lunedì 1 aprile 2019

Di chi è l’oro detenuto dalla Banca d’Italia





Pubblico qua la mia spiegazione di chi è l’oro detenuto dalla Banca d’Italia, che ho esposto nel blog di Carlo Clericetti su Repubblica.[1]

Vista la pertinenza, lo ripubblico

Come forse è noto, l’on. Borghi della Lega Nord ha presentato una proposta di legge tendente a stabilire chi è il proprietario dell’oro detenuto dalla Banca d’Italia.
Ieri, il presidente della BCE ha risposto ad un’interrogazione di due parlamentari europei, con la quale gli hanno chiesto di rispondere per iscritto sul “tema della proprietà legale delle riserve auree degli Stati membri e delle competenze della BCE”.[2]
Ne è scaturito un dibattito in Rete [infatti, ho già pubblicato questo commento due giorni prima in Huffington Post].
Prescindendo dalla scheggia impazzita Borghi, la questione attiene al vecchio rapporto di potere tra gli organi politici e la banca centrale, che ora, con la nascita della BCE, si è complicata.
Ma tutto sommato, basandoci sulla stessa fonte su cui si è basato il presidente Draghi nella sua risposta ai 2 parlamentari europei interroganti (lo Statuto della BCE),[3] a me sembra abbastanza chiara.
1. Il trasferimento delle riserve dalle BCN, e quindi anche da Bankitalia, alla BCE, in proporzione alle quote di partecipazione al suo capitale sociale, serve a quest’ultima per adempiere i suoi compiti statutari, in particolare come riserva di garanzia.
2. Il comma 3 dell'art. 30 dello Statuto BCE, non citato da Draghi, recita:
30.3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.
Cioè parla di credito, che è connesso a un diritto reale.   Se ne deduce che l’oro trasferito rimane di proprietà delle BCN, anche se vincolato.
3. A maggior ragione, è di proprietà delle BCN, e quindi di Bankitalia, la parte (preponderante nel caso di Bankitalia) di oro rimasta alle BCN.
4. E, poiché Bankitalia è in definitiva una costola dello Stato, il suo patrimonio appartiene allo Stato, beninteso fatti salvi i vincoli nazionali e internazionali.
5. E qui entra in gioco il potere della BCE di cui all’art. 31.2, citato da Draghi:
“31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell’articolo 31.3, sono soggette all’approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio dell’Unione.”
Conclusione. Sulla base delle norme e della prassi, la BCE è la banca centrale più indipendente al mondo dal potere politico, anche - e soprattutto - per quanto riguarda la politica monetaria. Per cui, fare riferimento alla “coerenza con le politiche monetaria e del cambio” comporta una discrezionalità che è un passepartout per ogni tipo di decisione, come si è visto durante la crisi economica.
Va aggiunto (i) che l’utile della BCE viene ripartito tra le BCN, che lo girano ai rispettivi Stati; e (ii) che un eventuale dissidio sull’uso delle riserve auree tra lo Stato italiano e la BCE potrebbe essere risolto soltanto dalla Corte di Giustizia europea (art. 35 Statuto BCE).
Io sono miscredente, ma una delle cose in cui credo con una certa sicurezza è che la Banca d’Italia è un Istituto di diritto pubblico, in definitiva di proprietà dello Stato. Come è confermato dalla ripartizione dell’utile, che risponde ad uno schema definito[4]: nel 2018, 3,36 mld al Tesoro e appena 218 mln a quelli che la vulgata dei propalatori di BUFALE alla Borghi ritiene siano i proprietari.[5] Nel 2019, 5.710 milioni allo Stato e appena 227 milioni ai Partecipanti.[6]
NB: Vale la pena di evidenziare che lo Stato (Tesoro) non è titolare di neppure una quota della Banca d’Italia.
Come abbiamo visto, l’utilizzo è vincolato, però, al di sopra di una certa soglia (v. indirizzo di cui all’art. 31.3 Statuto BCE).
Da una ricerca, ho trovato che la Soglia per la segnalazione preventiva e la previa approvazione della BCE è la seguente:
- nel 2003 la soglia è di 500 milioni in un solo giorno (art. 3, che rinvia all’allegato 1).[7]
Ritengo utile aggiungere che l’oro non è nominato esplicitamente, ma che è compreso nell’art. 23 (secondo trattino), citato (quasi all’inizio) nell’Indirizzo del 2003.[8]
Nel 2014, un altro Indirizzo[9] ha fissato una soglia di 200 milioni in un solo giorno, e si applica alle operazioni pronti contro termine,[10] ma non si applica all’oro, per il quale la soglia rimane quella fissata nel 2003, cioè 500 mln.

