sabato 19 luglio 2025

IL MIO CASO DICIOTTENNALE DI MALASANITÀ E MALAGIUSTIZIA A NAPOLI COMINCIATO NEL LONTANO 2007 E INDEGNO DI UNO STATO DI DIRITTO/1

 



- Prima Puntata (a ritroso) -

Al Sig. Direttore Generale e Rappresentante legale dell’ASL NAPOLI 1 CENTRO
p.c. Sig. Presidente della Repubblica
p.c. Sig. Presidente del Senato della Repubblica
p.c. Sig. Presidente della Camera dei Deputati
p.c. Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
p.c. Consiglio Superiore della Magistratura
p.c. Sig. Presidente e Assessore alla Sanità della Regione Campania
p.c. Sig. Presidente del Consiglio Regionale della Campania (e Consiglieri)
p.c. Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
p.c. Sig. Procuratore Generale di Napoli
p.c. Sig. Procuratore della Repubblica di Napoli
p.c. Sig. Presidente del Tribunale di Napoli
p.c. Sig. Presidente della Corte d’Appello di Napoli
p.c. Difensore Civico della Campania
p.c. Parlamentari e Mass Media (Corriere, Repubblica, Mattino, Roma, Riformista, ecc.)

Istanza di rilascio urgentissimo di copia autenticata della mia cartella clinica e accesso agli atti. Caso di scuola di malasanità e malagiustizia. Condanna definitiva della vittima 79enne a pagare 120.000€ di spese legali. Il ruolo abnorme del chirurgo, dell’ASL, delle assicurazioni, dei CTU, dei giudici e di massoni, nonché del Parlamento.

NB: La lettera pec originale è di sette pagine. Ho un po’ modificato/integrato il testo.

Chiunque voglia sinceramente la verità è sempre spaventosamente forte.

Poiché Codesto Ill.mo Direttore Generale è nuovo [no, il nuovo non è entrato ancora in carica], preliminarmente narro sinteticamente la mia lunghissima e irregolarissima vicenda sanitaria-giudiziaria indegna di uno Stato di diritto cominciata nel lontano 2007, cioè 18 anni fa.

1. Intervento chirurgico triplo di cataratta OS

In data 20.06.2007, ho subìto un intervento chirurgico di cataratta OS triplo nell’arco di cinque ore, durato complessivamente 2 ore e 15 minuti (quasi interamente passati col mio collo poggiato su una specie di mezzaluna metallica), pieno di problemi e di urla del chirurgo e primario M., innervositosi a discutere con la sua assistente P. contro la classe politica e poi il costruendo Ospedale del Mare nella cosiddetta Zona Rossa vesuviana. Doppio la mattina, durato 90 minuti, cioè il triplo del normale, nel corso del quale egli ha rotto la capsula posteriore, con prolasso di vitreo, e ha gestito malissimo tale complicanza; e il terzo nel pomeriggio subito dopo pranzo, dopo che – poiché dopo avermi controllato voleva dimettermi - ho dovuto insistere con determinazione con lui perché mi ricontrollasse poiché avvertivo un corpo estraneo nell’occhio appena operato, e finalmente si è accorto della dislocazione anche della seconda lentina artificiale e della rottura della ferita chirurgica; e con l’inganno del “punto da sistemare nell’antisala operatoria” e per giunta con l’anestesia del primo mattino, quindi anche piuttosto doloroso, mi ha operato per la terza volta. E, grazie alla improvvisa sostituzione, a metà circa dell’intervento, della sua assistente Pan., che era stata per un’ora e mezza il bersaglio privilegiato delle sue urla, col suo braccio destro dott. Dem., l’unico in grado di calmarlo con la sua voce suadente, lo ha portato a termine con successo. Riportato in corsia, un’infermiera è venuta ad accarezzarmi il collo.

2. PROVA REGINA

I primi tre controlli postoperatori, il primo dei quali effettuato accuratamente il giorno dopo dallo stesso chirurgo e primario preoccupato dell’esito del triplo intervento chirurgico, sottoponendomi anche, senza avvisarmi, alla piccola violenza fisica nell’OS operato con una sorta di punteruolo che aveva nel taschino del camice bianco per sistemare, spingendo dall’alto verso il basso, qualcosa che evidentemente aveva ancora lasciato indietro, procurandomi un acuto dolore, hanno attestato soltanto un “lieve edema corneale” e, soprattutto, che il Fondo Oculare (FO) era SANO.

