lunedì 18 febbraio 2019

Lettera a Giovanni Gazzoli di Itinerari Previdenziali su chi ha deciso i 75 anni in pensione




Pubblico la lettera che ho inviato lo scorso 8.2 a Giovanni Gazzoli, uno degli esperti del noto sito Itinerari Previdenziali presieduto dal professor Alberto Brambilla, sulle sue notizie false sulla riforma delle pensioni Fornero, alla quale – more solito – anche lui attribuisce colpe immeritate, tra cui quella che costringerebbe i giovani ad andare in pensione a 75 anni, che invece sono della ben più severa e misconosciuta riforma Sacconi.
Come in passato in casi analoghi, dal sito Itinerari Previdenziali nessuna reazione alla mia lettera.

Lettera a Giovanni Gazzoli di Itinerari Previdenziali sui 75 anni in pensione
Da:  v
8/2/2019 12:45
A:  giovanni.gazzoli@itinerariprevidenziali.it   Copia  info@itinerariprevidenziali.it   e altri 47+650

Egr. Dott. Giovanni Gazzoli,
Traggo dal Suo articolo dell’1.2.2019 « Non è un Paese per vecchi: analisi del decreto-legge su "Quota 100"» pubblicato nel sito Itinerari Previdenziali:

Tuttavia, i soggetti maggiormente penalizzati saranno i giovani e le donne. I primi, ossia coloro che hanno cominciato a lavorare dall’1/1/1996 e che quindi rientrano nella categoria dei “contributivi puri”, perché non sono considerati dalla riforma: questa, anzi, non smantella le rigidità introdotte dalla Legge Fornero nei confronti di questa platea, che vede la sua pensione interamente calcolata secondo il merito contributivo e che quindi – stando ai trend economici e anagrafici – è fiaccata nella speranza di poter beneficiare di una pensione e nella prospettiva di dover lavorare almeno fino a 75 anni.”
Mi permetto di fare le seguenti osservazioni.

Scusi, perché cita la (sola) riforma Fornero? Che ormai ha il destino segnato, anche – e soprattutto - per colpa dei supposti esperti previdenziali: è come il cacio sui maccheroni, e sempre di un solo tipo.[1] Alimentando una vulgata che ha fatto in Italia 60 milioni di vittime, oltre all’estero, che cerco di contrastare da sette anni: una fatica di Sisifo! Vediamo in dettaglio che cosa stabiliscono le norme pensionistiche al riguardo.
1. Il metodo contributivo “tripartito” è stato deciso dalla riforma Dini (Legge 8.8.1995, n. 335): (i) interamente retributivo per coloro che al 31.12.1995 avevano almeno 18 anni di contributi; (ii) misto per coloro che erano sotto questo limite; e (iii) interamente contributivo per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dall’1.1.1996.
2. La riforma Fornero (Legge 22.12.2011, n. 214) lo ha soltanto esteso, pro rata dall’1.1.2012, a coloro che, al 31.12.1995, avevano almeno 18 anni di contributi, tutti relativamente anziani e – contrariamente a ciò che Lei scrive, salvo prova contraria: “questi ultimi costituiranno la maggioranza dei soggetti che matureranno i requisiti di Quota 100 al 2021” - ormai quasi tutti già in pensione, come conferma RGS ma già nella relazione tecnica del 2011 (pag. 48)[2]:
«buona parte dei lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 hanno già acceduto al pensionamento;».
3. Quindi, limitatamente al dato in esame, la riforma Fornero non ha riguardato coloro che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996.
4. La riforma Fornero ha, però, anche aumentato la soglia minima sia del pensionamento di vecchiaia interamente contributivo:
«Ai sensi del comma 7, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni (in luogo dei 5 richiesti in precedenza), a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.» (Dossier Servizio Studi Camera dei Deputati).
Sia del pensionamento anticipato interamente contributivo:
«… al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari - per l'anno 2012 - a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.» (Dossier Servizio Studi Camera dei Deputati).
Entrambe le norme sono state fatte apposta per ritardare il pensionamento (e aumentare l’assegno pensionistico).
5. Ma, in generale, l’età di pensionamento dopo i 70 anni è soltanto una facoltà, tranne in taluni casi particolari in cui è resa necessaria dalla riforma Fornero, come, ad esempio, nel caso in cui gli anni di contribuzione siano inferiori a 20 e maggiori di 5, per rientrare dalla riforma Fornero sotto la riforma Maroni, che prescrive – per le pensioni calcolate interamente col contributivo - un minimo di 5 anni e non di 20.
6. Comunque, se in futuro si arriverà a 75, dipenderà prevalentemente dall’adeguamento triennale all’aspettativa di vita introdotto da Sacconi con la L. 102/2009, art. 22ter, comma 2, modificato sostanzialmente dalla L. 122/2010, art. 12, comma 12bis, che la riforma Fornero ha soltanto reso biennale a decorrere dal 2022 (non dal 2021, come sostiene erroneamente il Ragioniere Generale dello Stato, di concerto con DG Previdenza – cfr. il decreto direttoriale del 5.12.2017 -, in contraddizione, peraltro, con quanto scriveva RGS nella relazione tecnica della L. 214/2011[3]).
7. In definitiva, per l’età di pensionamento a 75 anni, dall’analisi delle norme sembra emergere un impatto secondario della riforma Fornero rispetto sia alla riforma Dini sia, soprattutto, alla riforma Sacconi. Come conferma, in generale, il risparmio al 2060 delle quattro riforme delle pensioni dal 2004.[4] Pertanto, le rigidità dell’attuale sistema pensionistico vanno ascritte, nelle giuste proporzioni, alle riforme Dini, Sacconi e Fornero.
Cordiali saluti,
V.

