivete - “a partire dall'adeguamento successivo
a quello decorrente dalla predetta data”, vuol necessariamente dire che
l’adeguamento precedente (dal 1° gennaio 2019) è triennale;
[2] 13 Gli adeguamenti agli incrementi della
speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono
aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste dall'articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni ((,
salvo quanto previsto dal presente comma)). A partire dalla medesima data i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono
riferirsi al biennio.[…]
e
(iv) d’altra parte, come già rilevato con la mia lettera n. 2 del 8.10.2018,[3]
[3] Lettera n. 2 alla
Ragioneria Generale dello Stato sulle sue errate interpretazioni di norme
pensionistiche
tale mia interpretazione è confermata dalla stessa relazione tecnica della L. 214/2011 (che è elaborata o almeno co-elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato), la quale, anche se contiene una palese contraddizione, nella stessa frase definisce - per due volte - triennali
gli adeguamenti sia del 2016 che del 2019, come appunto prescrive chiarissimamente
il citato comma 13:
L’errata
interpretazione viene offerta nella tabella a pag. 42 (l’evidenziazione in colore giallo
dell’anno 2021 è nell’originale), la quale fa scattare l’adeguamento biennale
dal 2019, che determina lo scatto a decorrere dal 2021 anziché dal 2022.
Per contro, la stessa relazione tecnica, contraddicendo quanto riportato
dalla sua tabella a pag. 42, attesta nel commento (presumibilmente
l’estensore è persona diversa da chi ha elaborato la tabella e probabilmente di
grado gerarchico superiore) che l’adeguamento dell’età di pensionamento e del
coefficiente di trasformazione del 2019 è triennale, e lo attesta sia a pag.
38, riproducendo fedelmente e correttamente la norma di legge (art. 24, comma 13):
- il passaggio da una
periodicità triennale ad una biennale sia dell’adeguamento dei requisiti agli
incrementi della speranza di vita sia dell’aggiornamento dei coefficienti di
trasformazione con riferimento agli adeguamenti e agli aggiornamenti aventi decorrenza
successiva a quelli decorrenti dal 1° gennaio 2019;
sia, ancora più esplicitamente, a pag. 49 (dove, di tutta evidenza, manca
nel periodo da me riportato un segno di interpunzione dopo le parole “4 mesi”):
per i successivi
adeguamenti triennali del 2016 e del 2019 la stima di tali
adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi[; ndr] per
gli adeguamenti successivi [dal 2022, ndr] opera la nuova periodicità
biennale.
Come ho già rilevato nella lettera n. 2, anche il Servizio
Studi della Camera dei Deputati (nel suo dossier della legge 214/2011) si
limita a ripetere la chiarissima norma:
Il
successivo comma 13 stabilisce la cadenza biennale dell’aggiornamento
degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello
effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019, secondo le modalità previste
dall'articolo 12 del D.L. 78/2010.
Per esigenze
di coordinamento legislativo, inoltre, dalla medesima data i riferimenti al
triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del richiamato D.L. 78/2010,
devono riferirsi al biennio.
Ad abudantiam,
sottolineo, per analogia, il commento del Servizio Studi circa la decisione della riforma
Sacconi di eliminare la periodicità biennale previsto in precedenza dalla
medesima riforma per gli adeguamenti successivi al primo (cioè dal secondo in
poi), analogo al “successivi a quello effettuato con decorrenza dal 1° gennaio
2019”, recato dal predetto comma 13:
Infine, attraverso l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma
12-ter, è stata eliminata la previsione che il secondo adeguamento fosse
calcolato su base biennale, in relazione a ciò tutti gli adeguamenti successivi
al primo hanno pertanto cadenza triennale.
Vale la pena, infine, di
evidenziare che il Segretariato Generale del Presidente della Repubblica,
destinatario per conoscenza di entrambe le mie lettere (come già rilevato,
l’errata interpretazione è contenuta anche in varie leggi promulgate dal
Presidente della Repubblica, tra cui le leggi di Bilancio 2017 e 2018), ha
condiviso la mia interpretazione, suffragata dal commento della relazione
tecnica della L. 214/2011, e in data 4 marzo 2019 mi ha inviato una lettera
di risposta, con la quale mi ha informato che ha trasformato la mia lettera in un esposto e l’ha
trasmessa al Ministero del Lavoro e Politiche sociali: «questo Ufficio ha sottoposto
quanto da Lei rappresentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
per l’esame di competenza».
Gli ho dovuto, però, riscrivere. Nella
mia replica, ho osservato che l’esposto dovesse essere
inviato soprattutto al Ragioniere Generale dello Stato.[4] Ignoro
se il Ministero del Lavoro abbia dato seguito alla lettera del Quirinale, ma
parrebbe di no.
[4]
Replica alla risposta del Quirinale sulle errate interpretazioni della
Ragioneria Generale dello Stato di norme pensionistiche
Purtroppo, per motivi imperscrutabili, è prevalsa incredibilmente
l’evidentissima interpretazione erronea dell’estensore della tabella, fatta
propria da tutti, incluso il Parlamento.
Conclusione. Se la mia interpretazione è corretta - e
a me pare che lo sia al di là di ogni ragionevole dubbio – l’anno 2021 è già coperto dal Vostro precedente decreto
direttoriale che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ha aumentato l’età di pensionamento di cinque mesi portandola a 67
anni per tutti, che deve valere per il triennio 2019-21, e l’età
di pensionamento non è ulteriormente incrementata per il biennio 2022-23 (salvo che non si decida di rifare il calcolo l’anno venturo).
Distinti saluti,
V.
PS: E’ sconsolante
constatare che un problema burocratico così semplice non si riesce a risolvere
neppure scomodando il Presidente della Repubblica. E’ proprio vero che la
burocrazia italiana è la peggiore dell’Europa occidentale.
I media, come al
solito (qui l’ANSA, qui
Il Corriere della Sera, qui la
Repubblica, qui
La Stampa, qui Il
Messaggero, qui Il Fatto
Quotidiano, qui Il Sole
24 Ore , qui Il
Giornale, qui Il Secolo XIX, ecc., tutti destinatari delle mie due lettere
citate e di un centinaio di altre sulle enormi BUFALE concernenti le riforme delle pensioni Sacconi e Fornero e su altre due enormi BUFALE - provate per tabulas - riguardanti, rispettivamente, i Governi Berlusconi e Monti e
gli obiettivi statutari della BCE, alimentate da tutti i media e divenute ormai mondiali), diffondono la falsa notizia in discorso. Che in effetti è una notizia falsa,
considerato che il Ragioniere Generale dello Stato potrebbe accampare la scusante che è nuovo, ma la Direttrice Generale Previdenza è la medesima dell’anno scorso.
Post collegati:
Lettera al Ragioniere Generale dello Stato sulle sue errate interpretazioni
di norme pensionistiche
Lettera n. 2 alla Ragioneria Generale dello Stato sulle sue errate
interpretazioni di norme pensionistiche
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