3. Operato irrazionale (e sadico) del chirurgo e primario

Soltanto dopo due settimane, al quarto controllo postoperatorio, non programmato e chiesto da me quando, chiudendo casualmente l’OD, ho cominciato a vedere in strada i corpi allungati delle donne (come le indossatrici) e i loro visi deformati e mi sono recato di corsa al P.O. Ascalesi, egli ha diagnosticato un pucker maculare trazionale (che è una membrana che si forma sulla macula e raggrinzisce come il cellophane) e ha ordinato un’OCT urgente, che è stata eseguita il giorno dopo presso il P.O. San Giovanni Bosco, grazie alla sua raccomandazione prima telefonica e poi scritta al suo collega primario oculistico B.. L’OCT l’ha accertato con evidenza assoluta. Gliel’ho subito portata (andando a piedi, causa problemi degli autobus) poiché l’indomani sarebbe stato impegnato con gli interventi chirurgici, ma irrazionalmente ha affermato, anzi urlato, che non c’era (!!), ha chiamato urlando la riottosa caposala Signora R. e, dopo averle urlato di eseguire le sue disposizioni, ha ordinato e ribadito una fluorangiografia retinica urgente, disponibile nel suo ospedale, che ovviamente l’ha confermata. Quando ho raccontato all’oculista che l’ha eseguita, il dott. Pel., che il dott. M. escludeva il pucker, egli si è limitato a battere la mano sul referto e a esclamare: “C’è!”. Allorquando l’ho fatta vedere al chirurgo, ha di nuovo detto che non c’era (!!!) e ha ordinato una seconda (inutile, invasiva e potenzialmente rischiosa) fluorangiografia. Che poi ho rifiutato di fare.

Questo mio rifiuto, riportato tempestivamente nell’Atto di citazione, fa parte dei millanta travisamenti decisivi e dolosi del giudice relatore d’Appello S., condiviso anch’esso dall’illustre Relatrice di Cassazione, che hanno determinato la mia condanna definitiva alla pesantissima sanzione monetaria.

4. Falsificazione e sequestro per oltre 2 mesi della cartella clinica da parte del chirurgo e primario

Purtroppo, incapace - come un bambino debole e insicuro - di addossarsi colpe, il chirurgo e primario M. ha falsificato la cartella clinica, apponendo di proprio pugno (cosa che prudentemente non faceva mai, dettandolo ai suoi colleghi, come è attestato dall’intera documentazione sanitaria), nel cosiddetto esame obiettivo (EO) del 14.6.2007, effettuato da un solo altro oculista, il dott. Pe., la locuzione “Pucker maculare, nell’occhio (OD) e nel rigo (sopra la disuguaglianza OS>OD) sbagliati, e l’ha sequestrata per oltre due mesi nella sua stanza, come potrebbe testimoniare la caposala (se è ancora viva), la quale, me presente, l’ha detto all’oculista braccio destro del chirurgo, dott. Dem., per evitarne irrazionalmente il rilascio, poi avvenuto dopo ben 67 giorni soltanto grazie alla mia minaccia alla recalcitrante funzionaria della Direzione Sanitaria di andare dai Carabinieri (!!).

Va opportunamente notato che il chirurgo e primario M. non aveva affatto ordinata l’OCT urgente il 14.6.2007, quando secondo lui e i cinque infedeli CTU avrebbe miracolosamente diagnosticato il pucker senza visitare il paziente e col cristallino catarattoso. E, soprattutto, senza informarne il paziente. Che costituisce una delle 10 prove logiche, oltre alle nove prove documentali, per un totale di 19 (diciannove!!!), contro una sola falsa (l’annotazione, per mano del chirurgo e primario, “Pucker maculare” nell’esame obiettivo del 14.6.2007), ma per colpa dei CTU e soprattutto dei 4 giudici, ha vinto l’unica falsa!!!

5. Il muro di gomma (penalmente rilevante?) dell’ASL

Pur da me informata ripetutamente dell’urgenza dell’intervento di pucker (in totale le mie comunicazioni a vari destinatari pertinenti sono state 12 (dodici!!!), fatto più unico che raro, ma travisato anch’esso dai CTU, dagli avvocati di controparte e dal giudice relatore d’Appello S. che, di fatto, si è conformato anche questa volta ai desiderata del difensore del potente chirurgo, negando un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento (che qualifica dolo o colpa grave del giudicante), e incredibilmente aggiungendo delle vere e proprie elucubrazioni insensate (tutte poi condivise acriticamente dall’illustre Relatrice della Corte di Cassazione), l’ASL NA1, nonostante i miei solleciti, ha impiegato ben quasi 5 mesi per comunicarmi il nome, l’indirizzo e il numero di telefono della NAVALE Assicurazioni, per effettuare la perizia di parte cui ho sùbito aderito mettendo a disposizione tutta la documentazione sanitaria e informando ogni volta dell’urgenza dell’intervento di pucker. Ai quali si sono aggiunti altri ritardi causati dal chirurgo (falsificazione della cartella clinica, poi oppostami da NAVALE, e suo sequestro per oltre due mesi), per cui ho potuto operare il pucker in altro Ospedale, soltanto dopo 10 mesi dalla diagnosi del 2.7.2007, e cioè il 10.4.2008, il che ha aggravato la patologia (poi anche questo fatto rilevante verrà tutto travisato dai 5 CTU, in particolare dall’oculista B. dipendente dell’ASL NA1, e dai 4 giudici civili, in particolare il giudice relatore d’Appello, che userà la mancata risposta dei CTU della prima e della terza perizia – non consentito - o la menzogna dell’oculista dell’ASL NA1 (seconda falsa perizia), anziché per invalidare le Ctu, com’era suo dovere, per danneggiare ulteriormente la vittima, negandole anche il risarcimento parziale. La giudice di legittimità ha condiviso e l’ha fatto anche quando la motivazione era manifestamente apparente (v. sotto), vizio gravissimo che rende radicalmente nulla la sentenza e che – se confermato tale da un’altra sentenza, a spese non dell’autore dell’errore (che potrebbe provvedere con una revoca del proprio errore, misura straordinaria quasi sconosciuta al nostro ordinamento, per garantire – dicono – la stabilità del giudicato) ma della vittima dell’errore (sic!!), che, oltre alle spese (varie migliaia di Euri), rischia anche una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o di rigetto dell’istanza; il che fa sì che ormai la cosiddetta Giustizia giusta, con un difensore all’altezza del compito, è sempre più un privilegio dei ricchi e dei benestanti.

