lunedì 18 febbraio 2019

Lettera a Giovanni Gazzoli di Itinerari Previdenziali su chi ha deciso i 75 anni in pensione




Pubblico la lettera che ho inviato lo scorso 8.2 a Giovanni Gazzoli, uno degli esperti del noto sito Itinerari Previdenziali presieduto dal professor Alberto Brambilla, sulle sue notizie false sulla riforma delle pensioni Fornero, alla quale – more solito – anche lui attribuisce colpe immeritate, tra cui quella che costringerebbe i giovani ad andare in pensione a 75 anni, che invece sono della ben più severa e misconosciuta riforma Sacconi.
Come in passato in casi analoghi, dal sito Itinerari Previdenziali nessuna reazione alla mia lettera.

Lettera a Giovanni Gazzoli di Itinerari Previdenziali sui 75 anni in pensione
Da:  v
8/2/2019 12:45
A:  giovanni.gazzoli@itinerariprevidenziali.it   Copia  info@itinerariprevidenziali.it   e altri 47+650

Egr. Dott. Giovanni Gazzoli,
Traggo dal Suo articolo dell’1.2.2019 « Non è un Paese per vecchi: analisi del decreto-legge su "Quota 100"» pubblicato nel sito Itinerari Previdenziali:

Tuttavia, i soggetti maggiormente penalizzati saranno i giovani e le donne. I primi, ossia coloro che hanno cominciato a lavorare dall’1/1/1996 e che quindi rientrano nella categoria dei “contributivi puri”, perché non sono considerati dalla riforma: questa, anzi, non smantella le rigidità introdotte dalla Legge Fornero nei confronti di questa platea, che vede la sua pensione interamente calcolata secondo il merito contributivo e che quindi – stando ai trend economici e anagrafici – è fiaccata nella speranza di poter beneficiare di una pensione e nella prospettiva di dover lavorare almeno fino a 75 anni.”
Mi permetto di fare le seguenti osservazioni.

Scusi, perché cita la (sola) riforma Fornero? Che ormai ha il destino segnato, anche – e soprattutto - per colpa dei supposti esperti previdenziali: è come il cacio sui maccheroni, e sempre di un solo tipo.[1] Alimentando una vulgata che ha fatto in Italia 60 milioni di vittime, oltre all’estero, che cerco di contrastare da sette anni: una fatica di Sisifo! Vediamo in dettaglio che cosa stabiliscono le norme pensionistiche al riguardo.
1. Il metodo contributivo “tripartito” è stato deciso dalla riforma Dini (Legge 8.8.1995, n. 335): (i) interamente retributivo per coloro che al 31.12.1995 avevano almeno 18 anni di contributi; (ii) misto per coloro che erano sotto questo limite; e (iii) interamente contributivo per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dall’1.1.1996.
2. La riforma Fornero (Legge 22.12.2011, n. 214) lo ha soltanto esteso, pro rata dall’1.1.2012, a coloro che, al 31.12.1995, avevano almeno 18 anni di contributi, tutti relativamente anziani e – contrariamente a ciò che Lei scrive, salvo prova contraria: “questi ultimi costituiranno la maggioranza dei soggetti che matureranno i requisiti di Quota 100 al 2021” - ormai quasi tutti già in pensione, come conferma RGS ma già nella relazione tecnica del 2011 (pag. 48)[2]:
«buona parte dei lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 hanno già acceduto al pensionamento;».
3. Quindi, limitatamente al dato in esame, la riforma Fornero non ha riguardato coloro che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996.
4. La riforma Fornero ha, però, anche aumentato la soglia minima sia del pensionamento di vecchiaia interamente contributivo:
«Ai sensi del comma 7, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni (in luogo dei 5 richiesti in precedenza), a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.» (Dossier Servizio Studi Camera dei Deputati).
Sia del pensionamento anticipato interamente contributivo:
«… al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari - per l'anno 2012 - a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.» (Dossier Servizio Studi Camera dei Deputati).
Entrambe le norme sono state fatte apposta per ritardare il pensionamento (e aumentare l’assegno pensionistico).
5. Ma, in generale, l’età di pensionamento dopo i 70 anni è soltanto una facoltà, tranne in taluni casi particolari in cui è resa necessaria dalla riforma Fornero, come, ad esempio, nel caso in cui gli anni di contribuzione siano inferiori a 20 e maggiori di 5, per rientrare dalla riforma Fornero sotto la riforma Maroni, che prescrive – per le pensioni calcolate interamente col contributivo - un minimo di 5 anni e non di 20.
6. Comunque, se in futuro si arriverà a 75, dipenderà prevalentemente dall’adeguamento triennale all’aspettativa di vita introdotto da Sacconi con la L. 102/2009, art. 22ter, comma 2, modificato sostanzialmente dalla L. 122/2010, art. 12, comma 12bis, che la riforma Fornero ha soltanto reso biennale a decorrere dal 2022 (non dal 2021, come sostiene erroneamente il Ragioniere Generale dello Stato, di concerto con DG Previdenza – cfr. il decreto direttoriale del 5.12.2017 -, in contraddizione, peraltro, con quanto scriveva RGS nella relazione tecnica della L. 214/2011[3]).
7. In definitiva, per l’età di pensionamento a 75 anni, dall’analisi delle norme sembra emergere un impatto secondario della riforma Fornero rispetto sia alla riforma Dini sia, soprattutto, alla riforma Sacconi. Come conferma, in generale, il risparmio al 2060 delle quattro riforme delle pensioni dal 2004.[4] Pertanto, le rigidità dell’attuale sistema pensionistico vanno ascritte, nelle giuste proporzioni, alle riforme Dini, Sacconi e Fornero.
Cordiali saluti,
V.

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Note

[1] Cfr. https://www.amazon.it/dp/B07L3B5N5M, capitolo 2, paragrafo 9

[2] Relazione tecnica legge 214/2011 (pag. 48)

[3] Cfr. https://www.amazon.it/dp/B07L3B5N5M, capitolo 2, paragrafo 5.

[4] Cfr. https://www.amazon.it/dp/B07L3B5N5M, capitolo 2, paragrafo 8.

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Destinatari:
Itinerari previdenziali CC ministri, parlamentari, altre Istituzioni, Fondazioni e Associazioni, Media, Sindacati, professori universitari.


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7 commenti:

  1. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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    1. Chi è RED ONE e che legame c'è con lo studio legale Pollini? Studio legale Pollini di dove?
      Io non censuro mai i commenti, neppure quelli di matti (e ce ne sono tanti anche nel web...). Sul post allegato risultano 2 commenti di offerte di prestito: qual è il problema?
      PS: Sono stato invitato oggi dal gestore della mia casella postale a cambiare la password per attività sospette, mi chiedo se c'è una relazione con la vostra richiesta.

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  2. http://vincesko.blogspot.com/2017/02/dialogo-sul-sistema-target2.html

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    1. Mi sono premurato di cercare nel web lo studio legale Pollini, il cui titolare mi ha spiegato la vicenda che la riguarda. Facendo un'eccezione alla mia regola di non censurare i commenti, provvederò al più presto a eliminare i commenti segnalati.
      PS: Però non è stato corretto ad attaccare la mia casella email.

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  3. provi a verificare, nella parte finale il post è pieno di commenti diffamatori

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  4. Info Tel 030.3754868
    Studio Legale Pollini Valseriati

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  5. le ricordo che la responsabilità dei commenti diffamatori ricade sull'amministratore del blog

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