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Note

[1] Cfr. https://www.amazon.it/dp/B07L3B5N5M, capitolo 2, paragrafo 9

[2] Relazione tecnica legge 214/2011 (pag. 48)

[3] Cfr. https://www.amazon.it/dp/B07L3B5N5M, capitolo 2, paragrafo 5.

[4] Cfr. https://www.amazon.it/dp/B07L3B5N5M, capitolo 2, paragrafo 8.

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Destinatari:
Itinerari previdenziali CC ministri, parlamentari, altre Istituzioni, Fondazioni e Associazioni, Media, Sindacati, professori universitari.


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lunedì 11 febbraio 2019

Risposta di Piero Righetti e mia replica su una sua notizia falsa sulla riforma Fornero


Pubblico la risposta di Piero Righetti alla mia lettera (riportata in calce) in cui ho criticato una sua notizia falsa sulla riforma Fornero, in un suo articolo pubblicato da Affari Italiani, e la mia lettera di replica. Ad oggi non ho ricevuto nessun’altra sua risposta.

Oggetto: Nessuna notizia falsa
Egr. Sig. V.,
il Direttore Perrino, che legge per conoscenza, mi ha inviato la sua email del 4/2 u.s. in cui  lei mi accusa di aver dato – nel mio articolo “Pensione anche a quota 94” –  una notizia falsa. Effettivamente sono un ex dirigente Inps ed un esperto previdenziale e del lavoro, collaboro con Affari Italiani e per decenni, tra l’altro, con Sole 24 Ore, Guida Normativa e Guida al Lavoro. Il mio articolo, che voleva solo sottolineare che ora – sia pure per soli 3 anni, almeno ad oggi – si può andare in pensione anche con quota 94 non è assolutamente né un trattato né una disquisizione giuridica e l’annuncio pensione a quota 94 è assolutamente esatto. Come anche la notizia della spallata. Lo stesso Governo e i due Vice Presidenti Di Maio e Salvini hanno più volte parlato di spallata alla Fornero. Del resto, come lei stesso ricorda, l’aumento dell’età pensionabile è attribuito alla Fornero sia dal Servizio Studi della Camera sia da professori di lavoro e previdenza a causa anche, lei aggiunge,  di “una formulazione insufficiente e poco chiara della legge Fornero”.
A chi ora può andare in pensione 8 anni prima non credo interessi più di tanto se il D.L. 4/2019 sia un vulnus a Fornero o a Sacconi. A loro credo basta sapere che possono presentare la domanda di pensione.
L’impatto della notizia che ho dato – e che il giorno dopo l’uscita del mio articolo su Affari Italiani è comparsa con grandi titoli sul Sole 24 Ore e Italia Oggi – è “in pensione 8 anni prima”
Questa notizia non è assolutamente falsa. Forse imprecisa e per i motivi che lei stesso ha ricordato.
Aggiungo che la legge Sacconi è antecedente quella della Fornero e che, di conseguenza, la Fornero, con la sua legge ha “incorporato” di fatto le modifiche Damiano e Sacconi e che pertanto quello in vigore ante D.L. 4/2019 è il sistema pensionistico Fornero (e non certo quello Sacconi), al quale dunque ben può dirsi che il Decreto 4/2019 abbia dato una spallata, e non piccola, visto l’art. 22!
La ringrazio comunque della sua attenzione e del tempo che mi ha voluto dedicare.
Piero Righetti
5 Febbraio 2019