6. Svolgimento abnorme della fase stragiudiziale

Poiché non potevo più guidare (tuttora), e l’auto era uno strumento di lavoro per me, ho tentato per due anni di risolvere bonariamente la questione, ma non è stato possibile per colpa del sistema marcio della malasanità napoletana, dominato dalle potentissime e ricchissime assicurazioni (nel caso di specie, le miliardarie UNIPOL e AXA), che distribuiscono gli incarichi professionali (a porte girevoli, di consulenti di CTP o CTP o CTU), e, nel mio caso, della NAVALE ASSICURAZIONI (ora UNIPOL), che prima mi ha opposto la preesistenza del pucker maculare, per cui dovetti presentare un ESPOSTO trasformato in DENUNCIA su richiesta della P.S. (che, mi disse, ne aveva ricevuto un altro contro di lui la settimana prima) contro il chirurgo per falsificazione della Cartella clinica; e poi, considerata la PROVA REGINA dei primi tre controlli postoperatori che escludono la preesistenza del pucker, mutò su suggerimento del proprio CTP il precedente rifiuto, ma mi fece un’offerta molto insoddisfacente, come da essa stessa riconosciuto, e per giunta immodificabile (che poi scoprii essere la franchigia a carico dell’ASL), per cui dovetti obtorto collo iniziare l’azione legale (luglio 2009, poi, su indicazione del giudice, ribadita in settembre, poiché il mio difensore – indicatomi dal fratello mio CTP - aveva citato il direttore generale e non il rappresentante legale dell’ASL).

7. Strane rinunce di CTU e vulnus al mio diritto di difesa

È rilevante osservare che, soltanto nel 2013, cioè a ben 6 anni dal sinistro e a 4 anni dall’Atto di citazione, comprimendo il mio sacro e inviolabile diritto di difesa protetto dalla Costituzione (Art. 24) e dalla Convenzione europea dei Diritti Umani (Art. 6), dopo le proteste dell’altro mio legale, che avevo aggiunto al precedente, il giudice P. (uno dei 4 del I grado) è riuscito a trovare un CTU napoletano che non rifiutasse l’incarico sol perché conosceva l’influente chirurgo e primario (i potenti fattori spuri allora non erano ancora noti), com’era successo già tre volte (poi ci sarà una quarta rinuncia di un CTU in appello, sostituito proprio dall’oculista dell’ASL NA1, il quale invece non ha avvertito nessuno scrupolo morale ad accettare l’incarico assolutamente incompatibile (Art. 51 Cpc) e in palese conflitto d’interessi).

8. Prima falsa perizia

Il giudice P. (uno dei quattro giudici che si sono succeduti in I grado) l’ha dovuto trovare in provincia, giovane e ignaro, proprietario o consigliere d’amministrazione (come risulta dalla visura della Camera di Commercio) di casa di cura, quindi in rapporti economico-commerciali con la ASL e la Regione/Assessorato alla Sanità. E, prima, davanti a cinque testimoni, ha dichiarato a voce che il chirurgo aveva sbagliato tutto, venendo immediatamente intimidito di brutto dai due urlanti CTP L. del chirurgo e di AXA (assicurazione del chirurgo); per cui, presumibilmente “convinto” da qualcuno e qualcosa (come è successo anche al mio primo difensore), dopo tre settimane, ribaltò il suo giudizio (fatto poi travisato dal giudice relatore d’Appello) e scrisse nella sua striminzita relazione di Ctu che il chirurgo era stato perfetto e aveva ottenuto un risultato adeguato e soddisfacente (una delle tante strane insensatezze dei CTU e dei giudici); poi, nonostante l’ammonimento della giudice GOT F. perché rifiutava di rendere i chiarimenti, sparì per 10 mesi e ricomparve soltanto quando ritornò la giudice precedente B., che trovò tutto ciò normale ed emise la sentenza di I grado (2017).

9. Sentenza di I grado

La quale giudice – al riguardo sempre della riduzione del mio inviolabile diritto di difesa, nonché di avere un giusto processo davanti a giudice terzo e imparziale (Art. 111 Cost.) - accolse la richiesta del mio difensore di anticipare l’importante udienza volta ad esaminare la condotta abnorme del CTU, frutto inizialmente della grave intimidazione da lui subita ad opera dei CTP, rispettivamente, del potente chirurgo e primario (un uomo) e dell’AXA (una donna robusta), entrambi ora vittoriosi in Cassazione. E che mi hanno già chiesto il pagamento delle ingenti spese. E poi chissà da quale altro “argomento”. Ma – la giudice - approfittò di una momentanea assenza dello stesso mio difensore, dichiarò chiusa l’udienza e andò a sentenza. Di 3 pp. e mezza. E, con 20 righe di motivazione per un caso complesso, sposando le menzogne e le insensatezze della striminzita Ctu F. (la prima delle tre false perizie), mi condannò a pagare i primi circa 30.000€ di spese legali.

