venerdì 8 marzo 2019

Replica alla risposta del Quirinale sulle errate interpretazioni della Ragioneria Generale dello Stato di norme pensionistiche




Nell’ottobre scorso, avevo trasmesso via pec (richiamando una mia precedente lettera del febbraio 2018), per conoscenza, anche al Presidente della Repubblica la mia Lettera n. 2 alla Ragioneria Generale dello Stato sulle sue errate interpretazioni di norme pensionistiche (facente parte della SECONDA PIU’ GRANDE BUFALA DEL XXI SECOLO), che ho inviato p.c. ad oltre 1.000 destinatari in data 8 e 9 ottobre 2018. Si tratta di errori riportati anche in leggi approvate dal Parlamento e promulgate dal Presidente della Repubblica.
Ho il piacere di informarvi che tre giorni fa ho ricevuto la risposta di un funzionario del Segretariato Generale del Quirinale (Direzione Ufficio per gli Affari giuridici e le Relazioni costituzionali), con la quale mi informa che “questo Ufficio ha sottoposto quanto da Lei rappresentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per l’esame di competenza”.
Gli ho dovuto, però, riscrivere. Pubblico, qui di seguito, la mia replica.

Egregio Dott. T.,
La ringrazio molto della Sua cortese lettera (rif. …), ma mi permetto di rappresentarLe:
(i) che quanto da me esposto andrebbe trasmesso da Codesto Segretariato Generale anche - e soprattutto - al Ragioniere Generale dello Stato, poiché la legge Sacconi (Legge 30.7.2010, n. 122), col comma 12bis,[1] ha sottratto la competenza sul decreto ai politici e al Governo ed ha attribuito direttamente alla persona del Ragioniere generale (che, peraltro, dipende dal MEF), di concerto con la Direzione Generale Previdenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a pena di responsabilità erariale, l’obbligo di emettere il decreto direttoriale, per stabilire ufficialmente la variazione dell’aspettativa di vita (determinata dall’ISTAT); considerando anche che RGS ha del tutto ignorato le mie due lettere del febbraio e dell’ottobre 2018 (inviate p.c. al Capo dello Stato) e seguita, la prima, da una mia telefonata per accertarmi che fosse arrivata;
(ii) che queste errate interpretazioni della legge da parte di RGS rientrano nella più generale DISINFORMAZIONE sulle riforme delle pensioni Sacconi e Fornero, che ha fatto in Italia 60 milioni di vittime (inclusi gli esperti, l’INPS, i Sindacati, tutti i media e perfino i legislatori e i loro ausiliari), oltre all’estero; e
(iii) che la DISINFORMAZIONE mondiale sulle riforme delle pensioni Sacconi e Fornero è inferiore – per gravità dell’errore di attribuzione - a quella relativa alle pesanti manovre finanziarie varate nella XVI legislatura e alle responsabilità della recessione (governi Berlusconi e Monti).
DISINFORMAZIONE che cerco di contrastare, nel mio piccolissimo, ormai da otto anni, ma che – data la sua estensione e l’importanza delle materie - richiederebbe un intervento ben più autorevole ed efficace del mio, e proprio a tale scopo ho deciso – come extrema ratio – di scrivere anche al Signor Presidente della Repubblica.
Per concludere, se mi comunica il nome, il cognome e l’indirizzo di consegna di una persona alla quale inviarla, vorrei trasmetterVi, direttamente tramite Amazon, una copia del mio libro, richiamato nella mia lettera a RGS, per il Sig. Presidente della Repubblica o per il Segretariato Generale, dove si trovano spiegate estesamente e provate documentalmente la genesi, la natura e la dimensione di quelle che non a caso ho definito, nel titolo del libro, Le tre più grandi bufale del XXI secolo (la terza riguarda la BCE), con prefazione di Carlo Clericetti di “Repubblica” e commento di Elsa Fornero. Grazie ancora.
Distinti saluti,
V.
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[1] 12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.


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