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Egr. Sig. Righetti,
Errare è umano, ammettere gli errori è segno di intelligenza, poiché, in fondo, siamo tutti ignoranti. Io sono il principe degli ignoranti, vengo subito dopo Adriano Celentano.
Mi spiace, Lei ha scritto una NOTIZIA FALSA, che – vista la Sua ritrosia ad ammetterlo – Le rammento, riportandola di seguito:
Questa a mio avviso è la più rilevante modifica, la più violenta spallata alla Riforma Fornero: in pensione a 59 anni di età anziché a 67, e cioè 8 anni prima.” http://www.affaritaliani.it/economia/pensione-si-va-anche-a-quota-9-584756.html.
La notizia falsa che Le ho contestato è, non che va “in pensione 8 anni prima”, ma che Lei ha attribuito erroneamente alla riforma Fornero l’allungamento dell’età di pensionamento di vecchiaia a 67 anni. Il che è oggettivamente falso, poiché tale allungamento è frutto della ben più severa riforma SACCONI (tranne 4 mesi in media della riforma Damiano), oggetto da almeno 5 anni di una vera e propria damnatio memoriae.
E a nulla rileva, ai fini della corretta attribuzione di tale misura, che l’errata attribuzione l’abbiano fatta tutti, inclusi gli esperti, o che il Suo articolo sia stato ripreso dal Sole 24 ore, anche perché – evidentemente Lei non lo sa – anche Il Sole 24 ore, come tutti i media, anzi di più data la sua importanza in materia economica e previdenziale, è responsabile della DISINFORMAZIONE generale – e ormai mondiale - sulla riforma Fornero da almeno 5 anni. Cosa che gli ho contestato per iscritto fin dal 2015, prima in un commento in calce ad un loro articolo gravemente disinformativo, commento da loro censurato, e poi per lettera, anzi più lettere (qui trova tutte quelle da me inviate negli ultimi anni per contrastare l’universale DISINFORMAZIONE su questo tema, e altri due: http://vincesko.blogspot.it).
Inoltre, mi sorprende che Lei, esperto di analisi di norme giuridiche, adduca come attenuante o perfino esimente che la legge Fornero abbia «“incorporato” di fatto» la legge Sacconi, e arrivi addirittura a scrivere, sottolineandolo, che «quello in vigore ante D.L. 4/2019 è il sistema pensionistico Fornero (e non certo quello Sacconi).», che a me sembra una deduzione palesemente errata e perfino strampalata e in ogni caso destituita di fondamento in base agli effetti (vedi il Quadro sintetico dell’età di pensionamento in base alle norme e ai loro autori, riportato nella mia lettera precedente, e appresso). Che è analoga a quella formulata da altri esperti, tra i maggiori responsabili della vulgata che avrebbe fatto tutto Fornero sol perché la legge Fornero ha “confermato” alcune misure importanti della legge Sacconi, come l’adeguamento all’aspettativa di vita. Come se una legge in vigore avesse bisogno di essere “confermata” da una legge successiva. Il che è un obbrobrio tecnico-giuridico. Ed anche etico: si premia un plagio-furbizia, anziché – come faccio io da anni, anche contestandolo direttamente alla sua autrice, la professoressa Fornero, e alla sua vittima, il senatore Sacconi, che da anni fa lo gnorri – stigmatizzarlo.