10. Seconda falsa perizia

Ottenuta la rinnovazione per gravi motivi della Ctu dalla Corte d’Appello (prima composizione) grazie all’argomentato Atto d’Appello, tra cui il racconto dettagliato dell’operato abnorme del primo CTU, sono arrivati i due CTU medici dipendenti di ASL, autori della seconda falsa perizia (essenzialmente dell’oculista dipendente dell’ASL NA1 appellata, che si è palesato un mentitore seriale); anch’essa poi rinnovata per gravi motivi ma in seconda istanza, con sostituzione dei CTU napoletani.

11. Terza falsa perizia (a Roma)

I due CTU napoletani, per decisione del giudice relatore, sono stati sostituiti, per la terza perizia effettuata a Roma (!), al di fuori dell’inaffidabile distretto di Napoli, lo stesso dell’ASL NAPOLI 1 CENTRO, con due CTU formalmente romani ma entrambi meridionali e incompatibili. Uno è del distretto di Napoli e conterraneo del potente chirurgo e primario, falsificatore della cartella clinica!!, e l’altro è Aiuto Primario e coautore di libri e di convegni oculistici del suo Primario e, guarda caso, CTP scelto slealmente e senza vergogna dalla miliardaria AXA per la perizia romana!! Fatto scandaloso ma ritenuto ininfluente da tutti i magistrati civili e penali, nonostante i plurimi, taluni decisivi, travisamenti recati dalla irregolarissima terza falsa perizia.

12. Sentenza d’Appello
Sulla base delle tre evidentissime false perizie (decine di travisamenti del fatto e delle prove[1]), elaborate da 5 CTU infedeli e incompatibili, incluse le prime due rinnovate per gravi motivi, in particolare la seconda, la più subdolamente bugiarda e vile, redatta da due medici dipendenti di ASL napoletane e uno dipendente dell’ASL NA1, il travisatore principe giudice relatore d’Appello, inventandosi di tutto e di più (non esagero: in un documento di 39 pagine, in 47 chiose ho analizzato perfino nelle virgole, e non le cito a caso, la sua sentenza di 30 pagine, che è un coacervo di menzogne, travisamenti del fatto e delle prove, che qualificano il dolo e la colpa grave del giudicante, violazioni della logica, della legge, della Costituzione e del principio di inutilizzabilità della prova precostituita da P.U. per discolparsi in giudizio, e che ha la strana abitudine, facilmente decodificabile, di seminare apposta in giro le prove del suo dolo e della sua colpa grave), mi ha condannato a pagare circa 100.000€ di spese legali.

13. Sentenza definitiva della Corte di Cassazione
La causa civile si è conclusa due settimane fa con la pubblicazione della Ordinanza dell’illustre Relatrice del Collegio giudicante della Corte Suprema di Cassazione. Nella quale, innanzitutto, non vanno sottaciuti due strafalcioni, cioè l’uso scorretto di due verbi: gli avrebbe stato addossato (pag. 9, terzo rigo) e paventare (pag. 13, penultimo capoverso), in particolare quest’ultimo, che può essere interpretato sotto un duplice profilo: ignoranza e, soprattutto, carenza di senso critico, dal momento che il verbo paventare è parente (anche foneticamente) di spaventare e non le è mai suonato il campanello d’allarme di verificarne il significato corretto in un dizionario.
In secondo luogo, l’Ordinanza di rigetto del ricorso, basato su cinque motivi, tutti ritenuti inammissibili o infondati, è censurabile per vari aspetti, uno dei quali è proprio quello di aver eluso completamente l’abnormità della vicenda processuale, riguardanti anche i 4 giudici civili, segnalata – dopo l'incredibile rifiuto del mio patrocinante infedele S. anche nel novembre 2024, dopo aver scientemente omesso nel ricorso del luglio 2022 elementi decisivi a mio favore (N. 5 errori di fatto decisivi e discussi, ex Art. 360, comma 1, N. 5, Cpc), che se accolti - anche uno soltanto - avrebbero chiuso la lunghissima causa a mio favore) - con l’invio personalmente della Nota illustrativa delle irregolarità gravissime-N. 5 errori di fatto decisivi e discussi e di 4 documenti, tutti ritenuti inammissibili e tuttavia, come mi ha confermato la Cancelleria, nella disponibilità dell’illustre Relatrice, la quale però ha scritto di non aver ricevuto quelli definitivi e completi del 18.11.2024. Perché?
In terzo luogo, ella ha condiviso acriticamente (oltre all’uso scorretto del verbo PAVENTARE) tutte le menzogne e i travisamenti del giudice relatore d’Appello, e così facendo forse ha aggiunto due vizi gravi a sua volta, ed uno comprensibile anche da un ragazzino sveglio e con congrua capacità logica, e cioè che, per giustificare il rifiuto della rinnovazione anche della terza falsa perizia, egli ha affermato che un impiegato pubblico (dal re all’ultimo usciere, scriveva Adam Smith) – come è anche un professore universitario - esperto e autore di libri è onesto e attendibile a prescindere. Che è una sciocchezza planetaria, o, detto più forbitamente, una fallacia logica della giustificazione non pertinente, poiché la competenza tecnica, ovviamente, non garantisce l’onestà e l’imparzialità di un impiegato pubblico. Com’è dimostrato anche in questo caso, considerato l’operato manipolatorio-truffaldino di prove decisive da parte del CTU T.: ad es. l’omissione ad arte dell’aggettivo decisivo “lieve” dalla diagnosi dei primi tre controlli postoperatori, “lieve edema corneale”, per contrabbandare l’impossibilità dell’ispezione del fondo oculare e così invalidare la PROVA REGINA della non preesistenza del pucker maculare. Peraltro la cornea è attestata trasparente sia nella cartella clinica (“cornea trasparente”, descrizione del terzo intervento del pomeriggio del 20.6.2007) sia nel cartellino dei controlli postoperatori (secondo controllo postoperatorio del 25.6.2007, “cornea trasparente” e “Fondo, nulla di patologico da evidenziare”) e viene trascritto sia nella prima relazione di Ctu (“cornea trasparente”) sia nella seconda Ctu, pag. 4, NON nella terza, l’unica non rinnovata ma altrettanto irregolarissima, dove i documenti sanitari non vengono riportati affatto. E sulla base anche di questa motivazione manifestamente apparente, illogica, non vera e insensata, l’illustre Relatrice mi ha condannato a pagare circa 120.000€ di spese legali, cioè il costo di un appartamento.

