Ho
conservato la bozza di questo post da alcuni anni, esattamente dal 3
agosto 2018. Prima ancora, era destinato a Wikipedia e Bankpedia. Ma, per ragioni diverse,
l'ho ridimensionato di molto nel primo caso travasandolo nella voce
preesistente "Riforma delle pensioni Fornero" (che ho in parte
modificato) e ritirato nel secondo. Esso, perciò, tratta anche della Riforma
delle pensioni Fornero. Su entrambe impera ancora la più totale
disinformazione, mitigata appena dalla mia fatica di Sisifo controinformativa. Le fonti sono primarie: le leggi e gli ottimi dossier delle leggi del Servizio Studi della Camera o del Senato. Essendo ancora attuale, lo pubblico oggi, 8 giugno 2026.
Riforma
delle pensioni Sacconi
1. Cenni storici
Dopo la crisi del debito greco, anche in Italia si rafforzano gli
effetti della grave crisi finanziaria originatasi negli Stati Uniti d’America e
che va sotto il nome di crisi dei mutui subprime, e il
Governo Berlusconi, su sollecitazione dell’Unione Europea, vara una
severa manovra finanziaria correttiva dei conti pubblici - il DL 78 del 31 maggio
2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 -, al cui art.12 vengono
emanate nuove ed incisive norme riguardanti le pensioni, che vanno sotto il
nome di Riforma delle pensioni Sacconi (che prende il nome dal ministro
del Lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi).
Ad essa, un anno e
mezzo dopo, ad opera del successivo Governo Monti, farà seguito la Riforma delle pensioni Fornero (che prende il nome dal ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero).
Gli scopi sono di: (i)
equilibrare strutturalmente la spesa pensionistica pubblica; (ii) mettere in
sicurezza i conti previdenziali, facenti parte dei conti pubblici, e rendere sostenibile il sistema previdenziale nel lungo periodo; e (iii) procurare dei
risparmi di spesa anche nel breve-medio periodo, per far fronte alla grave
crisi economica.
Esse completano un ciclo di
incisive riforme pensionistiche iniziato nel 1992. Da allora,
infatti, le
riforme delle pensioni, considerando un'unica riforma i provvedimenti varati da
Sacconi nel 2010 e 2011 (oltre alla Legge 3.8.2009, n. 102, art. 22ter), sono state sette:
Amato, Decreto Legislativo 503 del 1992; Dini, Legge 8.8.1995, n. 335; Prodi, Legge 27.12.1997, n.
449; Berlusconi/Maroni, Legge 23.8.2004, n. 243; Prodi/Damiano, Legge 27.12.1997, n. 247; Berlusconi/Sacconi, Legge 30.07.2010, n.
122, Legge 15.7.2011, n.
111, Legge 14.9.2011, n. 148; Monti-Fornero, Legge 22.12.2011, n.
214.
Va sottolineato che di esse,
dunque, la riforma Fornero è la settima e ultima (finora), e, a
giudicare dalle norme e dagli effetti, sia in fatto di allungamento dell’età di
pensionamento, sia in termini di risparmio di spesa,
non la più severa.
2. Modalità di pensionamento ordinario
Va
opportunamente precisato, per una migliore comprensione dei termini e
dell’evoluzione delle norme, che, fino al varo della riforma Fornero,
esistevano tre modalità di pensionamento ordinario (in senso lato, poiché per pensionamento ordinario
s’intende di norma quello per vecchiaia):
1. Il pensionamento di vecchiaia;
2. Il pensionamento di anzianità (basato soltanto sugli anni di contribuzione,
prescindendo dall’età anagrafica); e, nell’ambito di quest’ultimo,
3. Il pensionamento in base alle “quote” (somma di età anagrafica e anzianità
contributiva).
La riforma
Fornero ha (i) soltanto modificato la denominazione del pensionamento di
anzianità in “anticipato”; e (ii) eliminato le “quote”. Di conseguenza, le
modalità di pensionamento ordinario attualmente vigenti sono soltanto
due:
1. Il pensionamento di vecchiaia, legato all’età anagrafica (ma con un minimo
di 20 anni di contributi, salvo che si abbiano 70 anni, nel qual caso rimane il limite minimo precedente
di 5 anni);
2. Il pensionamento anticipato (che prescinde dall’età anagrafica), legato
agli anni di contributi versati.
3. Analisi delle misure comma per comma della Legge 122/2010
I commi da 1 a 6 modificano la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cd. finestre).
I commi da 7 a 9 intervengono in materia
di Trattamenti di Fine Servizio dei
dipendenti pubblici, disponendone, in particolare, la loro corresponsione in forma rateale (comma 7).
Inoltre, si conferma la disciplina inerente la determinazione delle scadenze utili per il riconoscimento delle
prestazioni (comma 8), e si
dispone la non applicazione della
rateizzazione della corresponsione dei trattamenti per i collocamenti a riposo avvenuti il 30 novembre 2010 (comma 9).