Concludo con due ulteriori considerazioni, che a me sembrano risolutive, poi veda Lei.
La prima, è che tutti citano la riforma Fornero e obliterano la riforma Sacconi, che è più severa e incisiva e le cui norme vengono erroneamente attribuite da quasi tutti, in Italia e all’estero, in tutto o in parte, in particolare l’adeguamento alla speranza di vita, alla riforma Fornero. Ma osservo, al di là dell’interpretazione della complessa normativa: dei 1.000 mld di risparmi pensionistici stimati da RGS al 2060 dalle 4 riforme dal 2004 (Maroni, 2004, la cui misura principale, lo ‘scalone’, fu abrogato da Damiano prima che andasse in vigore; Damiano, 2007, le cui “quote” furono abolite da Fornero; Sacconi, 2010 e 2011; e Fornero, 2011), al lordo dell’errata attribuzione delle norme, soltanto 350 (poi calati a 280 dopo i vari interventi legislativi successivi) vengono ascritti alla riforma Fornero, i cui effetti peraltro si esauriscono nel 2045. Secondo Lei a chi vanno ascritti i residui 700 mld?
La seconda, come ho già rilevato nella mia lettera al direttore Perrino, è che è la stessa professoressa Fornero – ardisco pensare “incentivata” dalle mie decine di lettere circolari inviatele per competenza o conoscenza - che fa pulizia della Sua (e di altri) interpretazione fantasiosa della sua norma, lamentando nel suo ultimo libro l’errata attribuzione a lei dell’allungamento a 66 anni dell’età di pensionamento di vecchiaia (da 66 a 67 è aumentata in forza dell’adeguamento alla speranza di vita introdotto da Sacconi):
«Rispondeva infine essenzialmente a criteri di trasparenza l’assorbimento delle cosiddette «finestre mobili» nei requisiti anagrafici e contributivi, una modalità che era stata adottata per aumentare un po’ surrettiziamente l’età di pensionamento. Nel commentare quest’ultima misura, mi sia consentita un’annotazione sullo stile di governo dei tecnici (e in ogni caso della sottoscritta): mentre le finestre erano state introdotte con lo scopo di ritardare il pensionamento senza farlo ben comprendere all’opinione pubblica, la loro cancellazione rispondeva a un criterio di trasparenza, riassumibile nel messaggio: «se hai maturato il diritto al pensionamento è assurdo che ti si chieda un anno di ‘attesa’, peraltro non contato a fini pensionistici». La nostra decisione pertanto fu di rendere esplicito l’anno in più richiesto [sic; in effetti già deciso da Sacconi con la L. 122/2010, art. 12, commi 1 e 2, ndr]. Di fatto, questo non corrispondeva a un aumento dell’anzianità, eppure fu interpretato così, con il seguito di ulteriori aspre polemiche» (Elsa Fornero, «Chi ha paura delle riforme: Illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni», posizione nel Kindle: 3134).
Spero vorrà contribuire in futuro a contrastare la DISINFORMAZIONE mondiale imperante sulla riforma delle pensioni Fornero e sulla riforma delle pensioni SACCONI.
La ringrazio dell’attenzione,
V.