Non ho trovato altro.

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Note

[1] 29 MAR 2019
La Costituzione secondo Mattarella



[4] Banca d’Italia – Partecipanti al capitale

Il capitale della Banca d'Italia è di 7.500.000.000 euro rappresentato da quote nominative di partecipazione il cui valore nominale, determinato per legge, è di euro 25.000 ciascuna. […]
L'art. 38 dello Statuto si occupa della distribuzione degli utili. Il Consiglio superiore, su proposta del Direttorio e sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione. L'utile netto è destinato:
-          alla riserva ordinaria, fino alla misura massima del 20 per cento
-          ai partecipanti, che risultino titolari delle quote al termine del quarantesimo giorno precedente alla data dell'assemblea in prima convocazione, fino alla misura massima del 6 per cento del capitale
-          alla riserva straordinaria e a eventuali fondi speciali, fino alla misura massima del 20 per cento
-          allo Stato, per l'ammontare residuo.

[5] “La Banca d'Italia ha chiuso il bilancio 2017 con un utile netto record di 3,9 miliardi che consente di girare allo Stato un dividendo di 3,36 miliardi e ai partecipanti privati, banche, assicurazioni e Casse previdenziali privatizzate, 218 milioni. I dati sono stati esposti dal Governatore Ignazio Visco nell’assemblea dei partecipanti al capitale. Allo Stato, ha osservato Visco, la Banca verserà anche le imposte di competenza, pari a 1,56 miliardi quindi le somme complessivamente destinate allo Stato ammontano a 4,9 miliardi, un livello superiore di circa 1,5 miliardi a quello, elevato, dello scorso anno.”
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-03-29/bankitalia-utile-netto-record-grazie-qe-stato-cedola-336-miliardi-123037.shtml

[6] Traggo dalla Relazione del Governatore all’Assemblea ordinaria dei Partecipanti al capitale della Banca d’Italia del 29 marzo 2019:
- Nell’ultimo anno è proseguito il processo di riallocazione del capitale della Banca avviato con la riforma dell’assetto proprietario (legge 29 gennaio 2014, n. 5). Al 17 febbraio scorso – ultima data utile per acquistare quote aventi diritto al dividendo relativo al 2018 – risultava trasferito il 33,3 per cento del capitale. Dei 124 partecipanti registrati a tale data, 92 sono entrati dopo la riforma: 6 assicurazioni, 7 fondi pensione, 9 enti di previdenza, 24 fondazioni di origine bancaria e 46 banche.
- Il bilancio sottoposto oggi alla Vostra approvazione prospetta un utile netto di 6,2 miliardi di euro. Si tratta di un risultato considerevolmente superiore a quello dello scorso anno, pari a 3,9 miliardi, che pure rappresentava il livello più elevato mai raggiunto dall’Istituto. Hanno contribuito al miglioramento del risultato l’ulteriore aumento delle consistenze dei titoli detenuti per finalità di politica monetaria e una minore esigenza di accantonamento ai fondi patrimoniali a fronte dei rischi di bilancio. Dopo quattro anni di crescita ininterrotta, lo scorso dicembre si è concluso il programma di acquisti netti di attività finanziarie per finalità di politica monetaria. Nell’arco temporale considerato il bilancio della Banca d’Italia e quello dell’Eurosistema sono raddoppiati; i titoli riconducibili a finalità di politica monetaria sono cresciuti di circa dieci volte; l’utile lordo, prima delle imposte e degli accantonamenti patrimoniali necessari per fronteggiare i rischi assunti, è cresciuto del 50 per cento circa, portandosi a 8,9 miliardi.
- Alla fine del 2018 l’attivo di bilancio della Banca d’Italia era di 968 miliardi di euro, 37 in più rispetto all’anno precedente. L’incremento – sensibilmente inferiore a quello registrato nel 2017 – è quasi interamente riconducibile ai titoli acquistati per finalità di politica monetaria, la cui consistenza ha toccato 393 miliardi; al loro interno, la gran parte è costituita da titoli dello Stato italiano, il cui valore lo scorso anno ha raggiunto i 320 miliardi.
- Il valore delle riserve auree si è attestato a 88 miliardi, 3 in più rispetto allo scorso esercizio.
- L’utile lordo del 2018, prima delle imposte e dell’accantonamento al fondo rischi generali, si è attestato, come detto, a 8,9 miliardi.
- Alla fine del 2018 il numero dei dipendenti della Banca era inferiore alle 6.700 unità, 1.000 in meno rispetto a dieci anni prima.
- In linea con tale indirizzo, a valere sull’utile netto di 6.240 milioni, si propone di attribuire ai Partecipanti un dividendo di importo uguale a quello degli ultimi anni: 340 milioni, pari al 4,5 per cento del capitale. Di conseguenza anche quest’anno la posta speciale sarebbe alimentata per 40 milioni, attestandosi così a 120 milioni. In base allo Statuto, alle quote eccedenti il 3 per cento del capitale non spettano diritti economici. I corrispondenti dividendi, pari a circa 113 milioni, sarebbero imputati alla riserva ordinaria. I dividendi effettivamente erogati ai Partecipanti ammonterebbero, pertanto, a 227 milioni di euro. La riserva ordinaria verrebbe aumentata di 150 milioni; tenendo anche conto dei dividendi trattenuti sulle quote eccedenti, l’attribuzione complessiva sarebbe pari a 263 milioni. In definitiva, considerando l’accantonamento al fondo rischi generali di 1,5 miliardi e la quota di utile assegnata alla riserva ordinaria, l’importo complessivamente destinato ai fondi patrimoniali ammonterebbe a 1,8 miliardi. Tenuto conto di quanto precede, l’utile netto da assegnare allo Stato sarebbe pari a 5.710 milioni, ammontare superiore di 2.344 milioni a quello dello scorso anno.