Il comma 10 applica, con
effetto sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011, a tutti i
dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, il regime del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo
2120 del codice civile, in sostituzione dei trattamenti di fine servizio e delle indennità equipollenti relative ai
trattamenti di fine servizio comunque denominati, in tutti i casi in cui tale
trattamento non sia già regolato in base all’articolo 2120 c.c. (e cioè
per tutti i dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2000 i quali non abbiano
optato per il TFR stesso).
Il comma 11 fornisce un’interpretazione
autentica dell’articolo 1,
comma 208, della L. 662/1996 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria
per il 1997), inerente gli obblighi
previdenziali dei soggetti
esercitanti contemporaneamente diverse attività autonome.
Il comma 12 è stato soppresso
durante l’esame del provvedimento al Senato.
I commi 12-bis-12-quinquies, introdotti al Senato,
dispongono l’innalzamento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, al fine di adeguarli all'incremento della speranza di vita.
Il comma 12-sexies,
in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13
novembre 2008 nella causa C-46/07, modifica i commi 1 e 3 dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009,
relativi all’età pensionabile delle
dipendenti pubbliche, che viene aumentata da 60 a 61 anni dal 1° gennaio
2011 e a 65 anni dal 1° gennaio 2012 (ad essa si applica la “finestra” di 12
mesi).
I commi da 12-septies a 12-undecies intervengono sulla
disciplina della ricongiunzione dei contributi
pensionistici, di cui alla L. 7
febbraio 1979, n. 29, al fine di armonizzare le norme previste in materia nei
diversi regimi pensionistici, ponendo in taluni casi
l’onere del trasferimento a carico del lavoratore.
Il comma 12-duodecies prevede l’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 74, comma 1, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388/2000),
limitatamente allo stanziamento per il 2010, anche ai fini del finanziamento
delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 12-terdecies dispone,
per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013, una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti nelle
U.P.B. dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche
sociali a favore dei finanziamenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, complessivamente
e proporzionalmente nella misura di 30
milioni di euro annui.
1. L’aumento dell'età per
il pensionamento sia di vecchiaia che di anzianità (attraverso l’introduzione
delle cosiddette “finestre”, di 12
mesi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per quelli autonomi);
2. La “finestra” (=
differimento dell’erogazione) mobile di 12 mesi per tutti i lavoratori dipendenti
pubblici e privati o 18 mesi per tutti quelli autonomi (“finestra” mobile che
incorpora la “finestra” fissa, mediamente di 4 mesi, introdotta dalla Riforma
delle pensioni Damiano con la L. 24.12.2007, n. 247);
3. L'allungamento,
quasi senza gradualità, di 5 anni (più “finestra”) dell’età di pensionamento di
vecchiaia delle lavoratrici dipendenti pubbliche per equipararle a tutti gli
altri a 65 anni (più “finestra”), tranne le lavoratrici del settore privato;
5. L’adeguamento
triennale all’aspettativa di vita, a decorrere dal 2013, che porterà l’età di
pensionamento di vecchiaia a 67 anni nel 2019.
6.
Lo slittamento di un anno dei pensionamenti a partire dal 2012 per il personale
della scuola e dell’università tramite l'estensione anche a loro della “finestra” di
12 mesi per l’erogazione della pensione (DL 138/2011, L.148/2011, art. 1, comma 21);
7.
Il blocco parziale o totale della perequazione (indicizzazione ai prezzi) delle pensioni superiori a 5
volte il trattamento minimo per gli anni 2012–2013 (DL 98/2011, L. 111/2011, art.18, comma 3, abrogato dalla Legge 214/2011,
che lo sostituisce con un provvedimento analogo ma più severo, che però è a sua
volta dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 70/2015 della Corte Cost.
perché privo di ragionevolezza);
8.
L’applicazione, a decorrere dal 1º agosto 2011 e fino al 31
dicembre 2014, di un contributo di solidarietà sui redditi pensionistici lordi
superiori a 90 mila €: fino a 150.000 euro, il contributo è
pari al 5% della parte
eccedente i 90mila euro; ed è pari al 10% per la parte eccedente i 150.000 euro (L. 111/2011, art. 18, comma 22bis, dichiarata incostituzionale
dalla sentenza n. 116 del 5 giugno 2013 della Corte Cost.).
La riforma Fornero (DL 201/2011, L. 214/2011, art. 24) ha stabilito,
principalmente:
1. L’accelerazione dell’allineamento graduale, entro il 2018, dell’età di
pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici private da 60 anni a 65
(più ‘finestra’), per allinearle a tutti gli altri, già regolati da Sacconi (comma 6, lettere a e b);
2.