PS: Come faccio di solito, invio questa mia lettera p.c. ai media e poi la pubblicherò nel mio blog. Per le osservazioni complete e le relative prove documentali della disinformazione mondiale, mi permetto segnalare il mio recente libro (con prefazione di Carlo Clericetti e commento finale di Elsa Fornero): https://www.amazon.it/dp/B07L3B5N5M.


Post collegato:
Lettera ad “Affari Italiani” su una notizia falsa sulla Riforma delle pensioni Fornero


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venerdì 8 febbraio 2019

Lettera ad “Affari Italiani” su una notizia falsa sulla Riforma delle pensioni Fornero




Pubblico la lettera che ho inviato quattro giorni fa al giornale on-line “Affari Italiani” dopo aver letto un suo articolo a firma di Piero Righetti contenente una notizia falsa sulla riforma delle pensioni Fornero. Domani pubblicherò la risposta di Piero Righetti.

Lettera ad “Affari Italiani” su una notizia falsa sulla Riforma delle pensioni Fornero.
Da:  v
4/2/2019  15:44
A  direzione@affaritaliani.it  

Egr. Direttore,
Traggo con sorpresa dall’articolo di Piero Righetti del 31 gennaio 2019 “Pensione anticipata? Può bastare anche Quota 94 la seguente frase:
Questa a mio avviso è la più rilevante modifica, la più violenta spallata alla Riforma Fornero: in pensione a 59 anni di età anziché a 67, e cioè 8 anni prima.”
Con sorpresa, poiché Affari Italiani è uno dei destinatari delle mie lettere circolari sulle pensioni, e, che io sappia, l’unico giornale nazionale che ne abbia convertito alcune di esse in articoli pubblicandoli sul vostro giornale, tra cui questo http://www.affaritaliani.it/economia/pensioni-fake-news-sulla-riforma-delle-pensioni-ecco-la-verita-506755.html sul medesimo errore.
Ma Piero Righetti, che da altra fonte dovrebbe essere un ex dirigente INPS e forse è un vostro collaboratore, evidentemente non le ha lette, perché, se lo avesse fatto, avrebbe evitato di scrivere una notizia falsa.
La riforma Fornero non ha quasi toccato le pensioni di vecchiaia.
Come vi ho già segnalato, l’età a 67 anni è stata decisa dalla ben più severa riforma Sacconi. Come risulta dal seguente prospetto:
Quadro sintetico dell’età di pensionamento in base alle norme e ai loro autori (nel 2019)
QUOTE: abolite dalla riforma Fornero (L. 214/2011, art. 24, commi 3 e 10).
PENSIONE DI VECCHIAIA
- L’età di pensionamento degli uomini è salita (da 65 nel 2010) a 67 anni nel 2019 e questi 2 anni in più - “finestra” mobile di 12 mesi (o 18 mesi per gli autonomi) e adeguamento triennale all’aspettativa di vita -  sono stati decisi dalla riforma Sacconi (L. 122/2010, art. 12), tranne 4 mesi in media dalla riforma Damiano (L. 247/2007); quindi la riforma Fornero non c’entra (se non per la riduzione di 6 mesi per gli autonomi).
- L’età di pensionamento delle donne del settore pubblico è salita (da 60) quasi senza gradualità a 65 anni nel 2012, ed è stato deciso nel 2009 (L. 102/2009, art. 22ter, comma 1) e modificato nel 2010 (L. 122/2010, art. 12, comma 12-sexies) da Sacconi a seguito della Sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di giustizia dell’Unione europea, ma che poteva avvenire a qualunque età tra 60 e 65 anni), più “finestra” di 12 mesi, più 12 mesi di adeguamento all’aspettativa di vita, e a 67 anni nel 2019, e questi 7 anni in più sono tutti dovuti a Sacconi, tranne 4 mesi in media a Damiano; quindi la riforma Fornero non c’entra.
- L’allineamento dell’età di pensionamento delle donne del settore privato (da 60) a tutti gli altri (già regolati da Sacconi) a 65 anni più «finestra», previsto da Sacconi gradualmente entro il 2026 (2023, includendo l'adeguamento all’aspettativa di vita), è stato accelerato da Fornero gradualmente entro il 2018 (L. 214/2011, art. 24, comma 6), ma in ogni caso 2 anni (da 65 a 67) sono di Sacconi, tranne 4 mesi in media di Damiano.