[7] INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 23 ottobre 2003 relativo alle operazioni degli Stati membri partecipanti aventi ad oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi in conformità dell'articolo 31.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE/2003/12) (2003/775/CE)
Articolo 3
Soglie per la segnalazione preventiva
1. Le soglie alle quali o sotto le quali le autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti possono effettuare, senza la necessità di una segnalazione preventiva alla BCE e in un qualunque giorno di negoziazione, operazioni aventi ad oggetto i loro saldi operativi in valuta estera, e le soglie al di sopra delle quali i vari tipi di operazioni aventi ad oggetto i loro saldi operativi in valuta estera non possono essere effettuate senza la segnalazione preventiva alla BCE e in un qualunque giorno di negoziazione, sono stabilite nell'allegato I.
ALLEGATO I Soglie per la segnalazione preventiva alla BCE delle operazioni in valuta estera degli Stati membri in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1
Tipi di operazioni Soglia applicabile (riferimento: data di contrattazione) Acquisti o vendite a titolo definitivo, a pronti e a termine, di attività in valuta estera Contro euro — 500 milioni di euro (operazioni aggregate lorde) Contro altre attività in valuta estera («operazioni a valute incrociate») — Controvalore di 500 milioni di euro (operazioni aggregate lorde per coppia di valute)

[8] Indirizzo del 2003
— per «operazioni» si intendono tutte le operazioni elencate nel secondo e terzo trattino dell'articolo 23 dello statuto, effettuate sul mercato da parte degli Stati membri partecipanti, che comportano lo scambio di attività non denominate in euro contro euro, o contro qualunque altra attività non denominata in euro, incluse, a titolo esemplificativo, le operazioni effettuate dalle banche centrali nazionali per conto degli Stati membri partecipanti e non registrate nei rendiconti finanziari delle banche centrali nazionali
Art. 23 (Statuto BCE)
— acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti;

[9] INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 20 febbraio 2014 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2014/9) (2014/304/UE)
Articolo 7 Soglie
1. Non possono essere effettuate operazioni eccedenti la soglia di cui all'allegato I al presente Indirizzo senza la previa approvazione della BCE. Tale soglia si applica alle operazioni di pronti contro termine,[4]   fatta salva la procedura di previa approvazione scritta per gli accordi di pronti contro termine di cui all'articolo 4. 2. Oltre alla soglia per le operazioni giornaliere aggregate di cui all'allegato I del presente Indirizzo, la BCE può specificare e applicare soglie aggiuntive per acquisti e vendite cumulative di attività e passività in un determinato periodo di tempo.
3. Il Consiglio direttivo può modificare la soglia di cui all'allegato I al presente Indirizzo in ogni momento.
ALLEGATO I SOGLIE PER LE OPERAZIONI DELLE BCN IN ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NAZIONALI EFFETTUATE IN UN SOLO GIORNO Soglia applicabile Effetto alla data di regolamento (aggregato netto delle operazioni) ( 1) 200 milioni di EUR
Il presente Indirizzo non si applica alle seguenti operazioni:
b) operazioni in metalli preziosi e in valuta estera contro euro disciplinati dall’Indirizzo BCE/2003/12 (2);

[10] Operazioni pronti contro termine


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