Arrabbiatissimo, ho scritto una lunga e severa analisi critica al Presidente della Terza Sezione Civile, seguita da una Integrazione. A seguito di questa, il presidente mi ha fatto scrivere dalla Cancelleria che se lo ritenevo potevo procedere.

Il fatto paradossale conseguente è che, ove mai ci fossero i presupposti della REVOCAZIONE dell’Ordinanza grazie alla sentenza n. 36 della Corte Costituzionale

La Corte cost., con sent. 31 gennaio 1991 n. 36, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 395, n. 4, "nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio".

– presupposti, ciononostante, riconosciuti in rarissimi casi a cagione dei paletti strettissimi fissati dalle norme decise dal nostro Parlamento per non sovraccaricare il lavoro della Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza interessata della stessa Corte di Cassazione, ma sacrificando la Giustizia alle vittime,[2] e ne accettassi il costo non esiguo (un avvocato di Milano evidentemente matto mi ha addirittura chiesto 15-20.000€ perché doveva studiare il voluminoso fascicolo) indebitandomi nuovamente e ulteriormente, la revocazione dovrebbe essere decisa dalla stessa giudice relatrice e l’eventuale rinvio della causa in caso di successo dovrebbe essere fatto allo stesso giudice relatore d’Appello S., travisatore principe e che ha già dimostrato la sua crudeltà costringendo apposta il mio precedente difensore R. al quarto o quinto grado di giudizio. Praticamente un suicidio.

14. Sistema marcio della malasanità napoletana

Il mio caso abnorme, in cui la partita è stata truccata da attori immorali e crudeli, non sembra isolato (oltre all’opinione diffusa, la pensa così, ad esempio, l’esperto di sanità Guglielmo Pepe di Repubblica, ormai in pensione, nel cui blog raccontai il mio caso quando era ancora in I grado[3]) e allora, dopo aver letto non soltanto le mie ma anche altre sentenze, dense di incredibili, insopportabili, ostinate illogicità-insensatezze-spietatezze, che rendono irto di ostacoli e artificiosamente lunghissimo (talora, com’è successo al mio penultimo difensore, per la crudeltà del medesimo giudice relatore S., che ha risbagliato apposta dopo essere stato bocciato dalla Corte di Cassazione, anche il quarto o quinto grado di giudizio) il percorso dei risarcimenti per le vittime di malasanità, alimentato dalle leggi sempre più restrittive in materia, dalla creatività delle sentenze, dalle severe linee direttive dei Capi degli Uffici giudiziari, che fanno sì che tutte le ricche e potenti assicurazioni resistono sistematicamente fino alla Cassazione. Con tattiche dilatorie e “manovre” e “pressioni” e privilegi, ed anche attraverso l’elargizione degli incarichi professionali. O di altri poteri forti. Al limite del codice penale od oltre sui soggetti coinvolti, inclusi i legali (come il mio primo che presumibilmente fu “avvicinato”, forse da uno dei CTP avversi, quello notoriamente più cattivo che intimidì il primo CTU, e cominciò a dare i numeri), favorite dal meccanismo che io definisco delle “porte girevoli”, con gli stessi soggetti che rivestono di volta in volta il ruolo di consulenti di CTP o di CTP o di CTU; protetti a loro volta dall’uso discrezionale e non obbligatorio del rischioso verbale (che è atto pubblico), per cui - come sta capitando a me - hanno una sorta di immunità civile e penale anche se nelle loro Ctu hanno mentito spudoratamente, poiché è il giudice il solo responsabile di ciò che essi hanno scritto potendo lui giudice anche non tenerne conto; e da interpretazioni restrittive, fantasiose o peggio delle norme da parte dei magistrati, i quali hanno notevoli guarentigie e dunque le spalle forti per poter sostenere le eventuali conseguenze delle menzogne dei CTU e, talora, purtroppo, di essi medesimi, teoricamente pilastri dell’etica pubblica.