Va aggiunto (i) che la riforma Fornero ha ridotto da 18 (previsto dalla riforma Sacconi) a 12 mesi la «finestra» degli autonomi (uomini e donne); (ii) che la riforma Fornero (rispettivamente, con il comma 6, lettere c e d, e con il comma 10 dell’art. 24 della L. 214/2011) ha aumentato l'età base di vecchiaia e di anzianità di 1 anno (rispettivamente da 65 a 66 e da 40 a 41), ma solo formalmente, poiché (con il comma 5) ha abolito contestualmente la «finestra» di 12 o 18 mesi, di Damiano (4 mesi in media) e Sacconi (8 o 14 mesi), ma senza evidenziarne il legame, così si è intestata di fatto entrambe le misure; (iii) che, dal 2022, in forza della legge Fornero (L. 214/2011, art. 24, comma 13), l’adeguamento automatico diverrà biennale («13 Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello [triennale, ndr] effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale»), ma, appunto, è solo un’accelerazione del meccanismo deciso da Sacconi; e (iv) che la riforma Fornero (col comma 2 dell’art. 24 della L. 214/2011) ha soltanto esteso, pro rata dall’1.1.2012, il metodo contributivo – introdotto dalla riforma Dini nel 1995 – a coloro che ne erano esclusi, cioè coloro che, al 31.12.1995, avevano almeno 18 anni di contributi, quindi tutti relativamente anziani e ora già in pensione o prossimi al pensionamento.
La riforma SACCONI ha interessato anche le pensioni di anzianità:
PENSIONE ANTICIPATA (ex anzianità)
- L’età di pensionamento degli uomini è salita (da 40 anni nel 2010) a 42 anni e 10 mesi e di questi 2 anni e 10 mesi in più (+ 6 mesi per gli autonomi) 1 anno e 3 mesi (o 1 anno e 9 mesi relativamente agli autonomi), sono di Sacconi (di cui 4 mesi in media di Damiano) e 1 anno e 7 mesi sono di Fornero (o 1 anno e 1 mese relativamente agli autonomi). L’anno e tre mesi in più sono stati decisi da SACCONI, rispettivamente, con il DL 78/2010, L. 122/2010, art. 12 (“finestra” mobile di 12 mesi) e col DL 98/2011 (L. 111/2011), art. 18, comma 22ter: più 1 mese per chi matura i requisiti nel 2012, più 2 mesi per chi li matura nel 2013, e più 3 mesi per chi li matura nel 2014. Quindi si arriva a 41 anni e 1 mese o 2 o 3 per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e 41 anni e 7 mesi o 8 o 9 per i lavoratori e le lavoratrici autonomi.
- L’età di pensionamento delle donne è salita, da 40 anni nel 2010, a 41 anni e 10 mesi, e di questo anno e 10 mesi in più (+ 6 mesi per gli autonomi), 1 anno e 3 mesi (o 1 anno e 9 mesi relativamente agli autonomi), sono di Sacconi (di cui 4 mesi in media di Damiano) e 7 mesi sono di Fornero.
E’ importante, infine, osservare che l’aumento dell’età di pensionamento sia di vecchiaia (da 65 a 66 anni) che di anzianità (da 40 a 41 anni e 3 mesi) – oltre all’adeguamento all’aspettativa di vita - viene di solito erroneamente attribuito alla riforma Fornero e non alla riforma Sacconi, come lamenta la stessa professoressa Fornero nel suo ultimo libro. Ma la colpa è della formulazione insufficiente e poco chiara della legge Fornero, che ha abolito la “finestra” mobile (con il comma 5) e contestualmente aumentato l’età base (rispettivamente, con il comma 6, lettere c e d, e con il comma 10 dell’art. 24 della L. 214/2011), senza però evidenziarne il legame, il che ha tratto in inganno tutti, perfino il Servizio Studi della Camera nell’immediatezza del varo della riforma Fornero (cfr. dossier L. 214/2011), RGS (cfr. NADEF 2018, pag. 61) e professori di Lavoro e Previdenza.
Cordiali saluti,
V.

