Pubblico
la lettera che ho inviato quattro giorni fa al giornale on-line “Affari
Italiani” dopo aver letto un suo articolo a firma di Piero Righetti contenente una
notizia falsa sulla riforma delle pensioni Fornero. Domani pubblicherò la
risposta di Piero Righetti.
Lettera
ad “Affari Italiani” su una notizia falsa sulla Riforma delle pensioni Fornero.
Da: v
4/2/2019 15:44
A direzione@affaritaliani.it
Egr. Direttore,
Traggo con sorpresa dall’articolo di
Piero Righetti del 31 gennaio 2019 “Pensione anticipata? Può bastare anche Quota 94” la seguente
frase:
“Questa a mio avviso è la più rilevante
modifica, la più violenta spallata alla Riforma Fornero: in pensione a
59 anni di età anziché a 67, e cioè 8 anni prima.”
Con sorpresa, poiché Affari Italiani è uno dei destinatari delle mie
lettere circolari sulle pensioni, e, che io sappia, l’unico giornale nazionale che
ne abbia convertito alcune di esse in articoli pubblicandoli sul vostro
giornale, tra cui questo http://www.affaritaliani.it/economia/pensioni-fake-news-sulla-riforma-delle-pensioni-ecco-la-verita-506755.html sul medesimo errore.
Ma Piero Righetti, che da altra fonte
dovrebbe essere un ex dirigente INPS e forse è un vostro collaboratore,
evidentemente non le ha lette, perché, se lo avesse fatto, avrebbe evitato di
scrivere una notizia falsa.
La
riforma Fornero non ha quasi toccato le pensioni di vecchiaia.
Come
vi ho già segnalato, l’età a 67 anni è stata decisa dalla ben più severa
riforma Sacconi. Come risulta dal seguente prospetto:
Quadro sintetico dell’età di pensionamento in base
alle norme e ai loro autori (nel 2019)
QUOTE: abolite dalla riforma Fornero (L. 214/2011,
art. 24, commi 3 e 10).
PENSIONE DI VECCHIAIA
- L’età di pensionamento degli uomini è salita (da 65
nel 2010) a 67 anni nel 2019 e questi 2 anni in più - “finestra” mobile di 12
mesi (o 18 mesi per gli autonomi) e adeguamento triennale all’aspettativa di
vita - sono stati decisi dalla riforma
Sacconi (L. 122/2010, art. 12), tranne 4 mesi in media dalla riforma Damiano
(L. 247/2007); quindi la riforma Fornero non c’entra (se
non per la riduzione di 6 mesi per gli autonomi).
- L’età di pensionamento delle donne del settore
pubblico è salita (da 60) quasi senza gradualità a 65 anni nel 2012, ed è stato
deciso nel 2009 (L. 102/2009, art. 22ter, comma 1) e modificato nel 2010 (L.
122/2010, art. 12, comma 12-sexies) da Sacconi a seguito della Sentenza
del 13 novembre 2008 della Corte di giustizia dell’Unione europea, ma che poteva avvenire a qualunque
età tra 60 e 65 anni), più
“finestra” di 12 mesi, più 12 mesi di adeguamento all’aspettativa di vita, e a
67 anni nel 2019, e questi 7 anni in più sono tutti dovuti a Sacconi, tranne 4
mesi in media a Damiano; quindi la riforma Fornero non c’entra.
- L’allineamento dell’età di pensionamento delle donne
del settore privato (da 60) a tutti gli altri (già regolati da Sacconi) a 65
anni più «finestra», previsto da Sacconi gradualmente entro il 2026 (2023,
includendo l'adeguamento all’aspettativa di vita), è stato accelerato da
Fornero gradualmente entro il 2018 (L. 214/2011, art. 24, comma 6), ma in ogni
caso 2 anni (da 65 a 67) sono di Sacconi, tranne 4 mesi in media di Damiano.
