venerdì 24 novembre 2017

Lettera n. 2 al Sen. Prof. Pietro Ichino in merito alla sua bufala su chi è l’autore dell’adeguamento automatico dell’età di pensionamento




Pubblico la seconda lettera che ho inviato, l’altro ieri, al Sen. Prof. Pietro Ichino, dopo aver riscontrato in un articolo della sua ultima newsletter che, anziché pubblicare una rettifica dopo la mia prima lettera, ha ribadito consapevolmente il suo grave errore di attribuzione alla riforma delle pensioni Fornero anziché alla riforma delle pensioni SACCONI della norma pensionistica relativa all’adeguamento triennale dell’età di pensionamento all’aspettativa di vita. Aggiungendoci la seconda BUFALA che la riforma Fornero ha “messo in sesto il nostro sistema pensionistico”.

Pensioni, l'autore dell'adeguamento automatico dell'età di pensionamento è SACCONI, non Fornero.
Da v.
22/11/2017  22:45

Egr. Sen. Pietro Ichino,
Mi meraviglia molto che, anziché ammettere l’errore che Le ho segnalato[1] (cfr. l’articolo della Sua newsletter n. 456, 28 ottobre 2017, “Cesare Damiano, sinistra Pd, e Maurizio Sacconi, rientrato in FI, convergono su di un grande obiettivo bi-partisan: smontare la riforma Fornero delle pensioni”, scusarsi e pubblicare un comunicato di rettifica, Lei rincari la dose (cfr. nella Nwsl n. 459, 20 novembre 2017 L’OSSESSIONE PENSIONISTICA DI CGIL E UIL http://www.pietroichino.it/?p=47304).
E non solo, richiamando il precedente articolo, riattribuisca erroneamente e scientemente alla riforma Fornero l’introduzione del meccanismo dell’adeguamento periodico dell’età di pensionamento all’aspettativa di vita, ma aggiunga una seconda BUFALA che circola anch’essa da sei anni, in un crescendo di DISINFORMAZIONE generale sulle pensioni (e non solo), che ha fatto in Italia quasi 60 milioni di vittime.
Si tratta di una DISINFORMAZIONE alimentata dal potentissimo sistema (dis)informativo berlusconiano e del centrodestra, da tutti i media e da DISINFORMATORI, esperti di previdenza, in servizio permanente effettivo.
I primi nomi che mi vengono in mente sono: Giuliano Cazzola, Oscar Giannino, Tito Boeri, Cesare Damiano e Lei (sto preparando uno scritto con le prove documentali), oltre a Matteo Salvini, che votò la severissima riforma SACCONI e, invece di andarsene in esilio, minaccia di esilio la professoressa Fornero perché manderebbe – lei, non SACCONI (sic!) - in pensione a 67 anni e poi a 70 gli Italiani; la stessa Elsa Fornero; tra i sindacalisti Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo e, molto stranamente, Susanna Camusso e Maurizio Landini, duri oppositori nel 2010 della riforma SACCONI; e, infine, Maurizio Sacconi, per il suo lunghissimo e colpevole silenzio, che hanno obliterato completamente la severissima riforma delle pensioni SACCONI, una sorta di damnatio memoriae, un vero caso di scuola.  
Una seconda BUFALA, dicevo, che “Il nostro sistema pensionistico [è stato] rimesso in sesto dalla legge Fornero del 2011”, affermazione smentita da un esame comparativo puntuale delle norme pensionistiche e dai dati economici ufficiali.
Come si può facilmente verificare, ribadisco che l’adeguamento triennale dell’età di pensionamento all’aspettativa di vita è stato introdotto dalla riforma delle pensioni SACCONI (NON dalla riforma Fornero) con la Legge 122/2010, art. 12, comma 12bis.
DL 78 del 31.5.2010, convertito dalla legge 122 del 30.7.2010, art. 12, comma 12bis:
(( 12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.
link non più attivo, sostituito da:
Come si può, altresì, altrettanto facilmente verificare, nella stessa L. 214/2011, art. 24 (riforma delle pensioni Fornero), viene più volte citata la L. 122/2010 quando si parla di adeguamento all’aspettativa di vita, ad esempio al comma 4 fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni” o al comma 6 Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” o al comma 12 12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;”.
Per quanto riguarda, infine, i risparmi di spesa pensionistica dopo le varie riforme delle pensioni dal 2004 (Maroni, 2004, il cui ‘scalone’ fu abolito da Damiano, Damiano, 2007, SACCONI, 2010 e 2011, e Fornero, 2011), sono stati dalla RGS (a) quantificati in ben 900 mld fino al 2060 “circa 60 punti percentuali di PIL, cumulati al 2060”; e (b) ascritti, tagliando istituzionalmente la testa al toro della DISINFORMAZIONE generale sulle pensioni, per circa un terzo del totale alle riforme dal 2011 (modifiche della riforma Sacconi e riforma Fornero) e perciò per meno di un terzo del totale alla riforma Fornero.[2]

[1] Lettera al Sen. Prof. Pietro Ichino su un suo errore di attribuzione di un’importante norma pensionistica

[2] LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2017 – Rapporto n. 18
Box 2.3 - Effetti finanziari del complessivo ciclo di riforme adottate dal 2004 (pag. 76)
Considerando l’insieme degli interventi di riforma approvati a partire dal 2004 (L 243/2004), si evidenzia che, complessivamente, essi hanno generato una riduzione dell’incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL pari a circa 60 punti percentuali di PIL, cumulati al 2060. Di questi, circa due terzi sono dovuti agli interventi adottati prima del DL 201/2011 (convertito con L 214/2011) [Maroni, Damiano e SACCONI, ndr] e circa un terzo agli interventi successivi [modifiche alla riforma Sacconi e riforma Fornero, ndr], con particolare riguardo al pacchetto di misure previste con la riforma del 2011 (art. 24 della L 214/2011).
Egr. Prof. Ichino, spero voglia d’ora in poi contribuire alla chiarificazione di chi ha fatto che cosa in tema di riforme delle pensioni.
Distinti saluti,
V.

PS:
Giovedì, 26 ottobre 2017 - 19:30:00
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(n. 50 destinatari)


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