L’aumento di un anno (da 41 anni e 3 mesi a 42 anni e 3 mesi) delle pensioni di anzianità (ridenominate
“anticipate”) limitatamente agli uomini (comma 10);
3. L’abolizione delle cosiddette “quote” (somma di età anagrafica e
anzianità contributiva) (commi 3 e 10); il
sistema delle “quote” continua a trovare applicazione per i “lavori usuranti”
(comma 17);
4.
L’estensione pro-rata, a decorrere
dall'1.1.2012, del metodo contributivo a coloro che erano esclusi dalla riforma Dini del
1995, che lo ha introdotto (cioè coloro che avevano un’anzianità contributiva al 31.12.1995 di
almeno 18 anni) (comma 2);
5.
L’estensione alle pensioni anticipate (ex pensioni di anzianità) dell’adeguamento
all’aspettativa di vita, introdotto dalla riforma Sacconi, (comma 12) e la modifica della sua cadenza da triennale
a biennale, successivamente a quello del 2019 (comma 13);
6.
Il blocco parziale o totale della perequazione delle pensioni
superiori a 3 volte il trattamento minimo per gli anni 2012–2017 (comma 25, dichiarato
incostituzionale dalla sentenza n. 70/2015);
7.
L’estensione,
a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, del contributo di
solidarietà già introdotto dal precedente governo, sulle pensioni di importo
superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, con l’aggiunta di un contributo
del 15% della parte eccedente i 200 mila € (comma 31-bis, poi dichiarato
incostituzionale con sentenza n. 116 del 5 giugno 2013 della Corte Cost.).
Gli effetti di risparmio di spesa, secondo la Ragioneria Generale dello Stato (RGS), sono crescenti, “passando da 0,1 punti percentuali
del 2012 a circa 1,4 punti percentuali del 2020. Successivamente, esso decresce
a 0,8 punti percentuali intorno al 2030 per poi annullarsi sostanzialmente
attorno al 2045”.
Si
noti bene che la legge Fornero ha (col comma 5) opportunamente eliminato la “finestra” di 12
mesi (estesa anche ai lavoratori autonomi, in luogo dei 18 mesi, e quindi
riducendola di 6 mesi), sostituendola con un allungamento corrispondente
dell’età base (comma 6, lettere c e d), ma l’allungamento (già recato dalle riforme Sacconi - 8 o 14
mesi - e Damiano – 4 mesi - con le “finestre”) è solo formale. Ciò ha sia dato
maggiore trasparenza al sistema, sia reso omogeneo il dato dell’età di
pensionamento nel confronto internazionale. Per contro, non avendo il testo
della riforma Fornero esplicitato il legame tra l’allungamento dell’età base e
l’abolizione delle “finestre”, l’allungamento dell’età base di 12 mesi (o 18
mesi per gli autonomi, poi ridotto a 12 dalla riforma Fornero) viene
erroneamente attribuito alla riforma Fornero e non alla riforma Sacconi, come lamenta la stessa professoressa Fornero.[1]
Come si arguisce confrontando le misure,
l’allungamento dell’età di pensionamento è stato deciso più da Sacconi che da
Fornero, segnatamente per il pensionamento di vecchiaia:
- sia
portando l’età di pensionamento per vecchiaia, senza gradualità, tramite
la “finestra” mobile ( = differimento dell’erogazione) di 12 o 18 mesi, da 65 a 66 anni per i
lavoratori dipendenti e a 66 anni e 6 mesi per i lavoratori autonomi,
tranne le lavoratrici (dipendenti e autonome) del settore privato, per le
quali ha previsto l’allineamento graduale entro il 2023 (accelerato poi dalla riforma Fornero nel 2011, gradualmente entro il 2018);
- sia portando l’età di pensionamento per vecchiaia,
quasi senza gradualità, da 60 a 65 anni per le lavoratrici dipendenti
pubbliche, a seguito della Sentenza
del 13 novembre 2008 della Corte di giustizia dell’Unione europea, ma che poteva avvenire a qualunque
età tra 60 e 65 anni, più “finestra” di 12 mesi;
- sia
portando l’età di pensionamento di anzianità, tramite la “finestra” mobile, a 41 anni per uomini e donne col
DL 78/2010 (L. 122/2010), più, col DL 98/2011 (L. 111/2011), art. 18, comma 22-ter, 1 mese per chi matura i requisiti nel 2012, o
+2 mesi per chi li matura nel 2013, o +3 mesi per chi li matura nel 2014,
portando l’età a 41 anni e 1 mese e poi 2 o 3 mesi per i lavoratori e le
lavoratrici dipendenti e 41 anni e 7 mesi o 8 o 9 per i lavoratori e le lavoratrici
autonomi;
- sia introducendo –
sempre Sacconi e non Fornero – con la L. 102/2009, art. 22ter, comma 2, modificato sostanzialmente dalla L. 122/2010, art. 12, comma 12bis,
l’incisivo e fondamentale adeguamento triennale all’aspettativa di vita
(che, relativamente agli “adeguamenti successivi a
quello [triennale, 2019-2021, ndr] effettuato con
decorrenza 1° gennaio 2019”, e cioè dal 2022,
quantunque il Ragioniere Generale dello Stato affermi sorprendentemente che
decorre dal 2021 - l’errore nasce dalla relazione tecnica
del decreto salva-Italia, DL 201/2011, che, come tutte le altre, è stata presumibilmente elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) -, in forza della
riforma Fornero (L.