Il Parlamento, che in teoria rappresenta il popolo – si veda anche la legge Pinto sui risarcimenti per lunghezza del processo, sempre più definanziata e resa complicata -, ha alimentato tutto questo sistema marcio, tradendo il suo rapporto con i cittadini più deboli e facendo un favore alle ricchissime e potentissime assicurazioni e ai troppi professionisti immorali che vendono la loro coscienza per quattro soldi o prendono ordini da massoni; i quali, a ben vedere, affiliandosi a tale centro di potere (definizione del Gran Maestro Di Bernardo) palesano soltanto che sono dei deboli, come traspare dal loro operato.

Il Capo dello Stato dovrebbe rivolgere un messaggio al Parlamento su questa questione che riguarda milioni di persone e vere e proprie vittime alla mercé di carnefici affetti da debolezza intrinseca (la cattiveria e la crudeltà sono, in primo luogo, indizi di debolezza caratteriale e morale) e di corrotti (in senso lato).

15. La causa civile irregolarissima ha partorito finora ben 8 procedimenti penali, di cui due trasferiti al Tribunale di Roma. Notevoli difficoltà d’informazione dal Tribunale. Il CSM dà risposte burocratiche

La mia causa civile irregolarissima a cagione di potenti fattori spuri e del deficit etico drammatico di troppe persone male educate in famiglia (tutti colletti bianchi) ha dato origine finora (incluso quello del 2008 per falsificazione della cartella clinica, presumibilmente archiviato) a ben 8 (otto) procedimenti penali!!, anch’essi irregolarissimi, e perciò in parte autoprodottisi per responsabilità anche: di 9 magistrati, che a me sembra una enormità, 5 medici CTU (idem) e una cancelliera, falsificatrice del verbale d’udienza camerale (idem), falsificazione che il GIP responsabile (manipolatore di tutte le prove decisive) e la GM del Reclamo ex Art. 410bis (idem ma in misura molto inferiore), pur potendolo/dovendolo fare, hanno rifiutato di sanare e che ha comportato una ulteriore sanzione pecuniaria doppia a mio carico; e il cui procedimento penale è coperto da riservatezza da 16 mesi! L’Ufficio 335 della Procura mi rifiuta perfino il N. dell’RG e il nome del PM procedente. E un altro p.p. lo hanno trasferito al Tribunale di Roma (competente per i reati dei magistrati del Tribunale di Napoli), ma illogicamente dopo averlo iscritto a Mod. 45 (Notizie non costituenti reato). Poi anche un altro, dopo un anno e mezzo di asserite indagini preliminari.

In definitiva, da tre anni non riesco ad ottenere nulla di concreto, né a sapere quasi nulla. Si tratta anche di diniego di giustizia per favorire potenti, indegno di uno Stato di diritto.

Mentre a me è già pervenuto da un anno e mezzo il pignoramento della pensione e da parecchio tempo la cartella di Equitalia Giustizia per il pagamento della sanzione doppia.

Il CSM, quando risponde (a me finora due volte), anche di fronte a casi macroscopici di malagiustizia integranti reati o dolo e colpa grave, fa il notaio delle sue regole disciplinari interne comunicate secondo una formula standard e ripetitiva. Eppure – avverte Platone – i Custodi della legge e dello Stato non sono calzolai e se sono incapaci o corrotti ne va della salvezza della Città. Scrivo queste cose terribili dal 2022, dopo la pubblicazione dell’incredibile sentenza d’Appello, ma non importa a nessuno.

16. Fattori spuri potenti (massonici?)

Da 15 mesi, ho chiesto e sollecitato al Sig. Presidente e Assessore alla Sanità della Regione Campania di intervenire e inoltrare (prima che venisse pubblicata la sentenza della Cassazione) la mia richiesta ex Art. 376 Cp di ritrattazione della seconda falsa perizia elaborata dai due CTU medici dipendenti di ASL napoletane, inclusa l’ASL NA1, ma non mi ha neppure risposto. Pare abbia deciso un’inchiesta affidata al suo Ufficio di Gabinetto, retto da un Capitano dei Carabinieri, ma neppure questi risponde. Allora gli ho finora inviato 5 solleciti ed anche un quesito (esteso al DG dell’ASL NA1) sul perché almeno tre “fornitori” (due medici e un avvocato) dell’ASL NAPOLI 1 coinvolti in questo vero e proprio caso di scuola di malasanità e malagiustizia napoletana 18ennale a mio danno sono affiliati ad influenti associazioni più o meno segrete (massoni?).

17. Dov’è l’archivio delle cartelle cliniche?

Infine, mi sono recato al P.O. Ascalesi, dove ho appreso che non hanno più l’archivio delle cartelle cliniche, per le quali la legge non fissa un termine di conservazione, e non hanno saputo dirmi se esiste ancora e dove, e di rivolgermi all’ASL.