Va aggiunto (i) che la riforma Fornero ha ridotto da 18 (previsto dalla riforma
Sacconi) a 12 mesi la «finestra» degli autonomi (uomini e donne); (ii) che la
riforma Fornero (rispettivamente, con il comma 6, lettere c e d, e con il comma 10
dell’art. 24 della L. 214/2011) ha aumentato l'età base di vecchiaia e di
anzianità di 1 anno (rispettivamente da 65 a 66 e da 40 a 41), ma solo
formalmente, poiché (con il comma 5) ha abolito contestualmente la
«finestra» di 12 o 18 mesi, di Damiano (4 mesi in media) e Sacconi (8 o 14
mesi), ma senza evidenziarne il legame, così si è intestata di fatto entrambe
le misure; (iii) che, dal 2022, in forza della legge Fornero (L.
214/2011, art. 24, comma 13),
l’adeguamento automatico diverrà biennale («13 Gli adeguamenti agli
incrementi della speranza di vita successivi a quello [triennale, ndr]
effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale»),
ma, appunto, è solo un’accelerazione del meccanismo deciso da Sacconi; e (iv)
che la riforma Fornero (col comma 2 dell’art. 24 della L. 214/2011) ha soltanto
esteso, pro rata dall’1.1.2012, il metodo contributivo – introdotto dalla riforma
Dini nel 1995 – a coloro che ne erano esclusi, cioè coloro
che, al 31.12.1995, avevano almeno 18 anni di contributi, quindi tutti
relativamente anziani e ora già in pensione o prossimi al pensionamento.
La riforma
SACCONI ha interessato anche le pensioni di anzianità:
PENSIONE ANTICIPATA (ex anzianità)
- L’età di pensionamento degli uomini è salita (da 40
anni nel 2010) a 42 anni e 10 mesi e di questi 2 anni e 10 mesi in più (+ 6
mesi per gli autonomi) 1 anno e 3 mesi (o 1 anno e 9 mesi relativamente agli
autonomi), sono di Sacconi (di cui 4 mesi in media di Damiano) e 1 anno e 7
mesi sono di Fornero (o 1 anno e 1 mese relativamente agli autonomi). L’anno
e tre mesi in più sono stati decisi da SACCONI, rispettivamente, con il DL
78/2010, L. 122/2010, art. 12 (“finestra” mobile di 12 mesi) e col DL 98/2011 (L. 111/2011), art. 18, comma 22ter:
più 1 mese per chi matura i requisiti nel 2012, più 2 mesi per chi li matura
nel 2013, e più 3 mesi per chi li matura nel 2014. Quindi si arriva a 41 anni e
1 mese o 2 o 3 per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e 41 anni e 7 mesi
o 8 o 9 per i lavoratori e le lavoratrici autonomi.
- L’età di pensionamento delle donne è salita, da 40
anni nel 2010, a 41 anni e 10 mesi, e di questo anno e 10 mesi in più (+ 6 mesi
per gli autonomi), 1 anno e 3 mesi (o 1 anno e 9 mesi relativamente agli
autonomi), sono di Sacconi (di cui 4 mesi in media di Damiano) e 7 mesi sono di
Fornero.
E’ importante, infine, osservare che l’aumento
dell’età di pensionamento sia di vecchiaia (da 65 a 66 anni) che di anzianità
(da 40 a 41 anni e 3 mesi) – oltre all’adeguamento all’aspettativa di vita -
viene di solito erroneamente attribuito alla riforma Fornero e non alla riforma
Sacconi, come lamenta la stessa professoressa Fornero
nel suo ultimo libro. Ma la colpa è della formulazione insufficiente e poco
chiara della legge Fornero, che ha abolito la “finestra” mobile (con il comma
5) e contestualmente aumentato l’età base (rispettivamente, con il comma 6,
lettere c e d, e con il comma 10 dell’art. 24 della L. 214/2011), senza però
evidenziarne il legame, il che ha tratto in inganno tutti, perfino il Servizio
Studi della Camera nell’immediatezza del varo della riforma Fornero (cfr.
dossier L. 214/2011), RGS (cfr. NADEF 2018, pag. 61) e professori di Lavoro e
Previdenza.
Cordiali saluti,
V.
PS:
Ho fatto delle modifiche al mio libro, a breve provvederò a farglielo spedire.
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