214/2011, art. 24, comma 13), diverrà
biennale), che ha portato finora (2018) l’età di pensionamento di
vecchiaia a 66 anni e 7 mesi e la porterà a 67 nel 2019, e poi via via a
70 e oltre. Data l’importanza, va ribadito che il presumibile
errore della relazione tecnica (“agli aggiornamenti aventi decorrenza
successiva a quelli decorrenti dal 1° gennaio
2019”, pag. 38), emerge anche dall’uso errato di “quelli”, al plurale, in
luogo di “quello”, al singolare, come recita il testo della chiarissima norma: “adeguamenti successivi a quello
[triennale, 2019-2021, ndr] effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019”
(art. 24, comma 13). La presumibile errata interpretazione viene ripetuta nella
tabella a pag. 42. Per contro, il dossier relativo alla legge, già linkato sopra, elaborato dal Servizio Studi
della Camera, riporta testualmente e correttamente: “Il comma 13 stabilisce la cadenza biennale dell’aggiornamento degli adeguamenti agli incrementi della
speranza di vita successivi a quello
effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del D.L.
78/2010”. Anche l'INPS cita correttamente la nitida norma: “10. Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita (art. 24, comma 13) Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati
con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge
n. 122/2010. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al
comma 12-ter del citato articolo, devono riferirsi al biennio” (Circ. n. 37 del 14.3.2012).
- Anche il
sistema contributivo lo ha introdotto la riforma Dini nel 1995, non la
riforma Fornero nel 2011; questa ha solo incluso, col calcolo pro rata
dal 1° gennaio 2012, quelli esclusi dalla legge Dini, che all’epoca
avevano già almeno 18 anni di contributi, quindi nel 2012 tutti
relativamente anziani, equiparando così i giovani e tutti gli altri.
- Va però
aggiunto che la riforma Fornero, oltre a renderne la periodicità biennale,
ha anche esteso, col comma 12 dell’art. 24, l’adeguamento all’aspettativa
di vita alle pensioni anticipate (ex anzianità).
5. Esodati
Anche la riforma Sacconi ha avuto i suoi esodati, almeno diecimila persone, poiché,
con una decisione iniqua e forse incostituzionale del ministro Sacconi, furono scientemente salvaguardate soltanto le prime
diecimila (cfr. DL 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, art. 12, comma 6 “6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di
lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al
comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime
delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto
non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.”), ma a causa presumibilmente della sordina imposta dal potentissimo
apparato informativo berlusconiano fecero molto meno rumore e, poi, come la professoressa Fornero ha lamentato recentemente
ed esplicitamente alla trasmissione di Radio1-Zapping del 22 giugno 2018, sono
stati anch’essi imputati alla riforma Fornero.
Va anche precisato che gli esodati, dopo
l’ottava salvaguardia, non sono 170.000 – come ha affermato lei nella predetta intervista e nel suo ultimo libro[2] - ma 153.000 circa. Il numero degli esodati,
infatti, come dichiarò la professoressa Elsa Fornero a “In
mezz’ora” del 10.5.2015 e poi in varie altre occasioni, fu prima sottostimato
(la prima salvaguardia riguardò 65.000 persone) e poi, come riportato da varie
fonti (tra cui i Deputati PD e l'On. Damiano, presidente della
Commissione Lavoro della Camera), sovrastimato dalla burocrazia di RGS e INPS,
che, nell'arco di 6 anni e su 8 salvaguardie, «ridetermina il numero
massimo degli esodati a 153.389 soggetti», contro una stima iniziale di 389.200,
cioè a meno della metà della stima iniziale.
6. Risparmi
dalle riforme delle pensioni
Anche sulla base
dei risparmi rivenienti dalle quattro riforme dal 2004 (Maroni, 2004; Damiano,
2007; Sacconi, 2010 e 2011; e Fornero, 2011), stimati dalla Ragioneria Generale dello Stato in 60 punti di Pil cumulati al 2060, pari a 1.000 mld, emerge un rilevante
maggiore impatto della riforma Sacconi rispetto alla riforma Fornero,
poiché soltanto un terzo viene ascritto a quest’ultima, cioè 350 mld (poi scesi a 280 mld
dopo i successivi interventi legislativi); il
che, poiché lo “scalone” di Maroni fu abolito da Damiano (che RGS non menziona)
e le “quote” di Damiano furono abolite da Fornero, significa che l’RGS ascrive
la grandissima parte dei residui 700 mld,
cioè il doppio di 350 mld, alla riforma Sacconi.