PS: Ho fatto delle modifiche al mio libro, a breve provvederò a farglielo spedire.


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giovedì 7 febbraio 2019

Lettera a Carlotta Scozzari di “Repubblica” sulla sua notizia falsa sulla Riforma delle pensioni Fornero





Pubblico la lettera che ho inviato tre giorni fa a Carlotta Scozzari, collaboratrice di “Repubblica”e di “Business insider”, su una sua notizia falsa sulla Riforma delle pensioni Fornero. Visto il suo curriculum, non ho voluto infierire troppo, cosa che invece faccio volentieri con i sedicenti esperti previdenziali, in particolare quelli che “resistono”, come è successo due giorni fa (pubblicherò la lettera domani). A questo momento non ho ricevuto nessuna risposta.

Lettera a Carlotta Scozzari di “Repubblica” sulla sua notizia falsa sulla Riforma delle pensioni Fornero.
Da:  v
4/2/2019 16:53

A:  carlotta.scozzari@businessinsideritalia.com   Copia  redazione.internet@ansa.it   e altri 47+100

Gentile Dott.ssa Scozzari,
Traggo dal Suo articolo del 26 gennaio 2019 “Pensioni, da quota 100 a opzione donna tutti i modi per dire addio al lavoro prima dei 67 anni previsti dalla legge Fornerohttps://it.businessinsider.com/pensione-anticipata-opzione-donna-quota-100-precoci-requisiti-guida/ la seguente frase:
“La cosiddetta quota 100, che consente di lasciare il lavoro con almeno 62 anni di età e 38 di contributi, appena introdotta dal governo di Lega e Movimento 5 stelle, è solo uno dei modi attualmente a disposizione per andare in pensione in anticipo rispetto ai 67 anni previsti dalla legge Fornero.”
Come ho osservato, da ultimo, alla Sua collega Valentina Conte (https://vincesko.blogspot.com/2018/12/lettera-n-2-valentina-conte-di.html) e, prima, a tantissimi altri (http://vincesko.blogspot.it), è falso che l’età di pensionamento a 67 anni sia stato previsto dalla riforma Fornero. Non ha mai sentito parlare della riforma SACCONI e del suo contenuto? No? Non si preoccupi, questa è l’ennesima riprova della damnatio memoriae decretata sulla severissima riforma SACCONI e alimentata da almeno 5 anni dai supposti esperti e da tutti i media, e che ormai ha un ambito mondiale. Anche per colpa della professoressa Elsa Fornero, che ha formulato in maniera insufficiente e poco chiara la sua legge, omettendo il legame tra l’aumento di un anno dell’età base di pensionamento, sia di vecchiaia che anticipata, e l’abolizione della “finestra” mobile Sacconi-Damiano.
La riforma Fornero non ha quasi riguardato il pensionamento di vecchiaia. L’età di pensionamento di vecchiaia a 67 anni è stata decisa dalla ben più severa riforma SACCONI, come risulta dal seguente prospetto:
Quadro sintetico dell’età di pensionamento in base alle norme e ai loro autori (nel 2019)
QUOTE: abolite dalla riforma Fornero (L. 214/2011, art. 24, commi 3 e 10).
PENSIONE DI VECCHIAIA
- L’età di pensionamento degli uomini è salita (da 65 nel 2010) a 67 anni nel 2019 e questi 2 anni in più - “finestra” mobile di 12 mesi (o 18 mesi per gli autonomi) e adeguamento triennale all’aspettativa di vita -  sono stati decisi dalla riforma Sacconi (L. 122/2010, art. 12), tranne 4 mesi in media dalla riforma Damiano (L. 247/2007); quindi la riforma Fornero non c’entra (se non per la riduzione di 6 mesi per gli autonomi).
- L’età di pensionamento delle donne del settore pubblico è salita (da 60) quasi senza gradualità a 65 anni nel 2012, ed è stato deciso nel 2009 (L. 102/2009, art. 22ter, comma 1) e modificato nel 2010 (L. 122/2010, art. 12, comma 12-sexies) da Sacconi a seguito della Sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di giustizia dell’Unione europea, ma che poteva avvenire a qualunque età tra 60 e 65 anni), più “finestra” di 12 mesi, più 12 mesi di adeguamento all’aspettativa di vita, e a 67 anni nel 2019, e questi 7 anni in più sono tutti dovuti a Sacconi, tranne 4 mesi in media a Damiano; quindi la riforma Fornero non c’entra.