L’ho fatto con questa lettera, inviata p.c., come ormai faccio da tre anni, a vari destinatari eccellenti, dal presidente della Repubblica in giù. E il DG dell’ASL NA1, beneficiaria dei reati commessi da suoi dipendenti, il quale non risponde quasi mai, mi ha risposto il giorno dopo (i tempi di reazione sono sempre significativi), tramite il suo Ufficio legale, anziché sull’oggetto della mia richiesta, e cioè il RILASCIO DI COPIA URGENTISSIMA DELLA MIA CARTELLA CLINICA (manipolata dal chirurgo e primario M.) E DI ACCESSO AGLI ATTI, che mi rifiuta dal 2008, e su DOV’È L'ARCHIVIO DELLE CARTELLE CLINICHE DEL P.O. ASCALESI, per le quali la legge non prevede un termine di conservazione, “che l’ASL Napoli 1 Centro, per lo spirito istituzionale che la caratterizza, osserva ed esegue, scrupolosamente e rispettosamente, tutti i provvedimenti giurisdizionali che la coinvolgono, siano essi favorevoli o sfavorevoli, evitando qualunque commento degli stessi”.

Come si vede, ha freudianamente omesso il rispetto delle leggi. Per me, equivale a una confessione.

Post scriptum

Riporto le terribili parole del Procuratore Generale di Napoli Avv. Antonio Gialanella:
Napoli è la patria del conflitto, è la patria della compressione dei diritti, è la storia del conflitto fra potere e diritto, e tutti quelli che hanno fatto i magistrati democratici a Napoli sanno che cosa questo significa, qual è lo sforzo terribile in questa città paradigmatica di affermare il diritto dove i poteri cercano in ogni modo di comprimerli.[4]

E quelle, consentanee, di un avvocato napoletano, riportato nel sito FB di un gruppo di avvocati, che non fanno altro che lamentare le disfunzioni del sistema giudiziario, al quale ho risposto solo io e che è stato eliminato in fretta:
Ormai è "veleno" quotidiano che deriva non da lassismo mentale (già sarebbe gravissimo) ma, sempre più spesso, da mancanza di terzietà, ed in molte mie cause, contro potentimassocorrotti, si tratta, infatti, di mercimonio della funzione.
P.S. le mie querele denunce vengono iscritte a modello 45!! Ma si guardano bene dal querelarmi!! si insabbia.

 



[1] RIEPILOGO DEI PRINCIPALI TRAVISAMENTI DEL FATTO E DELLE PROVE NELLE TRE CTU (che qualificano la colpa grave del giudicante,[*] L. n. 117 del 13.04.1988 e L. n. 18 del 27.02.2015)

[*] responsabilità https://www.csm.it/web/csm-internet/magistratura/ordinaria/percorso-professionale?show=true&title=responsabilit%C3%A0&show_bcrumb=responsabilit%C3%A0

TERZA Relazione di consulenza TECNICA D’UFFICIO dei CTU T (VICE DEL PRIMARIO G, CTP DI AXA ASS.) E C (L’UNICA NON RINNOVATA, MA ANCH’ESSA IRREGOLARISSIMA)
1– Primo travisamento del fatto e delle prove1 (alterazione della verità processuale): Dichiarazioni decisive nuove e non vere dei due CTU T e C circa il “lieve edema corneale” (omissione dell’aggettivo rilevante “lieve”), per invalidare la PROVA REGINA dei tre controlli postoperatori ed escludere il nesso causale; condivise dal Giudice relatore, nonostante i caveat dell’appellante; mancata risposta dei CTU, non consentito (e probabile nullità della Ctu)
2- Secondo travisamento del fatto e delle prove1 (alterazione della verità processuale): Omissione-occultamento della Vitrectomia - causa efficiente del pucker maculare - e dell’Edema retinico infiammatorio - codeterminante e acceleratore del pucker maculare; condiviso in sentenza dal giudice relatore, nonostante i caveat dell’attore/appellante; tutto per escludere il nesso causale ed evitare il risarcimento certo e pieno. Mancata risposta dei CTU, il che non è consentito
3- Terzo travisamento del fatto e delle prove1 (alterazione della verità processuale): Dichiarazioni errate e indimostrate dei CTU sulla preesistenza del Pucker maculare, smentite da prove scientifiche, oltre che documentali, logiche e matematiche; condivise in sentenza dal giudice relatore, nonostante i caveat; tutto per escludere il nesso causale ed evitare il risarcimento certo e pieno
4- Quarto travisamento del fatto e delle prove1 (alterazione della verità processuale): Mancata contestazione al chirurgo e all’ASL della posticipazione di 10 mesi dell’intervento chirurgico di pucker maculare e del suo aggravamento, a causa dei ritardi del chirurgo e dell’ASL NA 1. Condivisa in sentenza dal giudice relatore, che esclude anche il risarcimento parziale. Mancate risposte dei CTU, il che non è consentito
5- Dichiarazioni erronee e indimostrate dei CTU T e C, condivise dal Giudice Relatore, sulla anteposizione dell’intervento di pucker maculare a quello di cataratta, smentite da prove scientifiche autorevoli e perfino dagli altri tre CTU
6– Mancata contestazione dell’accanimento diagnostico
7– Risposte surreali e infondate dei CTU T e C
(Disamina completa della irregolarissima Ctu T e C nell’All. 29 “Osservazioni di VB alla Ctu T e C e analisi comparativa delle tre Ctu”).