7. Informazione sulle riforme delle
pensioni
Ad eccezione di RGS e Corte
dei Conti, quasi tutti, in Italia, inclusi ISTAT
e UPB, famosi esperti di
previdenza (si veda qui, qui e qui), noti
parlamentari ed esperti previdenziali (si veda qui e qui), e
all’estero, inclusi EUROSTAT (che riceve i dati dall’ISTAT), OCSE, che usa dati vecchi e in parte errati,
ma è l’unico Ente che propone i dati pensionistici al lordo e al netto delle
imposte (il peso fiscale sulle pensioni in Italia è il più alto), e FMI, che
usa dati vecchi e in parte errati, ma molto pubblicizzati a livello mondiale,
ascrivono tutto alla riforma Fornero, decretando un'impropria damnatio
memoriae della riforma Sacconi, o, al minimo, le attribuiscono l’adeguamento
periodico alla speranza di vita, creando e alimentando – specularmente - la
sopravvalutazione abnorme della riforma Fornero. Valga a dimostrarlo anche il
previsto risparmio dalla mera estensione del metodo contributivo (mentre la vulgata è
che la riforma Fornero abbia salvato i conti pensionistici sostituendo il
contributivo al retributivo per tutti), quantificato
dalla RGS, relativamente al periodo dal 2012 al 2018, in, rispettivamente,
(al netto fisco) 5, 24, 39, 70, 116, 169 e 216 milioni, numeri che dimostrano la
scarsa incidenza della misura, almeno finché non andrà a regime (2035), pari ad
appena il 10% circa del risparmio annuo accreditato alla riforma Fornero.
I
media hanno invece avuto un comportamento oscillante: in una prima fase che si
può circoscrivere al periodo a ridosso dell'approvazione della riforma Fornero
(2012-2013), essi hanno evidenziato gli effetti notevoli della riforma Sacconi;[3] in una seconda fase, a partire dal 2014,
hanno invece anch’essi in gran maggioranza obliterato la riforma Sacconi,
attribuendone le misure, in parte o in toto, alla riforma Fornero.[4] La stessa Elsa Fornero scrive nel suo libro già citato
che “le deformazioni
mediatiche dei meccanismi pensionistici e delle loro conseguenze sono state
notevoli, in Italia e altrove” (posizione Kindle 468).
Anche l’INPS ha partecipato talvolta alla “cancellazione” della riforma Sacconi.[5]
8. Impegni con l’Unione Europea
Con la riforma delle pensioni Sacconi, il Governo italiano mantiene
l’impegno preso di raggiungere i 67 anni di pensionamento di vecchiaia entro il
2021 (il dato 2026 per tutti è soltanto il frutto di un errore materiale contenuto nella
prima lettera di comunicazione del Governo all’UE, nella quale venivano esplicitati gli obiettivi e le misure
prese e da prendere, errore amplificato negativamente da tutti i media italiani, che provocò una
dura
reazione della Commissione Europea e del Consiglio Europeo), tranne – a causa del veto della Lega Nord, facente parte della maggioranza – per le
donne del settore privato, che si sarebbero allineate entro il 2026 (2023,
includendo l’adeguamento alla speranza di vita), e di revisionare le pensioni
di anzianità.[6]
La riforma delle
pensioni Fornero, adempiendo le richieste irrituali (si veda l’art.
7-Indipendenza – che deve essere reciproca con gli Stati - dello Statuto BCE) contenute nella lettera
della Banca Centrale Europea, completa il percorso precedentemente compiuto,
soprattutto accelerando l’allineamento delle donne del settore privato e
abolendo le “quote”.
In conclusione, l’Italia, pur non
facendo parte dei Paesi sottoposti ai programmi di aggiustamento, quali Grecia,
Irlanda, Spagna, Cipro e Portogallo, è stato l'unico Paese UE ad aver avuto non
una ma ben due severe riforme pensionistiche, per cui, dopo
queste riforme, il sistema pensionistico italiano è giudicato unanimemente
dagli esperti tra i più severi e sostenibili in UE28.[7]
_____________________
[1] “Rispondeva infine
essenzialmente a criteri di trasparenza l’assorbimento delle cosiddette
«finestre mobili» nei requisiti anagrafici e contributivi, una modalità che era
stata adottata per aumentare un po’ surrettiziamente l’età di pensionamento.