- L’allineamento dell’età di pensionamento delle donne del settore privato (da 60) a tutti gli altri (già regolati da Sacconi) a 65 anni più «finestra», previsto da Sacconi gradualmente entro il 2026 (2023, includendo l'adeguamento all’aspettativa di vita), è stato accelerato da Fornero gradualmente entro il 2018 (L. 214/2011, art. 24, comma 6), ma in ogni caso 2 anni (da 65 a 67) sono di Sacconi, tranne 4 mesi in media di Damiano.
Va aggiunto (i) che la riforma Fornero ha ridotto da 18 (previsto dalla riforma Sacconi) a 12 mesi la «finestra» degli autonomi (uomini e donne); (ii) che la riforma Fornero (rispettivamente, con il comma 6, lettere c e d, e con il comma 10 dell’art. 24 della L. 214/2011) ha aumentato l'età base di vecchiaia e di anzianità di 1 anno (rispettivamente da 65 a 66 e da 40 a 41), ma solo formalmente, poiché (con il comma 5) ha abolito contestualmente la «finestra» di 12 o 18 mesi, di Damiano (4 mesi in media) e Sacconi (8 o 14 mesi), ma senza evidenziarne il legame, così si è intestata di fatto entrambe le misure; (iii) che, dal 2022, in forza della legge Fornero (L. 214/2011, art. 24, comma 13), l’adeguamento automatico diverrà biennale («13 Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello [triennale, ndr] effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale»), ma, appunto, è solo un’accelerazione del meccanismo deciso da Sacconi; e (iv) che la riforma Fornero (col comma 2 dell’art. 24 della L. 214/2011) ha soltanto esteso, pro rata dall’1.1.2012, il metodo contributivo – introdotto dalla riforma Dini nel 1995 – a coloro che ne erano esclusi, cioè coloro che, al 31.12.1995, avevano almeno 18 anni di contributi, quindi tutti relativamente anziani e ora già in pensione o prossimi al pensionamento.
La riforma SACCONI ha interessato anche le pensioni di anzianità:
PENSIONE ANTICIPATA (ex anzianità)
- L’età di pensionamento degli uomini è salita (da 40 anni nel 2010) a 42 anni e 10 mesi e di questi 2 anni e 10 mesi in più (+ 6 mesi per gli autonomi) 1 anno e 3 mesi (o 1 anno e 9 mesi relativamente agli autonomi), sono di Sacconi (di cui 4 mesi in media di Damiano) e 1 anno e 7 mesi sono di Fornero (o 1 anno e 1 mese relativamente agli autonomi). L’anno e tre mesi in più sono stati decisi da SACCONI, rispettivamente, con il DL 78/2010, L. 122/2010, art. 12 (“finestra” mobile di 12 mesi) e col DL 98/2011 (L. 111/2011), art. 18, comma 22ter: più 1 mese per chi matura i requisiti nel 2012, più 2 mesi per chi li matura nel 2013, e più 3 mesi per chi li matura nel 2014. Quindi si arriva a 41 anni e 1 mese o 2 o 3 per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e 41 anni e 7 mesi o 8 o 9 per i lavoratori e le lavoratrici autonomi.
- L’età di pensionamento delle donne è salita, da 40 anni nel 2010, a 41 anni e 10 mesi, e di questo anno e 10 mesi in più (+ 6 mesi per gli autonomi), 1 anno e 3 mesi (o 1 anno e 9 mesi relativamente agli autonomi), sono di Sacconi (di cui 4 mesi in media di Damiano) e 7 mesi sono di Fornero.
E’ importante, infine, osservare che l’aumento dell’età di pensionamento sia di vecchiaia (da 65 a 66 anni) che di anzianità (da 40 a 41 anni e 3 mesi) – oltre all’adeguamento all’aspettativa di vita - viene di solito erroneamente attribuito alla riforma Fornero e non alla riforma Sacconi, come lamenta la stessa professoressa Fornero nel suo ultimo libro. Ma la colpa è della formulazione insufficiente e poco chiara della legge Fornero, che ha abolito la “finestra” mobile (con il comma 5) e contestualmente aumentato l’età base (rispettivamente, con il comma 6, lettere c e d, e con il comma 10 dell’art. 24 della L. 214/2011), senza però evidenziarne il legame, il che ha tratto in inganno tutti, perfino il Servizio Studi della Camera nell’immediatezza del varo della riforma Fornero (cfr. dossier L. 214/2011), RGS (cfr. NADEF 2018, pag. 61) e professori di Lavoro e Previdenza.
Cordiali saluti,
V.

PS: Se vuole approfondire questa e altre due BUFALE italiane in temi economici e previdenziali che hanno una diffusione non soltanto nazionale (60 milioni di vittime) ma mondiale, inclusi quasi tutti i professori universitari di Economia o Lavoro e Previdenza e perfino premi Nobel, Le suggerisco di leggere il mio libro: https://www.amazon.it/dp/B07L3B5N5M.


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