SECONDA Relazione di consulenza TECNICA D’UFFICIO dei CTU B (OCULISTA DIPENDENTE DELL’ASL NAPOLI 1, PARTE CONVENUTA/APPELLATA) E DG (RINNOVATA PER GRAVI MOTIVI)
1- Primo travisamento del fatto1 (alterazione della verità processuale): Prima affermazione non rispondente al vero dei due CTU B e DI G (attribuzione per 7 volte al periziando di una frase falsa, in formulazione variabile e contraddittoria, smentita dalle prove agli atti), condivisa in sentenza dal giudice relatore, nonostante i caveat dell’appellante
2- Secondo travisamento del fatto e delle prove1 (alterazione della verità processuale): Seconda affermazione non rispondente al vero dei CTU B e DI G (“sinechie” = aderenze)
3- Terzo travisamento del fatto e delle prove1 (alterazione della verità processuale): Terza affermazione non rispondente al vero dei CTU B e DG relativamente alla non sussistenza del rilevante edema retinico, codeterminante (assieme all’omessa Vitrectomia) e acceleratore del pucker maculare, smentita dalle prove, condivisa dal giudice relatore
4- Quarto travisamento del fatto e delle prove1 (alterazione della verità processuale): Furbesca invalidazione della prova regina dei tre controlli postoperatori eseguiti dal personale sanitario del P.O. Ascalesi, incluso il chirurgo e primario M, che escludono il pucker maculare, che in più essi contrabbandano come prova della loro imparzialità; condivisa dal giudice relatore
5- Quinto travisamento del fatto1 (alterazione della verità processuale): Affermazione insensata e fuorviante dei CTU B e DG sul ritardo terapeutico di 10 mesi, smentita dalle prove agli atti, condivisa dal giudice-relatore, il quale esclude anche il risarcimento parziale
6- Affermazione insensata dei CTU B, oculista dipendente dell’ASL appellata, e DG – a mo’ di trincea estrema - che il chirurgo non sarebbe responsabile neppure se avesse causato lui il pucker maculare, condivisa dal giudice-relatore ma da nessun altro, inclusi CTU e CTP
(Disamina completa della irregolarissima Ctu B e D G nell’All. 26 “Argomentazioni”).

PRIMA Relazione di consulenza TECNICA D’UFFICIO deL CTU D F (RINNOVATA PER GRAVI MOTIVI DALLA CORTE D’APPELLO 1A COMPOSIZIONE)
Travisamento del fatto1: 1) Giudizio verbale molto critico del CTU sull’operato del chirurgo M, reazione intimidatrice dei due CTP avversi, che lo zittiscono severamente. 2) Giudizio capovolto in perfetto nella Ctu. 3) N. 8+1 contraddizioni logiche nella stringata Ctu. 4) Omissione dei chiarimenti. 5) Sua scomparsa per 10 mesi, nonostante l’ammonizione della giudice FIORE di deferimento all’Albo dei CTU, fino al ritorno della giudice B. La quale trova tutto normale e va a sentenza (di 4 pp. e appena 20 righe di motivazione).
(Disamina completa della irregolarissima Ctu F nell’Atto d’Appello).

[2] La revocazione e l’errore di fatto previsto dall’art. 395, comma 4 cod. proc. civ.
17 Giugno 2024
A cura di Roberta Chicone e Nicolò Di Lascio
https://iusinitinere.it/la-revocazione-e-lerrore-di-fatto-previsto-dallart-395-comma-4-cod-proc-civ/
BIAGIO LIMONGI Le Sezioni unite si pronunciano sul “travisamento della prova” (Cass., Sez. un., 5 marzo 2024, n. 5792, Pres. Virgilio, Est. Di Marzio) http://www.judicium.it/le-sezioni-unite-si-pronunciano-sul-travisamento-della-prova/

[3] Quante vittime in Italia di errori medici e sanitari?
9 MAG 2016
http://pepe.blogautore.repubblica.it/2016/05/09/quante-vittime-in-italia-di-errori-medici-e-sanitari/
Intanto invito lei e gli altri a leggere con attenzione la testimonianza di vmvinceskij che, so per esperienza molto diretta e che un giorno forse racconterò, riguarda casi purtroppo non isolati. Tutt'altro. http://pepe.blogautore.repubblica.it/2016/05/09/quante-vittime-in-italia-di-errori-medici-e-sanitari/index.html#comment-343334
Questo è il link al mio primo commento: http://pepe.blogautore.repubblica.it/2016/05/09/quante-vittime-in-italia-di-errori-medici-e-sanitari/index.html#comment-343330
E questo è il secondo (con qualche imprecisione di… parentela e la tautologia “reato penale”): http://pepe.blogautore.repubblica.it/2016/05/09/quante-vittime-in-italia-di-errori-medici-e-sanitari/index.html#comment-353759

[4] Radio Radicale – Speciale Giustizia – Data 13.11.2023 (al minuto 50:10)
Congresso di Magistratura Democratica “Diritti in conflitto”
https://www.radioradicale.it/scheda/713372/speciale-giustizia