Nel commentare quest’ultima misura, mi sia consentita un’annotazione sullo
stile di governo dei tecnici (e in ogni caso della sottoscritta): mentre le
finestre erano state introdotte con lo scopo di ritardare il pensionamento
senza farlo ben comprendere all’opinione pubblica, la loro cancellazione
rispondeva a un criterio di trasparenza, riassumibile nel messaggio: «se hai
maturato il diritto al pensionamento è assurdo che ti si chieda un anno di
“attesa”, peraltro non contato a fini pensionistici». La nostra decisione
pertanto fu di rendere esplicito l’anno in più richiesto [sic; in effetti
già deciso da Sacconi con la L. 122/2010, art. 12, commi 1 e 2]. Di fatto, questo non corrispondeva a un
aumento dell’anzianità, eppure fu interpretato così, con il seguito di
ulteriori aspre polemiche” (Elsa Fornero, “Chi ha paura delle riforme:
Illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni”, posizioni nel Kindle
3137-3141). Va evidenziato che, a distanza di sette anni, quasi tutti, sia in Italia che all'estero (si vedano il paragrafo 6 e la nota 4), ritengono che sia stata la riforma Fornero, e non la riforma Sacconi, ad aumentare l'età di pensionamento di vecchiaia a 66 anni, e poi a 67 anni per avere introdotto l'adeguamento dell'età di pensionamento all'aspettativa di vita.
[2] “Diversi provvedimenti
di salvaguardia si sono susseguiti (a oggi, aprile 2018, ne sono stati
approvati otto, per un totale di circa 170.000 persone esonerate
dall’applicazione delle nuove norme)” (Elsa Fornero, “Chi ha paura delle
riforme: Illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni”, posizioni nel
Kindle 3188-3189).
[3] Ecco vari esempi:
Pensioni,
effetto Sacconi Tremonti: calo del 27,4%
Inps: nei primi tre mesi dell'anno numeri dimezzati
rispetto al 2011.
15 Aprile 2012
Inps,
l'età media in aumento: promossa la riforma Sacconi
28/07/2012
Pensioni, l’annuncio dell’Inps: «Nei
primi 3 mesi del 2012 assegni dimezzati»
Nei primi 3 mesi
del 2012 le nuove pensioni sono state 43.870, erano 93.552 nel 2011
14 aprile 2012
Pensioni: effetto finestre e stretta
anzianità
Dimezzati
assegni primi tre mesi
Alessia
tagliacozzo - 15 aprile, 20:40
Pensioni, il tracollo delle uscite. Gli
effetti delle riforme Damiano e Sacconi: in 3 mesi -32% nel pubblico
Data: 26/04/2012
L'ETA
MEDIA È SUPERIORE DI DUE ANNI RISPETTO ALLA FRANCIA E VICINA A QUELLA TEDESCA
Pensioni,« il
sistema (ora) è in sicurezza» Mastrapasqua, la riforma e il bilancio dell'Inps
Nei primi sei
mesi del 2012 l'età media per l'accesso alla pensione nel privato è stata di
61,3 anni
28
luglio 2012 | 20:45
Il dato sull'aumento dell'età media di
pensionamento risente soprattutto dell'effetto combinato dello scalino per la
pensione di anzianità e dell'introduzione della finestra mobile mentre non
tiene ancora conto della riforma Monti-Fornero che dispiegherà i suoi effetti a
partire dal 2013.
Crollano le nuove pensioni. Nei primi
nove mesi il 35,5% in meno (e la riforma Fornero non c'entra)
PD. DAMIANO
“-35,5% di assegni pensionistici nel 2012: i risparmi vadano agli esodati”
Posted
on domenica, 21 ottobre 2012 by Cesare Damiano Il presidente dell’Inps, Antonio
Mastrapasqua, ha fatto importanti e positive dichiarazioni sulla situazione del
cosiddetto “superinps” . tra queste, vale la pena sottolineare il dato relativo
al calo di pensionamenti nel 2012:
un -35,5% dei nuovi assegni
registrato nei primi nove mesi di quest’anno, rispetto allo stesso periodo del
2011. Un risultato degno di nota che è il frutto, secondo il Presidente
dell’Inps, del combinato disposto della riforma Damiano del 2007 (che
introdusse quota 96) e di quella Sacconi del 2011 (che introdusse la finestra
mobile di un anno [in effetti Damiano fa il furbo, poiché 4 mesi in media li aveva già introdotti lui con la L. 247/2007]). Questi risultati non sono
da collegare all’ultima riforma del ministro Fornero, che farà sentire
successivamente i suoi effetti.
http://cesaredamiano.wordpress.com/2012/10/21/pensioni-risparmi-vadano-a-esodati/
[4] Ecco due soli esempi (ma ce ne sono tantissimi altri), il primo del quotidiano economico più importante
e il secondo di un sito specializzato in previdenza.
Cosa
prevede la Riforma Fornero
di
Ma.l.C. 20 gennaio 2015
Aumento dell’età
pensionistica
Contestualmente la riforma Fornero ha innalzato l'età pensionistica di uomini e
donne, stabilendo i requisiti per la “pensione di vecchiaia” (in base all’età
anagrafica): minimo 20 anni di contribuzione e 66 anni di età per donne del
pubblico impiego e uomini (Pa e privati), 62 anni per donne del settore privato
(poi 66 anni e 3 mesi nel 2018), 63 anni e 6 mesi per donne lavoratrici
autonome (che diventeranno gradualmente 66 anni e 3 mesi nel 2018).
Nel 2017 per effetto della Riforma Fornero la pensione di vecchiaia
può essere conseguita a 66 anni e 7 mesi per gli uomini (66 anni e 1 mese
le donne) unitamente a 20 anni di contributi; la pensione anticipata può essere
raggiunta con 42 anni e 10 mesi di contributi (41
anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica.
https://www.pensionioggi.it/dizionario/gestione-artigiani-e-commercianti#ixzz5L1qjCRAx
[5] Osservatorio sulle
pensioni
Data
pubblicazione: 30/04/2015
L’Osservatorio
statistico sulle pensioni è stato aggiornato con i dati relativi alle pensioni
vigenti al 1°gennaio 2015 e liquidate nel 2014.
Dall’analisi
dei dati emerge la conferma del trend decrescente degli ultimi anni che vede
passare le prestazioni erogate ad inizio anno da 18.363.760 nel 2012 a
18.044.221 nel 2015; una decrescita media annua dello 0,6% frenata
dall’andamento inverso delle prestazioni assistenziali che nello stesso periodo
passano da 3.560.179 nel 2012 a 3.731.626 nel 2015.
Il
fenomeno è da attribuirsi sia all’esaurimento del collettivo delle pensioni di
invalidità liquidate ante Legge 222/1984, sia all’inasprimento dei requisiti di
accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità determinato dalla Legge
214/2011.
NB: Come si può notare,
anche l'INPS attribuisce erroneamente il calo del numero delle pensioni solo “all’inasprimento
dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità determinato
dalla Legge 214/2011 [Fornero]”.
[6] Nella prima lettera [qui o qui], pag. 7, del Governo all’UE, fu
commesso un duplice
errore di comunicazione sulle
pensioni: (i) un tema così sensibile fu evaso in appena 10 righe e (ii)
che l’età di vecchiaia a 67 anni si sarebbe raggiunta per tutti nel 2026
(“Grazie al meccanismo di aggancio dell'età
pensionabile alla speranza di vita introdotto nel 2010 (art. 12 commi 12-bis e
12-ter, DL 78/2010, come modificato con art. 18 comma 4, DL 98/2011), il
Governo italiano prevede che il requisito anagrafico per il pensionamento sarà
pari ad almeno 67 anni per uomini e donne nel 2026”), mentre in effetti questo valeva soltanto per le
lavoratrici private, tutti gli altri ci sarebbero arrivati nel 2021 (ora,
2019, per tutti), cioè prima della Germania (2027, ora 2029) e molto prima della Francia (dove ancora oggi, a dispetto
dell’irridente Sarkozy, è a 62 anni e i sindacati hanno chiesto due anni fa di
riportarla a 60), errore che – ingigantito dalla nomea di inaffidabile del PdC
Berlusconi (vedi i sorrisetti di scherno di Sarkozy e Merkel al Consiglio
europeo del 23 ottobre 2011) - si rivelò esiziale (si veda la reazione della Commissione Europea
con la richiesta di ben 39 chiarimenti, di altre riforme e di una seconda, pesante manovra correttiva estiva, dopo il
DL 98/2011, L.111/2011).
[7] Si vedano, tra gli altri:
“non si tratta, evidentemente, di rispondere alle nuove
evidenze [demografiche] con ulteriori restrizioni dei parametri sottostanti al
disegno di riforma completato con la legge Fornero” […]
“nel panorama internazionale il nostro Paese può vantare
un sistema pensionistico di avanguardia, sistema che per le sue intrinseche
caratteristiche (stretta correlazione attuariale tra prestazioni e contributi
versati) è stabile e intergenerazionalmente sostenibile nel lungo termine”.
Vítor Constâncio, Vice
Presidente BCE, quando
dichiara che è precisamente nel
campo delle riforme per contenere il peso a lungo termine dell’invecchiamento
della popolazione sulla spesa pubblica che I paesi sotto stress hanno già
effettuato aggiustamenti. L’Italia ed il Portogallo, per esempio, hanno aumenti
stimati per spese legate alla longevità minimali…”. Come il grafico sottostante
conferma.
La stessa professoressa Elsa Fornero, nel suo ultimo libro, dove scrive: “L’Italia ha seguito la direzione di riforma,
per poi porsene all’avanguardia” (Elsa Fornero, “Chi ha paura delle
riforme: Illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni”, posizioni nel
Kindle 3239-3240) e “2 Secondo la Commissione Europea
(The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060), pubblicazione
disponibile online sul sito https://ec.europa.eu/), pur partendo da un livello
di spesa tra i più elevati in rapporto al PIL (15,7 per cento al 2013),
l’Italia è l’unico paese europeo che vedrà ridotto tale rapporto al 2060 (13,8
per cento), dopo un picco del 15,8 per cento nel 2035. Grazie al processo di
riforma, il nostro paese riuscirà largamente a controbilanciare l’impatto
dell’invecchiamento demografico sulla spesa. Il giudizio positivo sulla
sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale italiano rappresenta una
conferma delle conclusioni già espresse dal FMI nel 2012 e dall’OCSE nel 2013”(Elsa Fornero, “Chi ha paura delle riforme: Illusioni, luoghi comuni e
verità sulle pensioni”, posizioni nel Kindle 3299-3306).
Ma tale considerazione va
integrata/corretta: al netto delle voci spurie (TFR, assistenza e, soprattutto,
imposte, che per lo Stato sono una partita di giro e quelle italiane sulle
pensioni sono le più alte in ambito OCSE (pag. 111), cosa che va tenuta
in conto nei confronti internazionali), l'incidenza della spesa pensionistica sul PIL scende dal
15,8% almeno al 12%, inferiore al 13,8% previsto al 2060.
Appendice
Il quadro complessivo dell’età di pensionamento in base alle norme e ai
loro autori è il seguente (nel 2019):
QUOTE: abolite dalla riforma Fornero (commi 3 e 10).
PENSIONE ANTICIPATA (ex anzianità)
- L'età di
pensionamento degli uomini salirà (da 40 anni nel 2010) a 43 anni e 3 mesi e di
questi 3 anni e 3 mesi in più 1 anno e 3 mesi, o 1 anno e 9 mesi relativamente
agli autonomi, sono di Sacconi (di cui 4 mesi in media di Damiano) e 2 anni sono
di Fornero o 1 anno e 6 mesi relativamente agli autonomi. I tre mesi in
più sono stati decisi dal DL 98/2011 (L. 111/2011), art. 18, comma 22ter:
più 1 mese per chi matura i requisiti nel 2012, più 2 mesi per chi li matura
nel 2013, e più 3 mesi per chi li matura nel 2014. Quindi si arriva a 41 anni e
1 mese o 2 o 3 per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e 41 anni e 7 mesi
o 8 o 9 per i lavoratori e le lavoratrici autonomi.
- L'età di
pensionamento delle donne salirà (da 40 anni) a 42 anni e 3 mesi, e di questi 2
anni e 3 mesi in più, 1 anno e 3 mesi, o 1 anno e 9 mesi relativamente agli
autonomi, sono di Sacconi (di cui 4 mesi in media di Damiano) e 1 anno o 6 mesi sono
di Fornero.
PENSIONE DI VECCHIAIA
- L'età di pensionamento
degli uomini salirà (da 65 nel 2010) a 67 anni nel 2019 e questi 2 anni in più
sono di Sacconi, tranne 4 mesi in media di Damiano; quindi la Fornero non
c’entra (se non per la riduzione di 6 mesi per gli autonomi).
- L’allineamento
dell'età di pensionamento delle donne del settore privato (da 60) a tutti gli
altri (già regolati da Sacconi) a 65 anni più “finestra”, previsto da Sacconi
gradualmente entro il 2026 (2023, includendo l'adeguamento automatico), è stato
accelerato da Fornero gradualmente entro il 2018, ma in ogni caso 2 anni (da 65
a 67) sono di Sacconi, tranne 4 mesi in media di Damiano.
Va aggiunto (i) che la riforma Fornero ha ridotto da 18 (previsto
dalla riforma Sacconi) a 12 mesi la “finestra” degli autonomi (uomini e donne);
(ii) che la riforma Fornero ha aumentato l'età base di vecchiaia e di anzianità
di 1 anno (rispettivamente da 65 a 66 e da 40 a 41), ma solo formalmente,
poiché ha abolito contestualmente la “finestra” di 12 o 18 mesi, di Damiano (4
mesi in media) e Sacconi (8 o 14 mesi), ma senza evidenziarne il legame, così
si è intestata entrambe le misure; (iii) che, dal 2022, in forza della legge
Fornero (L. 214/2011, art. 24,
comma 13), l'adeguamento automatico diverrà biennale (“13 Gli adeguamenti agli
incrementi della speranza di vita successivi a quello [triennale, ndr] effettuato
con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale”), ma,
appunto, è solo un'accelerazione del meccanismo deciso da Sacconi; e (iv) che
la riforma Fornero ha soltanto esteso, pro rata dall’1.1.2012, il metodo
contributivo – introdotto dalla riforma Dini nel 1995 – a coloro che
ne erano esclusi, cioè coloro che, al 31.12.1995, avevano almeno 18 anni di
contributi, quindi tutti relativamente anziani.
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